Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/ICI abitazione principale.
3 partecipanti
ICI abitazione principale.
Ai fini ICI possono considerarsi come abitazione principale due unità immobiliari catastalmente distinte.
Si precisa che gli immobili sono situati una a piano terra l'altro a primo piano.
Quanto sopra poichè è stato emesso avviso di accertamento per omesso versamento dell'anno 2009.
Si precisa che gli immobili sono situati una a piano terra l'altro a primo piano.
Quanto sopra poichè è stato emesso avviso di accertamento per omesso versamento dell'anno 2009.
francesca25- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 12.11.12
Re: ICI abitazione principale.
l'unica possibilità ritengo possa essere la seguente :
Si ritiene che il riferimento della circolare MEF n. 3/DF del 18.05.2012 "Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario" possa essere considerato non alle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" ma ad unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza ma di fatto accatastate in 2 unità immobiliari, ma che potrebbero essere oggetto di "fusione" catastale in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, e pertanto senza il preventivo ricorso ad un atto di cessione di diritti o di godimento
Nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei (le quote di proprietà non sono coincidenti). In questo caso nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Pertanto si ritiene :
- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto
La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.
Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"
Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.
La motivazione è quella già riportata :
- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
Si ritiene che il riferimento della circolare MEF n. 3/DF del 18.05.2012 "Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario" possa essere considerato non alle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" ma ad unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza ma di fatto accatastate in 2 unità immobiliari, ma che potrebbero essere oggetto di "fusione" catastale in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, e pertanto senza il preventivo ricorso ad un atto di cessione di diritti o di godimento
Nelle "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" gravano diritti reali non omogenei (le quote di proprietà non sono coincidenti). In questo caso nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso ( cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Pertanto si ritiene :
- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto
La norma dispone “le unità immobiliari iscritte o iscrivibili come unica unità immobiliare”, e nel caso di quote non omogenee le unità immobiliari non sono iscrivibili come unica unità immobiliare.
Perchè si possa applicare tale interpretazione gli immobili debbono riportare chiaramente in visura catastale l'annotazione "Porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali"
Trattasi infatti di specifica e particolare modalità di accatastamento dove nelle planimetrie di ciascuna "porzione" deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Questo è, secondo la mia opinione, l'unico caso, da ritenersi "eccezionale" in cui possono essere "accettate" come unica unità immobiliare unità immobiliari accatastate separatamente.
La motivazione è quella già riportata :
- possono essere considerate "unite di fatto" nella esclusiva situazione in cui, per quote di proprietà non omogenee, i proprietari sono di fatto nella impossibilità di "fondere" 2 unità immobiliari diverse, salvo provvedere preventivamente ed obbligatoriamente a spese notarili aggiuntive alla pratica catastale ed all'imu
ici abitazione principale
Secondo me, occorre distinguere ICI da IMU.
Nell'ambito della vecchia ICI, la definizione di abitazione principale (articolo 8 del Dlgs 504/92) non faceva riferimento al numero delle unità immobiliari ma unicamente alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.
La Cassazione ha interpretato la norma dell'Ici nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria dei fabbricati, a prescindere dalle modalità di accatastamento degli stessi.
In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, adibiti entrambi a dimora abituale della famiglia.
Ma le cose sono diverse nell'Imu e questo tipo di agevolazioni non sono più previste
Nell'ambito della vecchia ICI, la definizione di abitazione principale (articolo 8 del Dlgs 504/92) non faceva riferimento al numero delle unità immobiliari ma unicamente alla destinazione delle stesse a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.
La Cassazione ha interpretato la norma dell'Ici nel senso di dare prevalenza alla destinazione unitaria dei fabbricati, a prescindere dalle modalità di accatastamento degli stessi.
In alcune pronunce quindi (sentenze 25902/2008 e 12269/2010), la Corte ha riconosciuto le agevolazioni di legge nei confronti di due immobili contigui, autonomamente accatastati, adibiti entrambi a dimora abituale della famiglia.
Ma le cose sono diverse nell'Imu e questo tipo di agevolazioni non sono più previste
marinagi- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 17.07.12
Argomenti simili
» IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
» IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
» ICI E USO ABITAZIONE
» IMU ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI UNITI DI FATTO.
» ICI E USO ABITAZIONE
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin