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http://www.irpef.info/Tarsu rimborso anno 2009 e 2010
2 partecipanti
Tarsu rimborso anno 2009 e 2010
Buon anno con l'auspicio che sia migliore almeno dal punto di vista lavorativo.
Stamane mi è pervenuta una istanza di richiesta di rimborso per TARSU annualità 2009 e 2010 versata, ma che il contribuente ritiene di aver erroneamente versato, poiché lui produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani .... allega contratto di smaltimento e fatture di ritiro dei rifiuti per dette annualità ... oltre a richiedere indietro una somma per un locale che aveva preso in locazione, e aveva lasciato nell'anno 2008, comunicandolo solo al proprietario dello stesso con raccomandata, e non all'ufficio tributi .... omessa denuncia di cessazione ????
Il contribunete ha ragione ? trattasi di circa 30.000 € di rimborso ... l'ufficio potrebbe rigettare la richiesta eccependo che, come anche previsto dal regolamento comunale, la produzione di rifiuti speciali andava presentata per tempo ? e che per l'immobile lasciato ... manca l'obbligo di legge della dichiarazione di cessazione????
l
Stamane mi è pervenuta una istanza di richiesta di rimborso per TARSU annualità 2009 e 2010 versata, ma che il contribuente ritiene di aver erroneamente versato, poiché lui produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani .... allega contratto di smaltimento e fatture di ritiro dei rifiuti per dette annualità ... oltre a richiedere indietro una somma per un locale che aveva preso in locazione, e aveva lasciato nell'anno 2008, comunicandolo solo al proprietario dello stesso con raccomandata, e non all'ufficio tributi .... omessa denuncia di cessazione ????
Il contribunete ha ragione ? trattasi di circa 30.000 € di rimborso ... l'ufficio potrebbe rigettare la richiesta eccependo che, come anche previsto dal regolamento comunale, la produzione di rifiuti speciali andava presentata per tempo ? e che per l'immobile lasciato ... manca l'obbligo di legge della dichiarazione di cessazione????
l
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
re
omessa denuncia di cessazione ....
beh non esite poiche' la cessazione non e' un obbligo ancorchep si rimanf ga a libro paga per l'anno di competenza.
Nle caso mi pare il contribuente abbia ragione
beh non esite poiche' la cessazione non e' un obbligo ancorchep si rimanf ga a libro paga per l'anno di competenza.
Nle caso mi pare il contribuente abbia ragione
Re: Tarsu rimborso anno 2009 e 2010
Scusa Paolo,
forse non ho compreso bene. non costituisce obbligo per il contribuente, comunicare all’ufficio tributi ai fini della tassa rifiuti, la cessazione dell’immobile? Quindi lascia l’immobile nel 2008 non lo comunica, l’ufficio naturalmente non essendo in possesso di questa comunicazione, lascia l’iscrizione, nel frattempo il contribuente distratto paga …. Dopo 5 anni si ravvede .. e ha diritto al rimborso? Quindi per quell’immobile per i 5 anni non pagherà nessuno.
E la previsione del decreto legislativo TARSU, riportata in tutti i regolamenti comunali che le variazioni intervenute rispetto alla denuncia iniziale andavano comunicate entri il 20 gennaio dell’anno successivo?... ci sono comuni che stanno emettendo avvisi di accertamento TARSU per omessa denuncia anno 2008….
forse non ho compreso bene. non costituisce obbligo per il contribuente, comunicare all’ufficio tributi ai fini della tassa rifiuti, la cessazione dell’immobile? Quindi lascia l’immobile nel 2008 non lo comunica, l’ufficio naturalmente non essendo in possesso di questa comunicazione, lascia l’iscrizione, nel frattempo il contribuente distratto paga …. Dopo 5 anni si ravvede .. e ha diritto al rimborso? Quindi per quell’immobile per i 5 anni non pagherà nessuno.
E la previsione del decreto legislativo TARSU, riportata in tutti i regolamenti comunali che le variazioni intervenute rispetto alla denuncia iniziale andavano comunicate entri il 20 gennaio dell’anno successivo?... ci sono comuni che stanno emettendo avvisi di accertamento TARSU per omessa denuncia anno 2008….
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
re
nel caso
l’art.64 del Dlgs 507/93 normante la materia così recita:
“Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui
all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo
non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa
sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.”
l’art.64 del Dlgs 507/93 normante la materia così recita:
“Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui
all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo
non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa
sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.”
Re: Tarsu rimborso anno 2009 e 2010
la ditta mi ha prodotto ad inizio 2013, per gli stessi locali ,comunicazione di cessazione a partire dal 31.12.2012.... ora invece chiede il rimborso per gli stessi locali dicendo di aver comunicato disdetta del contratto di locazione nel 2008.... c'è qualcosa che non va, a parere dell'ufficio !!! inoltre per questi immobili c'è stata voltura dalla ditta in questione ad altro soggetto a gennaio 2013!!!!!!
Inoltre l'ufficio ha verificato che essendo questi immobili classati come D8 la prima ditta ha dichiarato mq 150, per gli stessi la subentrante dichiara mq 300 .....
Inoltre l'ufficio ha verificato che essendo questi immobili classati come D8 la prima ditta ha dichiarato mq 150, per gli stessi la subentrante dichiara mq 300 .....
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
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