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imposta pubbliche affissioni

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Messaggio  Michy82 Mar 21 Ott 2014 - 2:12

Buongiorno, ho un problema con un contribuente titolare di un'agenzia funebre che sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta sulle pubbliche affissioni relative ai manifesti che affigge poichè il comune non dispone del personale che effettua il servizio di affissione e perchè non sono stati predisposti nel comune gli appositi spazi per affiggere. Secondo voi ha ragione? Nonostante sui manifesti sia presente il logo della ditta????
Grazie per la collaborazione! Mad

Michy82

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Messaggio  antonio satriano Mar 21 Ott 2014 - 2:18

Michy82 ha scritto:Buongiorno, ho un problema con un contribuente titolare di un'agenzia funebre che sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta sulle pubbliche affissioni relative ai manifesti che affigge poichè il comune non dispone del personale che effettua il servizio di affissione e perchè non sono stati predisposti nel comune gli appositi spazi per affiggere. Secondo voi ha ragione? Nonostante sui manifesti sia presente il logo della ditta????
Grazie per la collaborazione! Mad
IN ESENZIONE...
"PER LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI - UN CASO DI ESENZIONE DAI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Con l’intervento di questo mese sono a segnalare un importante pronunciamento del Giudice Tributario del secondo grado che, confermando l’orientamento già espresso nel 2006, esenta in alcuni casi le imprese di onoranze funebri dall’obbligo del versamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni.
Tale imposta è disciplinata nell’ambito del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 che, all’articolo 17, prevede una serie di casi di esclusione dall’applicabilità. Proprio in forza delle interpretazioni di volta in volta fornite dai Tribunali chiamati a giudicare in relazione alla applicabilità o all’esenzione dall’applicazione del tributo, si può affermare che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese di onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, sia esclusa dall’applicabilità dell’imposta comunale sulla pubblicità. A norma dell’articolo 17 del Decreto Legislativo sopra citato (che disciplina l’esenzione dall’imposta) non sono soggette al tributo le insegne che caratterizzano la sede ove si svolge l’attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi (a patto che siano di superficie non superiore a cinque metri quadrati).
Si tratta di una disposizione che non introduce distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione dell’insegna purché essa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento della stessa, si mantenga nel predetto limite dimensionale.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 8 settembre 2008, n. 22572) ha confermato che il presupposto dal quale scaturisce l’imponibilità della tassa dipende dalla possibilità (potenzialità) che il messaggio pubblicitario, in relazione al suo posizionamento, sia rivolto ad un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Giurisprudenza di merito 2012, 3, 746 Scalinci). Sempre secondo il Giudice della nomofilachia (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 2 ottobre 2009, n. 21161), l’imposta di cui si tratta è pertanto dovuta per indicazioni in cui è manifestamente insito un messaggio pubblicitario: “… è soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità un cartellone, nel quale è riprodotta in grandi dimensioni (ventiquattro metri quadrati) la ragione sociale della ditta, esposto sul fabbricato dell’azienda, ricorrendo il presupposto d’imponibilità di cui all’articolo 5 d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507…”; in questo caso, infatti, esiste l’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, solleciti la domanda di beni e servizi da parte di un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo determinato. In ragione di quanto sopra pare evidente che la finalità perseguita dalla norma in discussione sia quella di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di una attività economica (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 16 luglio 2010, n. 16722).
Proprio alla luce dello scopo sotteso all’affissione, i Giudici Tributari della Liguria hanno accolto il ricorso di una società di onoranze funebri avverso il pagamento dell’imposta richiestole dal Comune in relazione ad alcuni annunci, evidenziando che la diretta affissione da parte della società dei manifesti mortuari è esente dai diritti pubblica affissione. Tale determinazione è stata raggiunta sulla scorta del fatto che il Comune ligure ove veniva svolta l’affissione non era in grado di svolgere in proprio il servizio e, pertanto, lo stesso veniva svolto direttamente dalla società ricorrente per conto dei parenti dei defunti. Sennonché, come rilevato dalla Commissione Tributaria, il diritto sulle pubbliche affissioni ex articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93, non è dovuto nel caso in cui i soggetti privati provvedano all’affissione diretta di manifesti mortuari negli spazi a loro riservati. Inoltre il messaggio diffuso attraverso i manifesti, nel caso in contestazione, non aveva alcuna rilevanza economica e, pertanto, non realizzava il presupposto impositivo dell’articolo 5 D.Lgs. 507/93 legittimante l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
Orientamento, quest’ultimo, confermato anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. IV - 7 - 6126 del 28.09.1994 che ha escluso l’applicabilità dell’imposta nel caso sia direttamente l’interessato a provvedere all’affissione. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha quindi escluso che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese per onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, integri il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità.
AVV. ALBERTO FACHINETTIa.fachinetti@oltremagazine.it
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Messaggio  Michy82 Mar 21 Ott 2014 - 2:47

antonio satriano ha scritto:
Michy82 ha scritto:Buongiorno, ho un problema con un contribuente titolare di un'agenzia funebre che sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta sulle pubbliche affissioni relative ai manifesti che affigge poichè il comune non dispone del personale che effettua il servizio di affissione e perchè non sono stati predisposti nel comune gli appositi spazi per affiggere. Secondo voi ha ragione? Nonostante sui manifesti sia presente il logo della ditta????
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"PER LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI - UN CASO DI ESENZIONE DAI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Con l’intervento di questo mese sono a segnalare un importante pronunciamento del Giudice Tributario del secondo grado che, confermando l’orientamento già espresso nel 2006, esenta in alcuni casi le imprese di onoranze funebri dall’obbligo del versamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni.
Tale imposta è disciplinata nell’ambito del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 che, all’articolo 17, prevede una serie di casi di esclusione dall’applicabilità. Proprio in forza delle interpretazioni di volta in volta fornite dai Tribunali chiamati a giudicare in relazione alla applicabilità o all’esenzione dall’applicazione del tributo, si può affermare che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese di onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, sia esclusa dall’applicabilità dell’imposta comunale sulla pubblicità. A norma dell’articolo 17 del Decreto Legislativo sopra citato (che disciplina l’esenzione dall’imposta) non sono soggette al tributo le insegne che caratterizzano la sede ove si svolge l’attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi (a patto che siano di superficie non superiore a cinque metri quadrati).
Si tratta di una disposizione che non introduce distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione dell’insegna purché essa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento della stessa, si mantenga nel predetto limite dimensionale.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 8 settembre 2008, n. 22572) ha confermato che il presupposto dal quale scaturisce l’imponibilità della tassa dipende dalla possibilità (potenzialità) che il messaggio pubblicitario, in relazione al suo posizionamento, sia rivolto ad un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Giurisprudenza di merito 2012, 3, 746 Scalinci). Sempre secondo il Giudice della nomofilachia (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 2 ottobre 2009, n. 21161), l’imposta di cui si tratta è pertanto dovuta per indicazioni in cui è manifestamente insito un messaggio pubblicitario: “… è soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità un cartellone, nel quale è riprodotta in grandi dimensioni (ventiquattro metri quadrati) la ragione sociale della ditta, esposto sul fabbricato dell’azienda, ricorrendo il presupposto d’imponibilità di cui all’articolo 5 d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507…”; in questo caso, infatti, esiste l’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, solleciti la domanda di beni e servizi da parte di un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo determinato. In ragione di quanto sopra pare evidente che la finalità perseguita dalla norma in discussione sia quella di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di una attività economica (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 16 luglio 2010, n. 16722).
Proprio alla luce dello scopo sotteso all’affissione, i Giudici Tributari della Liguria hanno accolto il ricorso di una società di onoranze funebri avverso il pagamento dell’imposta richiestole dal Comune in relazione ad alcuni annunci, evidenziando che la diretta affissione da parte della società dei manifesti mortuari è esente dai diritti pubblica affissione. Tale determinazione è stata raggiunta sulla scorta del fatto che il Comune ligure ove veniva svolta l’affissione non era in grado di svolgere in proprio il servizio e, pertanto, lo stesso veniva svolto direttamente dalla società ricorrente per conto dei parenti dei defunti. Sennonché, come rilevato dalla Commissione Tributaria, il diritto sulle pubbliche affissioni ex articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93, non è dovuto nel caso in cui i soggetti privati provvedano all’affissione diretta di manifesti mortuari negli spazi a loro riservati. Inoltre il messaggio diffuso attraverso i manifesti, nel caso in contestazione, non aveva alcuna rilevanza economica e, pertanto, non realizzava il presupposto impositivo dell’articolo 5 D.Lgs. 507/93 legittimante l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
Orientamento, quest’ultimo, confermato anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. IV - 7 - 6126 del 28.09.1994 che ha escluso l’applicabilità dell’imposta nel caso sia direttamente l’interessato a provvedere all’affissione. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha quindi escluso che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese per onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, integri il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità.
AVV. ALBERTO FACHINETTIa.fachinetti@oltremagazine.it

Ero a conoscenza di questa pronuncia del giudice tributario.... ma mi pare assurdo che non debbano pagare nulla nonostante sul manifesto sia presente il logo!!! Altri pareri o riferimenti normativi?????? Grazie mille!!!!!!

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Messaggio  antonio satriano Mar 21 Ott 2014 - 4:03

Michy82 ha scritto:
antonio satriano ha scritto:
Michy82 ha scritto:Buongiorno, ho un problema con un contribuente titolare di un'agenzia funebre che sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta sulle pubbliche affissioni relative ai manifesti che affigge poichè il comune non dispone del personale che effettua il servizio di affissione e perchè non sono stati predisposti nel comune gli appositi spazi per affiggere. Secondo voi ha ragione? Nonostante sui manifesti sia presente il logo della ditta????
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Con l’intervento di questo mese sono a segnalare un importante pronunciamento del Giudice Tributario del secondo grado che, confermando l’orientamento già espresso nel 2006, esenta in alcuni casi le imprese di onoranze funebri dall’obbligo del versamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni.
Tale imposta è disciplinata nell’ambito del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 che, all’articolo 17, prevede una serie di casi di esclusione dall’applicabilità. Proprio in forza delle interpretazioni di volta in volta fornite dai Tribunali chiamati a giudicare in relazione alla applicabilità o all’esenzione dall’applicazione del tributo, si può affermare che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese di onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, sia esclusa dall’applicabilità dell’imposta comunale sulla pubblicità. A norma dell’articolo 17 del Decreto Legislativo sopra citato (che disciplina l’esenzione dall’imposta) non sono soggette al tributo le insegne che caratterizzano la sede ove si svolge l’attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi (a patto che siano di superficie non superiore a cinque metri quadrati).
Si tratta di una disposizione che non introduce distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione dell’insegna purché essa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento della stessa, si mantenga nel predetto limite dimensionale.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 8 settembre 2008, n. 22572) ha confermato che il presupposto dal quale scaturisce l’imponibilità della tassa dipende dalla possibilità (potenzialità) che il messaggio pubblicitario, in relazione al suo posizionamento, sia rivolto ad un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Giurisprudenza di merito 2012, 3, 746 Scalinci). Sempre secondo il Giudice della nomofilachia (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 2 ottobre 2009, n. 21161), l’imposta di cui si tratta è pertanto dovuta per indicazioni in cui è manifestamente insito un messaggio pubblicitario: “… è soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità un cartellone, nel quale è riprodotta in grandi dimensioni (ventiquattro metri quadrati) la ragione sociale della ditta, esposto sul fabbricato dell’azienda, ricorrendo il presupposto d’imponibilità di cui all’articolo 5 d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507…”; in questo caso, infatti, esiste l’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, solleciti la domanda di beni e servizi da parte di un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo determinato. In ragione di quanto sopra pare evidente che la finalità perseguita dalla norma in discussione sia quella di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di una attività economica (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 16 luglio 2010, n. 16722).
Proprio alla luce dello scopo sotteso all’affissione, i Giudici Tributari della Liguria hanno accolto il ricorso di una società di onoranze funebri avverso il pagamento dell’imposta richiestole dal Comune in relazione ad alcuni annunci, evidenziando che la diretta affissione da parte della società dei manifesti mortuari è esente dai diritti pubblica affissione. Tale determinazione è stata raggiunta sulla scorta del fatto che il Comune ligure ove veniva svolta l’affissione non era in grado di svolgere in proprio il servizio e, pertanto, lo stesso veniva svolto direttamente dalla società ricorrente per conto dei parenti dei defunti. Sennonché, come rilevato dalla Commissione Tributaria, il diritto sulle pubbliche affissioni ex articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93, non è dovuto nel caso in cui i soggetti privati provvedano all’affissione diretta di manifesti mortuari negli spazi a loro riservati. Inoltre il messaggio diffuso attraverso i manifesti, nel caso in contestazione, non aveva alcuna rilevanza economica e, pertanto, non realizzava il presupposto impositivo dell’articolo 5 D.Lgs. 507/93 legittimante l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
Orientamento, quest’ultimo, confermato anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. IV - 7 - 6126 del 28.09.1994 che ha escluso l’applicabilità dell’imposta nel caso sia direttamente l’interessato a provvedere all’affissione. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha quindi escluso che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese per onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, integri il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità.
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purtroppo gli annunci mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6,comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
L'eventuale previsione nel regolamento cimiteriale potrebbe, in modo specifico (indicazione dati agenzia funeraria) assogettare tali manifesti all'imposta (ovviamente, secondo me, a tariffa ridotta)

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Messaggio  Michy82 Mar 21 Ott 2014 - 4:13

antonio satriano ha scritto:
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Michy82 ha scritto:Buongiorno, ho un problema con un contribuente titolare di un'agenzia funebre che sostiene di essere esente dal pagamento dell'imposta sulle pubbliche affissioni relative ai manifesti che affigge poichè il comune non dispone del personale che effettua il servizio di affissione e perchè non sono stati predisposti nel comune gli appositi spazi per affiggere. Secondo voi ha ragione? Nonostante sui manifesti sia presente il logo della ditta????
Grazie per la collaborazione! Mad
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"PER LE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI - UN CASO DI ESENZIONE DAI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Con l’intervento di questo mese sono a segnalare un importante pronunciamento del Giudice Tributario del secondo grado che, confermando l’orientamento già espresso nel 2006, esenta in alcuni casi le imprese di onoranze funebri dall’obbligo del versamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni.
Tale imposta è disciplinata nell’ambito del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 che, all’articolo 17, prevede una serie di casi di esclusione dall’applicabilità. Proprio in forza delle interpretazioni di volta in volta fornite dai Tribunali chiamati a giudicare in relazione alla applicabilità o all’esenzione dall’applicazione del tributo, si può affermare che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese di onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, sia esclusa dall’applicabilità dell’imposta comunale sulla pubblicità. A norma dell’articolo 17 del Decreto Legislativo sopra citato (che disciplina l’esenzione dall’imposta) non sono soggette al tributo le insegne che caratterizzano la sede ove si svolge l’attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi (a patto che siano di superficie non superiore a cinque metri quadrati).
Si tratta di una disposizione che non introduce distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione dell’insegna purché essa, oltre ad essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento della stessa, si mantenga nel predetto limite dimensionale.
La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 8 settembre 2008, n. 22572) ha confermato che il presupposto dal quale scaturisce l’imponibilità della tassa dipende dalla possibilità (potenzialità) che il messaggio pubblicitario, in relazione al suo posizionamento, sia rivolto ad un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Giurisprudenza di merito 2012, 3, 746 Scalinci). Sempre secondo il Giudice della nomofilachia (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 2 ottobre 2009, n. 21161), l’imposta di cui si tratta è pertanto dovuta per indicazioni in cui è manifestamente insito un messaggio pubblicitario: “… è soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità un cartellone, nel quale è riprodotta in grandi dimensioni (ventiquattro metri quadrati) la ragione sociale della ditta, esposto sul fabbricato dell’azienda, ricorrendo il presupposto d’imponibilità di cui all’articolo 5 d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507…”; in questo caso, infatti, esiste l’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, solleciti la domanda di beni e servizi da parte di un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo determinato. In ragione di quanto sopra pare evidente che la finalità perseguita dalla norma in discussione sia quella di sottrarre ad imposizione le indicazioni aventi lo scopo prevalente di identificare il luogo di esercizio di una attività economica (Cassazione, Quinta Sezione Tributi, sentenza 16 luglio 2010, n. 16722).
Proprio alla luce dello scopo sotteso all’affissione, i Giudici Tributari della Liguria hanno accolto il ricorso di una società di onoranze funebri avverso il pagamento dell’imposta richiestole dal Comune in relazione ad alcuni annunci, evidenziando che la diretta affissione da parte della società dei manifesti mortuari è esente dai diritti pubblica affissione. Tale determinazione è stata raggiunta sulla scorta del fatto che il Comune ligure ove veniva svolta l’affissione non era in grado di svolgere in proprio il servizio e, pertanto, lo stesso veniva svolto direttamente dalla società ricorrente per conto dei parenti dei defunti. Sennonché, come rilevato dalla Commissione Tributaria, il diritto sulle pubbliche affissioni ex articolo 19 del D.Lgs. n. 507/93, non è dovuto nel caso in cui i soggetti privati provvedano all’affissione diretta di manifesti mortuari negli spazi a loro riservati. Inoltre il messaggio diffuso attraverso i manifesti, nel caso in contestazione, non aveva alcuna rilevanza economica e, pertanto, non realizzava il presupposto impositivo dell’articolo 5 D.Lgs. 507/93 legittimante l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
Orientamento, quest’ultimo, confermato anche dal Ministero delle Finanze con la risoluzione n. IV - 7 - 6126 del 28.09.1994 che ha escluso l’applicabilità dell’imposta nel caso sia direttamente l’interessato a provvedere all’affissione. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha quindi escluso che l’affissione di avvisi mortuari effettuata direttamente da privati (anche a mezzo di imprese per onoranze funebri), senza utilizzare il servizio comunale e in appositi spazi, integri il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità.
AVV. ALBERTO FACHINETTIa.fachinetti@oltremagazine.it

Ero a conoscenza di questa pronuncia del giudice tributario.... ma mi pare assurdo che non debbano pagare nulla nonostante sul manifesto sia presente il logo!!! Altri pareri o riferimenti normativi?????? Grazie mille!!!!!!

purtroppo gli annunci mortuari rimangono fuori dal campo di applicazione dell’imposta di pubblicità (art. 6,comma 2.bis al predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 quale modificato dall’art. 1,comma 480, lett. a) L. 30 dicembre 2004, n. 311), non avendo contenuti pubblicitari, mentre sono soggetti, attualmente nella misura della metà, al diritto sulle affissioni.
L'eventuale previsione nel regolamento cimiteriale potrebbe, in modo specifico (indicazione dati agenzia funeraria) assogettare tali manifesti all'imposta (ovviamente, secondo me, a tariffa ridotta)


D'accordo con te... a prescindere dalla mancanza di personale del comune che affigge i manifesti... io la vedo così....

Michy82

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