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Legge stabilita 2015 , l'Imu sugli agricoli
riporto e preferisco non commentare:
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
693. I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.
692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
693. I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.
Re: Legge stabilita 2015 , l'Imu sugli agricoli
è l'esatta riproposizione del dl 185 del 16-12-2014 ... si commenta da solo
è talmente chiaro che allo stato attuale nelle informative imu terreni abbiamo inserito :
NOTA : ALIQUOTA TERRENI 2014
N.B. il D.L. n. 185 del 16-12-2014 stabilisce che l'imposta IMU TERRENI 2014 e' determinata tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
Sono in corso pertanto le necessarie verifiche tecniche per avere adeguato chiarimento in merito all’aliquota applicabile.
Invitiamo quindi i contribuenti ad attendere tale chiarimento prima di effettuare il versamento con scadenza al 26 gennaio 2015
è talmente chiaro che allo stato attuale nelle informative imu terreni abbiamo inserito :
NOTA : ALIQUOTA TERRENI 2014
N.B. il D.L. n. 185 del 16-12-2014 stabilisce che l'imposta IMU TERRENI 2014 e' determinata tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
Sono in corso pertanto le necessarie verifiche tecniche per avere adeguato chiarimento in merito all’aliquota applicabile.
Invitiamo quindi i contribuenti ad attendere tale chiarimento prima di effettuare il versamento con scadenza al 26 gennaio 2015
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