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Mi pongo delle domande circa l'efficacia, e quindi l'obbligatorietà, della pubblicazione di alcuni tipi di atti. Mi spiego: la pubblicazione per le delibere ha efficacia costitutiva, si tratta di una fase di formazione dell'atto in mancanza della quale l'atto non esiste e non è esecutivo. Pubblicazione necessaria.
Per le determinazioni dirigenziali la pubblicazione ha solo un effetto di pubblicità-notizia, non è necessaria la pubblicazione per l'esistenza e l'esecutività dell'atto. Pubblicazione? E' sufficiente per ciascun servizio la pubblicazione di un elenco, oppure è necessaria la pubblicazione integrale con tutti gli allegati come per le deliberazioni?
Come si regolano i colleghi del forum?
Per le determinazioni dirigenziali la pubblicazione ha solo un effetto di pubblicità-notizia, non è necessaria la pubblicazione per l'esistenza e l'esecutività dell'atto. Pubblicazione? E' sufficiente per ciascun servizio la pubblicazione di un elenco, oppure è necessaria la pubblicazione integrale con tutti gli allegati come per le deliberazioni?
Come si regolano i colleghi del forum?
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
albo on line
Hai colto nel segno.
Personalmente ritengo sia sufficiente un elenco delle determinazioni ed il loro oggetto.
In altra sezione del sito del Comune, volendolo , e' possibile pubblicare ai soli fini conoscitivi dette determinazioni.
O , come scrisse A.Ciccia su Italia Oggi ( vedi altro post ) "Problema specifico riguarda le determinazioni dei dirigenti, per i quali l'art. 124 del Testo unico degli enti locali non prevede espressamente la pubblicazione (imposta invece dal Consiglio di stato), per le quali, atteso che non necessitano di pubblicazione per divenire esecutive (si veda l'art. 151 Tuel), è lo statuto dell'ente che può disporre se e come pubblicarle (ad esempio mediante pubblicazione parziale o solo dell'elenco). "
Personalmente ritengo sia sufficiente un elenco delle determinazioni ed il loro oggetto.
In altra sezione del sito del Comune, volendolo , e' possibile pubblicare ai soli fini conoscitivi dette determinazioni.
O , come scrisse A.Ciccia su Italia Oggi ( vedi altro post ) "Problema specifico riguarda le determinazioni dei dirigenti, per i quali l'art. 124 del Testo unico degli enti locali non prevede espressamente la pubblicazione (imposta invece dal Consiglio di stato), per le quali, atteso che non necessitano di pubblicazione per divenire esecutive (si veda l'art. 151 Tuel), è lo statuto dell'ente che può disporre se e come pubblicarle (ad esempio mediante pubblicazione parziale o solo dell'elenco). "
Albo on line il Dpcm
Con sua del 18.02.2011 la Prefettura di Torino informa :
Il 10 gennaio 2011 è entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l'art. 32
della Legge n. 69/2009. Tutte le amministrazioni pubbliche hanno quindi l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni,
tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di
concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale,
elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc .. Di conseguenza, a partire dalla
medesima data le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale.
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e bilanci, la data di
passaggio alla modalità esclusiva di pubblicazione in digitale è il 10 gennaio 2013. In
questo caso, al fine di supportare le amministrazioni nell'adempimento normativo, è in corso di predisposizione, secondo quanto comunicato dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, un DPCM che indicherà le modalità di tale
pubblicazione.Atteso quanto sopra esposto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul
rilevante significato della entrata in vigore del nuovo sistema di "pubblicità legale on
line", passaggio essenziale nel percorso verso la trasparenza e la digitalizzazione
dell'attività delle pubbliche amministrazioni
Il 10 gennaio 2011 è entrato in vigore, dopo un anno di proroga, l'art. 32
della Legge n. 69/2009. Tutte le amministrazioni pubbliche hanno quindi l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito, o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni,
tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di
concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale,
elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc .. Di conseguenza, a partire dalla
medesima data le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale.
Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e bilanci, la data di
passaggio alla modalità esclusiva di pubblicazione in digitale è il 10 gennaio 2013. In
questo caso, al fine di supportare le amministrazioni nell'adempimento normativo, è in corso di predisposizione, secondo quanto comunicato dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, un DPCM che indicherà le modalità di tale
pubblicazione.Atteso quanto sopra esposto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul
rilevante significato della entrata in vigore del nuovo sistema di "pubblicità legale on
line", passaggio essenziale nel percorso verso la trasparenza e la digitalizzazione
dell'attività delle pubbliche amministrazioni
mary- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 31.12.10
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