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Novità Personale Legge di stabilità 2012

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Novità Personale Legge di stabilità 2012 Empty Novità Personale Legge di stabilità 2012

Messaggio  Ospite Ven 2 Dic 2011 - 4:30


E' stata pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 la Legge n. 183 del 12
novembre 2011 (c.d. Legge Stabilità 2012), contenente diversi provvedimenti di
interesse per gli uffici comunali.
Nella presente scheda illustriamo i passaggi della legge che hanno rilevanza per
gli uffici che si occupano di gestione del Personale (per quelli di interesse del servizio
Ragioneria, si veda la nostra Circolare Ragioneria del 17 novembre 2011).
Premettiamo che, indipendentemente dalla data di pubblicazione, la norma
prevede l'entrata in vigore di tutte le disposizioni dal 1° gennaio 2012.

Riferimenti normativi:
Legge n. 183 del 12/11/2011
Meccanismo di allineamento stipendiale dei Segretari Comunali e Provinciali
(art. 4, comma 26):
tale disposizione chiarisce la base di calcolo relativa al meccanismo di allineamento
stipendiale del Segretario Comunale e Provinciale previsto dall’art. 41, comma 5, del
CCNL dei Segretari del 16/05/2001 (c.d. galleggiamento), mettendo fine alle posizioni
divergenti in materia.
Si ricorda che tale meccanismo garantisce, nell’ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto delle capacità di spesa dell’Ente, che l’indennità di posizione dei Segretari
non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in
base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella
del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
Viene chiarito che il “galleggiamento”, ossia la differenza di retribuzione di posizione
come sopra definita, si applica considerando la retribuzione di posizione del
Segretario complessivamente intesa, inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al comma
4 del medesimo art. 41 (v. accordo n. 2 del 9/12/2003 avente ad oggetto: condizioni,
criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di
posizione):
INDENNITA’ POSIZIONE PIU’ ELEVATA NELL’ENTE
- INDENNITA’ POSIZIONE SEGRETARIO (COMPRESA MAGGIORAZIONE)
= “GALLEGGIAMENTO”
Attenzione: l’ultimo CCNL dei Segretari stipulato l’ 1 marzo 2011 ha previsto il
conglobamento di una quota di retribuzione di posizione dei Segretari nello stipendio
tabellare (commi 5 e 6, art. 3). Tuttavia, ai soli fini del calcolo della maggiorazione di
cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari del 16/05/2001, nonché del
“galleggiamento” di cui allo stesso art. 41, comma 5, occorre considerare gli importi
annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del Segretario, come
definiti precedentemente dall’art. 3, comma 2, del CCNL del Segretari del
16/05/2001.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto di corrispondere somme in
applicazione dell’art. 41, comma 5, del citato CCNL del 16/05/2001 diversamente
conteggiate rispetto a quanto previsto dalla nuova norma, anche se riferite a periodi
già trascorsi. E’ fatta salva, tuttavia, l’esecuzione di giudicati formatisi alla data di
entrata in vigore della stessa Legge di Stabilità.

Contenimento delle spese in materia di contratti di lavoro flessibile (art. 4,
comma 102):
viene modificato l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, aggiungendo “enti locali” al
terzo periodo, dopo le parole: “province autonome”; questo significa che a decorrere
dal 1° gennaio 2012 anche gli Enti Locali, sia soggetti che non soggetti al patto, devono
adeguarsi ai principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica che
prevedono:
da un lato, la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
dall’altro, che la spesa per personale relativa ai contratti di formazione-lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio
non può essere superiore al 50 % di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno
2009.
Salvo diverse interpretazioni, dal tenore letterale della norma sembrerebbe che i
suesposti limiti vadano considerati separatamente: nel primo caso andrebbe calcolata
la spesa complessiva sostenuta nel 2009 (considerando gli impegni di spesa) per tutte
le citate tipologie di contratti. Nel limite del 50% di tale spesa, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, si potrà procedere alla stipula delle stesse tipologie di contratti in
alternativa tra loro (si noti infatti che il legislatore ha usato i termini “o” e “ovvero”,
“per le stesse finalità”); nel secondo caso sembra che invece la spesa vada calcolata
distintamente per ciascuna delle diverse tipologie di contratti flessibili, i quali poi,
singolarmente, dovrebbero rispettare il limite del 50% (si noti che il legislatore ha
utilizzato la virgola tra una tipologia di contratto ed un’altra ed ha successivamente
utilizzato i termini “per le rispettive finalità”).
Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità di
cui sopra, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 2007-2009.
I vincoli sopra indicati vengono inquadrati dalla norma come “principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica”, ma l'interpretazione prevalente è che tale
precisazione sia stata aggiunta solo per questioni di legittimità con il disposto
costituzionale e che sia di immediata applicazione per gli enti locali.

Limiti alle assunzioni per gli Enti soggetti al patto di stabilità (art. 4, comma
103):
la norma inserisce le parole “a tempo indeterminato” all’art. 76, comma 7, primo
periodo, del D.L. n. 112/2008, dopo le parole “i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale”, chiarendo che il limite del 20% della spesa relativa alle
cessazioni dell’anno precedente per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo
per le assunzioni “a tempo indeterminato”. Tale disposizione, applicabile da subito in
quanto trattasi di norma a carattere interpretativo (come si legge dalla Relazione
illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2012 e come chiarito dalla Corte dei
Conti Toscana con la delibera n. 410/2011), rende pertanto superata l’interpretazione
della Corte dei Conti Sezioni Riunite con la deliberazione n. 46/2011, con la quale
veniva sostenuto che il vincolo di spesa alle assunzioni di personale per gli Enti
soggetti al patto doveva essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale, includendo anche le assunzioni a tempo
determinato (vedi la nostra Circolare Personale del 20 ottobre 2011).
Pertanto:
il limite del 20 % della spesa delle cessazioni dell’anno precedente è da riferirsi
solo alle assunzioni a tempo indeterminato;
per le assunzioni a tempo determinato e per gli altri contratti di lavoro flessibile il
limite, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è costituito dal comma precedente: 50 % della
spesa sostenuta per l’anno 2009.

Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici (art. 16):
la Legge di Stabilità modifica l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le
procedure relative alle eccedenze di personale e mobilità collettiva prevedendo:
RICOGNIZIONE ANNUALE: le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale relativa
alla programmazione del fabbisogno triennale di personale, sono tenute ad osservare
le procedure previste dalla nuova norma dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
alla suddetta ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere. E’ previsto inoltre che la mancata attivazione delle relative procedure da
parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
RELAZIONI SINDACALI: nei suddetti casi, il dirigente responsabile deve dare
un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o
area. Trascorsi dieci giorni dalla stessa comunicazione, l'amministrazione applica
l’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in caso di compimento
dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72,
comma 11, del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008 ), in subordine, verifica
la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di
eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso
altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della
regione. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di
fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
EFFETTI: trascorsi 90 gg. dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione colloca
in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la
diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il
lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all' 80 % dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso
alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno
per il nucleo familiare. Le suddette disposizioni non si applicano ai concorsi già banditi
e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni in tema di aumento dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla
gestione separata INPS (art. 22, comma 1):
tale disposizione prevede l’incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un punto
percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata INPS (collaboratori a progetto e lavoratori autonomi occasionali): dal
26,72% al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria, dal 17% al 18% per coloro che sono già assicurati con altro ente o che
sono pensionati.

Incentivazione al telelavoro (art. 22, comma 5):
con la Legge di Stabilità sono state introdotte misure per incentivare lo strumento
contrattuale del telelavoro.
In particolare, al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il
telelavoro, è previsto che gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della Legge 12
marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva (collocamento
obbligatorio) possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.
A tali fini, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle
convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.

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