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http://www.irpef.info/FINANZA LOCALE L. 122 DEL 30/07/2010 ART. 6
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FINANZA LOCALE L. 122 DEL 30/07/2010 ART. 6
L'applicazione dell'art. 6 del dl 31/05/2010,n. 78 convertito in Legge 30/07/2010, n. 122, circa la riduzione dei costi prevista nei vari commi, per alcuni aspetti risulta oggettivamente di difficile interpretazione soprattutto in riferimento al alcuni esempi concreti. Si richiede a tal proposito un parere circa l'assoggettamento o meno alla riduzione dei costi per alcune tipologie di spesa:
- prima di tutto si fa sempre riferimento alla somma impegnata nel 2009?
- art. 6 comma 3, sono compresi i compensi dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione?
- art. 6 comma 8, sono comprese le manifestazioni di promozione turistica in genere e del territorio, le manifestazioni culturali (es. estate teatrale gestita dal comune), concerto di natale, spese per i gemellaggi e rapporti di amicizia con comuni stranieri, stampa del giornalino informativo comunale, mostre di carattere culturale organizzate dalla biblioteca comunale, manifestazioni per quanto riguarda ricorrenze e commemorazioni che si sono ormai consolidate negli anni (25 aprile, IV novembre, ecc. ecc.) e quest'anno potrebbe anche inserirsi la ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia?;
- art. 6 comma 12, sono comprese anche le missioni degli amministratori?
è compreso anche il rimborso di 1/5 del costo della benzina verde effettuato in favore dei LSU (lavoratori socialmente utili)assegnati dall'ufficio di collocamento, residenti al di fuori del territorio comunale e che non percepiscono alcun compenso da parte del Comune; per questo ultimo caso rientra nel limite di spesa o in assoluto non spetta più il rimborso della benzina?
- art. 6 comma 13, è riferita alla partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio sia da parte dei dipendenti, segretario comunale ed amministratori? è corretto escludere l'addestramento del personale presso la sede comunale per l'utilizzo di nuovi software e per la partecipazione ai corsi teorici e pratici della 626 ora d.lgs 81/2009?
- art. 6 comma 14, sono comprese le spese per il bollo auto e l'assicurazione R.C. con esclusione dei mezzi della polizia locale? è compreso anche il costo per i carburanti?
Sono stati fatti alcuni esempi concreti, al fine di avere una risposta chiara anche se la problematica per molti aspetti e risvolti pratici è di difficile interpretazione, ma vi è l'urgenza di relazionare in merito alla Giunta Comunale essendo in fase di stesura del bilancio 2011.
- prima di tutto si fa sempre riferimento alla somma impegnata nel 2009?
- art. 6 comma 3, sono compresi i compensi dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione?
- art. 6 comma 8, sono comprese le manifestazioni di promozione turistica in genere e del territorio, le manifestazioni culturali (es. estate teatrale gestita dal comune), concerto di natale, spese per i gemellaggi e rapporti di amicizia con comuni stranieri, stampa del giornalino informativo comunale, mostre di carattere culturale organizzate dalla biblioteca comunale, manifestazioni per quanto riguarda ricorrenze e commemorazioni che si sono ormai consolidate negli anni (25 aprile, IV novembre, ecc. ecc.) e quest'anno potrebbe anche inserirsi la ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia?;
- art. 6 comma 12, sono comprese anche le missioni degli amministratori?
è compreso anche il rimborso di 1/5 del costo della benzina verde effettuato in favore dei LSU (lavoratori socialmente utili)assegnati dall'ufficio di collocamento, residenti al di fuori del territorio comunale e che non percepiscono alcun compenso da parte del Comune; per questo ultimo caso rientra nel limite di spesa o in assoluto non spetta più il rimborso della benzina?
- art. 6 comma 13, è riferita alla partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio sia da parte dei dipendenti, segretario comunale ed amministratori? è corretto escludere l'addestramento del personale presso la sede comunale per l'utilizzo di nuovi software e per la partecipazione ai corsi teorici e pratici della 626 ora d.lgs 81/2009?
- art. 6 comma 14, sono comprese le spese per il bollo auto e l'assicurazione R.C. con esclusione dei mezzi della polizia locale? è compreso anche il costo per i carburanti?
Sono stati fatti alcuni esempi concreti, al fine di avere una risposta chiara anche se la problematica per molti aspetti e risvolti pratici è di difficile interpretazione, ma vi è l'urgenza di relazionare in merito alla Giunta Comunale essendo in fase di stesura del bilancio 2011.
silvano scienza- Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 12.01.11
Art.6 DL 78/2010
Puoi trovare le risposte al quesito ai link:
https://entilocali.forumattivo.it/t284-riduzione-spese-dl78-2010
https://entilocali.forumattivo.it/t349-mostre-convegni-co-note-operative-all-art6-del-dl-78-2010
https://entilocali.forumattivo.it/t209-dl78-2010-art-6-riduzioni
https://entilocali.forumattivo.it/t427-riduzione-spese-dl-78-2010
cliccando sui link sei automaticamente reindirizzato.
Se ti timangono dubbi esponili tranquillamente.
https://entilocali.forumattivo.it/t284-riduzione-spese-dl78-2010
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Se ti timangono dubbi esponili tranquillamente.
Re: FINANZA LOCALE L. 122 DEL 30/07/2010 ART. 6
aggiungerei anche alcuni altri chiarimenti che si possono trarre da pareri della corte conti :
Da corte conti lombardia parere 1076 2010
la Sezione osserva che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non ricomprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.
Infatti, l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini.
..............
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.
Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.(si tratta di un principio già espresso nel parere 1075)
da Parere corte Puglia 163 2010
E’ dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata.
Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.
Da corte conti lombardia parere 1076 2010
la Sezione osserva che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non ricomprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.
Infatti, l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini.
..............
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.
Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.(si tratta di un principio già espresso nel parere 1075)
da Parere corte Puglia 163 2010
E’ dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata.
Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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