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diritto abitazione art 540 cod civ
un dubbio sul diritto di abitazione coniuge superstite (ex art. 540 cod. civ) ai fini TASI/IMU
Premessa: nel mio comune la TASI si applica solo all'abitazione principale e pertinenze tutto il resto soggetto ad IMU
espongo il caso:
moglie e marito usufruttuari al 50% (abitazione principale) - figlio (non residente) nudo proprietario 100%
alla morte della moglie:
marito usufruttuario al 50% (abitazione principale)
figlio (non residente) 50% proprietà - 50 % nuda proprietà
SOLUZIONE 1: il marito (coniuge superstite) paga la TASI al 100% (50% a titolo di usufrutto e 50% a titolo di diritto di abitazione ex art. 540) e quindi il figlio non paga l'IMU
SOLUZIONE 2: paga la TASI al 50% il marito (a titolo di abit. princ. con detrazione al 100%) e il figlio versa il 50% di IMU sulla quota di proprietà piena (ex usufrutto madre)
il dubbio mi è sorto perchè leggendo un approfondimento di Lucio (se non erro la fonte ) sul diritto di abitazione mi parrebbe giusta la seconda ipotesi (anche se penso che in realtà molti applichino la prima ):
riporto testualmente
Nel caso in cui la casa adibita a residenza famigliare, prima del decesso di uno dei coniugi, sia di proprietà anche di un terzo i diritti d’uso ed abitazione a favore del coniuge superstite non si costituiscono.
Il diritto d’abitazione, quindi, si forma solo qualora si presenti una delle seguenti fattispecie:
- alloggio posseduto interamente dal solo coniuge deceduto;
- alloggio posseduto in comproprietà dai soli due coniugi (senza alcun intervento di altri soggetti anche nel caso di nuda proprietà).
Cosa ne pensate? grazie
Premessa: nel mio comune la TASI si applica solo all'abitazione principale e pertinenze tutto il resto soggetto ad IMU
espongo il caso:
moglie e marito usufruttuari al 50% (abitazione principale) - figlio (non residente) nudo proprietario 100%
alla morte della moglie:
marito usufruttuario al 50% (abitazione principale)
figlio (non residente) 50% proprietà - 50 % nuda proprietà
SOLUZIONE 1: il marito (coniuge superstite) paga la TASI al 100% (50% a titolo di usufrutto e 50% a titolo di diritto di abitazione ex art. 540) e quindi il figlio non paga l'IMU
SOLUZIONE 2: paga la TASI al 50% il marito (a titolo di abit. princ. con detrazione al 100%) e il figlio versa il 50% di IMU sulla quota di proprietà piena (ex usufrutto madre)
il dubbio mi è sorto perchè leggendo un approfondimento di Lucio (se non erro la fonte ) sul diritto di abitazione mi parrebbe giusta la seconda ipotesi (anche se penso che in realtà molti applichino la prima ):
riporto testualmente
Nel caso in cui la casa adibita a residenza famigliare, prima del decesso di uno dei coniugi, sia di proprietà anche di un terzo i diritti d’uso ed abitazione a favore del coniuge superstite non si costituiscono.
Il diritto d’abitazione, quindi, si forma solo qualora si presenti una delle seguenti fattispecie:
- alloggio posseduto interamente dal solo coniuge deceduto;
- alloggio posseduto in comproprietà dai soli due coniugi (senza alcun intervento di altri soggetti anche nel caso di nuda proprietà).
Cosa ne pensate? grazie
marcos12- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 17.01.12
Località : UD
re
sic est
Nel caso in cui la casa adibita a residenza famigliare, prima del decesso di uno dei coniugi, sia di proprietà anche di un terzo i diritti d’uso ed abitazione a favore del coniuge superstite non si costituiscono.
Il diritto d’abitazione, quindi, si forma solo qualora si presenti una delle seguenti fattispecie:
- alloggio posseduto interamente dal solo coniuge deceduto;
- alloggio posseduto in comproprietà dai soli due coniugi (senza alcun intervento di altri soggetti anche nel caso di nuda proprietà
Nel caso in cui la casa adibita a residenza famigliare, prima del decesso di uno dei coniugi, sia di proprietà anche di un terzo i diritti d’uso ed abitazione a favore del coniuge superstite non si costituiscono.
Il diritto d’abitazione, quindi, si forma solo qualora si presenti una delle seguenti fattispecie:
- alloggio posseduto interamente dal solo coniuge deceduto;
- alloggio posseduto in comproprietà dai soli due coniugi (senza alcun intervento di altri soggetti anche nel caso di nuda proprietà
Re: diritto abitazione art 540 cod civ
DIRITTO D’ABITAZIONE CONIUGE SUPERSTITE ART.540 CC IN CASO DI USUFRUTTO
l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
Re: diritto abitazione art 540 cod civ
Ok grazie per la conferma!
marcos12- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 17.01.12
Località : UD
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