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Tempi duri per i segretari
Tempi duri per i segretari comunali. Dopo l'annuncio del superamento della figura storica degli enti locali e del
loro ruolo, in discussione al Senato (AS 1577), un parere della Ragioneria generale dello Stato (prot.
76063/14) frena gli stipendi dei segretari comunali in convenzione tra più enti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27
ottobre).
Nel dettaglio una parte dello stipendio - chiamata retribuzione di posizione - è legato alla fascia demografica
dell'ente dove si presta servizio, secondo quanto previsto dai Ccnl. Tuttavia, poiché è noto che i segretari in
servizio sono in numero inferiore rispetto alle sedi presenti su tutto il territorio nazionale, per garantire la
copertura delle sedi vacanti, gli enti possono convenzionare il servizio di segreteria comunale cosicché il
segretario di un ente (detto capofila) possa ricoprire lo stesso incarico in altri comuni, potendo così gli enti
conseguire economie grazie al riparto dei costi. Ciò garantisce agli interessati l'attribuzione di un trattamento
economico più favorevole grazie alla maggiorazione del 25% che remunera le maggiori attività richieste.
Tuttavia la Ragioneria generale, rispondendo al quesito di un ente, ha precisato che non è ammissibile
parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli
enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi determinare - con il semplice atto di
convenzione - alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di
appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto.
Tale aspetto riguarda tutti i segretari comunali che operano in sedi capofila di dimensioni demografiche
inferiori alla classe di appartenenza della segreteria convenzionata. Per un segretario di fascia B che opera in
una segreteria di classe II, ma dove l'ente capofila è di classe III, il taglio dello stipendio sfiora i 10mila euro
annui. Per i segretari che sono transitati dalla fascia C alla fascia B grazie all'ultimo corso-concorso SpeS, il
cui esito è stato pubblicato lo scorso 4 settembre, la differenza è minima (circa 600 euro annui). Il semplice
superamento del corso-concorso non costituisce motivo di attribuzione del trattamento economico stipendiale
relativo alla fascia per la quale si è conseguita l'idoneità, se a ciò non segue la presa di servizio in un ente
dove è richiesta la qualifica superiore. Pertanto il segretario di fascia C che ha conseguito l'idoneità di fascia
B, ma che rimane titolare in un ente di classe IV non potrà vantare alcun diritto di attribuzione del trattamento
economico della classe superiore.
Nel caso in esame, oltre a essere diversa la retribuzione di posizione, lo stipendio subirebbe un incremento
di oltre 8mila euro annui, arrecando un evidente danno alle casse dell'ente. A tal fine si ricorda che in materia
di attribuzione del trattamento economico fondamentale dei segretari comunali l'organismo competente alla
definizione dello stesso è l'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
confluita nel ministero dell'Interno ad opera del Dl 78/10, e pertanto eventuali decreti sindacali, adottati (o fatti
adottare) a tal fine, sono nulli. Inoltre dopo l'ultimo Spes si è posto il problema dell'applicabilità del
congelamento degli stipendi dei pubblici dipendenti (articolo 9 del Dl 78/2010) poiché la norma avevo previsto
che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011/14 avessero effetto esclusivamente a fini giuridici. Di tale problematica è stato investito il
dipartimento della Funzione pubblica con nota 3391 del 22 ottobre.
Fonte:Il Sole 24 Ore
loro ruolo, in discussione al Senato (AS 1577), un parere della Ragioneria generale dello Stato (prot.
76063/14) frena gli stipendi dei segretari comunali in convenzione tra più enti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27
ottobre).
Nel dettaglio una parte dello stipendio - chiamata retribuzione di posizione - è legato alla fascia demografica
dell'ente dove si presta servizio, secondo quanto previsto dai Ccnl. Tuttavia, poiché è noto che i segretari in
servizio sono in numero inferiore rispetto alle sedi presenti su tutto il territorio nazionale, per garantire la
copertura delle sedi vacanti, gli enti possono convenzionare il servizio di segreteria comunale cosicché il
segretario di un ente (detto capofila) possa ricoprire lo stesso incarico in altri comuni, potendo così gli enti
conseguire economie grazie al riparto dei costi. Ciò garantisce agli interessati l'attribuzione di un trattamento
economico più favorevole grazie alla maggiorazione del 25% che remunera le maggiori attività richieste.
Tuttavia la Ragioneria generale, rispondendo al quesito di un ente, ha precisato che non è ammissibile
parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti degli
enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi determinare - con il semplice atto di
convenzione - alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di
appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto.
Tale aspetto riguarda tutti i segretari comunali che operano in sedi capofila di dimensioni demografiche
inferiori alla classe di appartenenza della segreteria convenzionata. Per un segretario di fascia B che opera in
una segreteria di classe II, ma dove l'ente capofila è di classe III, il taglio dello stipendio sfiora i 10mila euro
annui. Per i segretari che sono transitati dalla fascia C alla fascia B grazie all'ultimo corso-concorso SpeS, il
cui esito è stato pubblicato lo scorso 4 settembre, la differenza è minima (circa 600 euro annui). Il semplice
superamento del corso-concorso non costituisce motivo di attribuzione del trattamento economico stipendiale
relativo alla fascia per la quale si è conseguita l'idoneità, se a ciò non segue la presa di servizio in un ente
dove è richiesta la qualifica superiore. Pertanto il segretario di fascia C che ha conseguito l'idoneità di fascia
B, ma che rimane titolare in un ente di classe IV non potrà vantare alcun diritto di attribuzione del trattamento
economico della classe superiore.
Nel caso in esame, oltre a essere diversa la retribuzione di posizione, lo stipendio subirebbe un incremento
di oltre 8mila euro annui, arrecando un evidente danno alle casse dell'ente. A tal fine si ricorda che in materia
di attribuzione del trattamento economico fondamentale dei segretari comunali l'organismo competente alla
definizione dello stesso è l'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,
confluita nel ministero dell'Interno ad opera del Dl 78/10, e pertanto eventuali decreti sindacali, adottati (o fatti
adottare) a tal fine, sono nulli. Inoltre dopo l'ultimo Spes si è posto il problema dell'applicabilità del
congelamento degli stipendi dei pubblici dipendenti (articolo 9 del Dl 78/2010) poiché la norma avevo previsto
che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli
anni 2011/14 avessero effetto esclusivamente a fini giuridici. Di tale problematica è stato investito il
dipartimento della Funzione pubblica con nota 3391 del 22 ottobre.
Fonte:Il Sole 24 Ore
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