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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty @ Paolo Gross : norma di maggior favore

Messaggio  pinosso Dom 11 Dic 2011 - 0:20

Paolo Gros ha scritto:...inoltre in questo caso non è possibile chiedere di permanere in servizio in quanto la modifica attuale non è applicabile essenso maturato il diritto a pensione....

Quanto espresso no mi pare insito nella norma e neppure espressamente detto.
I soggetto e' ancora in servizio conseguendone che per intervenuta modificazione delle norme in base al principio del favor rei al medesimo deve essere applicata la norma piu' favorevole ovvero la norma richiesta dallo stesso soggetto.
A mio avviso il soggetto, a richiesta di autotutela del provvedimento determinativo pendente , puo ' rimanere in servizio poiche' puo' esercitare un diritto interventuo ad egli piu' favorevole.

Gentile Sig. Gross, posso concordare solo parzialmente con le sue osservazioni. Preliminarmente le dico che in un Ente con 4.000 dipendenti applicare un principio vuol dire estenderlo ad un numero elevato di altri soggetti, quindi un errore può portare conseguenze disastrose, come per esempio imporre a tutti gli altri 65nni del 2012 le dimissioni volontarie, e parliamo di 23 dipendenti. Lo stesso soggetto aveva chiesto che gli venisse applicata la finestra mobile di 12 mesi a decorrere dal compimento del 65° anno. La direzione provinciale INPDAP gli rispose, verbalmente, che se per 1000 soggetti non si applica il prolungamento del periodo lavorativo oltre il limiti di età in quanto già aventi diritto alla pensione di anzianità, non poteva essere consentita una eccezione perchè lui non voleva lasciare il servizio o perchè la sua amministrazione non voleva concedergli il trattenimento per altri due anni. Del resto se le circolari INPDAP dicono "la norma non si applica a coloro i quali abbiano già maturato......" non si applica nel bene e nel male.
La differenza, invece, rispetto alle novità introdotte dal D.L. 201, è che ci troviamo di fronte a quello che è di fatto un'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia, anche se lo stesso decreto non manca di citare "fermi restando i limiti degli ordinamenti di appartenenza". Per quanto riguarda, poi, la norma di maggior favore, proprio di maggior favore non è in quanto con diritto maturato dal 2012 si applica il sistema contributivo in quella che sarà una quota aggiuntiva di una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Non voglio credere che se costui invoca l'applicazione della nuova norma, poi il calcolo si faccia con la vecchia. Il prolungamento dell'attività lavorativa, inoltre, è in contrasto con i piani di contenimento della spesa, ribaditi con certezza nel decreto legge Monti.
L'unica sarebbe porre quesito al Dipartimento della funzione pubblica, ma con un D.L. ancora non convertito in legge, con il periodo festivo di mezzo, non avrò mai una risposta prima del 31 gennaio 2012, ultimo giorno di servizio dell'interessato. Concordo, e la ringrazio per il suggerimento, con l'autotutela, le sarei grato se sapesse indicarmi qualche esempio, non conosco bene la materia. Il provvedimento, comunque, è legittimo, valido a tutti gli effetti, lo stesso decreto dice "sono fatti salvi tutti i provvedimenti fatti prima dell'entrata in vigore....". Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Pensione

Messaggio  Paolo Gros Dom 11 Dic 2011 - 6:14

Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.

Mi pare la soluzione di miglior senso sicuramente.

Consiglio ai fini di provvedimento di autotutela la consultazione del sito

http://www.autotutela-pa.it/
Paolo Gros
Paolo Gros
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http://paologros.oneminutesite.it/

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Dom 11 Dic 2011 - 11:18

Per pinosso
Fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza = espressione poco chiara che potrebbe voler dire che il pubblico è diverso dal privato ai fini della flessibilità . Se così fosse non varrebbe neppure l’ultimo punto del comma 4 “l’applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Questo potrebbe significare che gli ordinamenti potrebbero essere adeguati ad un limite inferiore ai 70 anni ma certamente non inferiore a 66 per dar modo ai dip di conseguire la pensione.
Non sono affatto sicura

Per giovanni
……Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012…..
Anche questo punto non è affatto chiaro e, se l’obiettivo è quello di sfoltire la pubblica amm.ne , non sembrerebbe una facoltà per l’ente e nemmeno una salvaguardia per il dipendente ma un obbligo di mantenere il collocamento d’ufficio.
Mah.. in questa delicata fase occorre molta cautela,
quello che non ho capito è questo: ma il dipendente vorrebbe rimanere?
Farei immediatamente quesito all’inpdap ( prima dello smantellamento) e alla funzione pubblica e potrei comportarmi in due modi:
1) Come ha suggerito pinosso (avvalorato da paolo): ……Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.
2) Adotto un atto con il quale sospendo (non revoco) il provvedimento e lo notifico all'interessato

aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty @ aidi condivido le sue perplessità

Messaggio  pinosso Dom 11 Dic 2011 - 12:45

aidi ha scritto:Per pinosso
Fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza = espressione poco chiara che potrebbe voler dire che il pubblico è diverso dal privato ai fini della flessibilità . Se così fosse non varrebbe neppure l’ultimo punto del comma 4 “l’applicazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Questo potrebbe significare che gli ordinamenti potrebbero essere adeguati ad un limite inferiore ai 70 anni ma certamente non inferiore a 66 per dar modo ai dip di conseguire la pensione.
Non sono affatto sicura

Per giovanni
……Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo
per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi
effetto successivamente al 1° gennaio 2012…..
Anche questo punto non è affatto chiaro e, se l’obiettivo è quello di sfoltire la pubblica amm.ne , non sembrerebbe una facoltà per l’ente e nemmeno una salvaguardia per il dipendente ma un obbligo di mantenere il collocamento d’ufficio.
Mah.. in questa delicata fase occorre molta cautela,
quello che non ho capito è questo: ma il dipendente vorrebbe rimanere?
Farei immediatamente quesito all’inpdap ( prima dello smantellamento) e alla funzione pubblica e potrei comportarmi in due modi:
1) Come ha suggerito pinosso (avvalorato da paolo): ……Pensavo di predisporre un atto di revoca del provvedimento, con riserva di adozione di un ulteriore atto di cessazione nel caso i chiarimenti sull'applicazione della nuova norma forniscano indicazioni diverse.
2) Adotto un atto con il quale sospendo (non revoco) il provvedimento e lo notifico all'interessato

Gent.ma aidi faccio mie le sue perplessità.....non ho mai revocato un atto "in autotutela", ne tantomeno sospeso l'efficacia di un provvedimento, le sarei davvero grato se potesse, compatibilmete con i suoi impegni, fornirmi un qualche esempio di atto deliberativo.
Per il resto spero che arrivi qualche chiarimento, contenimento della spesa, limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, lavori usuranti, se ci aggiungiamo che stasera ho sentito che vogliono introdurre una norma di salvaguardia per coloro a cui mancano 6 mesi per maturare i requisiti....siamo più che rovinati!!

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Lun 12 Dic 2011 - 2:37

nemmeno io ho mai adottato un'atto del genere.
ma direi che prima dell'adozione sia urgente l'inoltro del quesito, poi vediamo come costruirlo :
richiamato ....
visto qui e visto là
considerato...
ritenuto di procedere in attesa di ...



aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Lun 12 Dic 2011 - 13:01

aidi ha scritto:nemmeno io ho mai adottato un'atto del genere.
ma direi che prima dell'adozione sia urgente l'inoltro del quesito, poi vediamo come costruirlo :
richiamato ....
visto qui e visto là
considerato...
ritenuto di procedere in attesa di ...

Per aidi e per pinosso
alla fine di questa interessante discussione mi sento alquanto confuso per la diversità di orientamenti espressi. Mi pare ci siano due linee di tendenze, una - quella del Sig. Gross - secondo il quale il dipendente che compie aa. 65 nel 2012 potrà "uscire" solo per anzianità e, quindi, rassegnando le dimissioni volontarie; l'altra tendenza è orientata all'uscita immediata per "limiti d'età" anche nel 2012 sempre di quei soggetti che compiono aa. 65 nel 2012, ma che avevano maturato i requisiti entro il 2011.
Visto che ho trasmesso alla Sede INPDAP alcune istruttorie previdenziali di soggetti che compiono aa. 65 nel 2012 con decorrenza immediata del trattamento (per aver compiuto i requisiti di anzianità addirittura nel 2010); visto che gli stessi soggetti desiderano andare in pensione; visto che il comma 20 dell'art. 24 del D.L. 201/2011 "salva" i provvedimenti di collocamento a riposo adottati prima della sua entrata in vigore (e questi lo erano). Vi chiedo conferma del fatto di poter lasciare inalterate le pratiche di pensione così come già inviate all'INPDAP, per gli effetti, appunto, del c. 20 dell'art. 24 del decreto Monti.
Trovo giusto l'orientamento espresso dal Sig. Gross per la generalità dei casi (65nni in pensione nel 2012, ma solo se lo chiedono loro e per dimissioni volontarie), ma il contenuto della 2a parte del c. 20 dell'art. 24, secondo me, ci autorizza a mandare in quiescenza, per limiti di età, quei soggetti per i quali si era adottato l'atto formale prima dell'entrata in vigore del decreto.
Grazie per le risposte che mi vorrete dare.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Lun 12 Dic 2011 - 14:42

intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.


aidi

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty dubbio su c. 20 - art. 24 decreto Monti

Messaggio  Giovanni Rivera Lun 19 Dic 2011 - 11:15

aidi ha scritto:intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.

Per aidi (ed ogni altro utente interessato),
sono assalito da un dubbio atroce. La possibilità che il famoso c. 20 dell'art. 24 non si riferisca a quello a cui io ho sempre pensato ! Ossia a far salvi i collocamenti a riposo di quei dipendenti che, pur compiendo solo 65 anni nel 2012, potevano uscire per "vecchiaia" in quanto il relativo provvedimento formale era stato adottato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti.
Mi spiego. Il mio dubbio nasce dalla considerazione che la seconda parte del c. 20 dell'art. 24 è il seguito di un comma che inizia facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/2008; perché?
Sappiamo che tale art. si riferisce a: esoneri dal servizio - trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni - facoltà datoriale di collocare a riposo i dip. con più di 40 aa. di contribuzione.
E' per questo che mi sembra "fuori luogo" che la 2^ parte del c. 20 (così come l'ho interpretata io) sia stata inserita in un comma che esordisce facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/08.
Quando asserisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (Monti), NON E ' CHE SI RIFERISCE A QUELLI CHE DISPONEVANO COLLOCAMENTI A RIPOSO IN FORZA DELL'ART. 72 DELL'ALTRO DECRETO? Anche se esoneri dal servizio e dip. con più di 40 aa. non configurano un raggiungimento di "limite d'età"!
Che non possa riferirsi al trattenimento in servizio da 65 a 67 aa.? Ma anche questo, se mai, avrebbe configurato un collocamento a riposo per "Superati limiti d'età" !
Sono frastornato. Aidi cosa ne pensi? Cosa ne pensate tutti?
Non sono molto orgoglioso di avere tutti questi dubbi!!!

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty provvedimenti fatti salvi

Messaggio  pinosso Lun 19 Dic 2011 - 13:09

Giovanni Rivera ha scritto:
aidi ha scritto:intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.

Per aidi (ed ogni altro utente interessato),
sono assalito da un dubbio atroce. La possibilità che il famoso c. 20 dell'art. 24 non si riferisca a quello a cui io ho sempre pensato ! Ossia a far salvi i collocamenti a riposo di quei dipendenti che, pur compiendo solo 65 anni nel 2012, potevano uscire per "vecchiaia" in quanto il relativo provvedimento formale era stato adottato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti.
Mi spiego. Il mio dubbio nasce dalla considerazione che la seconda parte del c. 20 dell'art. 24 è il seguito di un comma che inizia facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/2008; perché?
Sappiamo che tale art. si riferisce a: esoneri dal servizio - trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni - facoltà datoriale di collocare a riposo i dip. con più di 40 aa. di contribuzione.
E' per questo che mi sembra "fuori luogo" che la 2^ parte del c. 20 (così come l'ho interpretata io) sia stata inserita in un comma che esordisce facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/08.
Quando asserisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (Monti), NON E ' CHE SI RIFERISCE A QUELLI CHE DISPONEVANO COLLOCAMENTI A RIPOSO IN FORZA DELL'ART. 72 DELL'ALTRO DECRETO? Anche se esoneri dal servizio e dip. con più di 40 aa. non configurano un raggiungimento di "limite d'età"!
Che non possa riferirsi al trattenimento in servizio da 65 a 67 aa.? Ma anche questo, se mai, avrebbe configurato un collocamento a riposo per "Superati limiti d'età" !
Sono frastornato. Aidi cosa ne pensi? Cosa ne pensate tutti?
Non sono molto orgoglioso di avere tutti questi dubbi!!!

I dubbi sono tanti, ma la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, in un ente pubblico, deve per forza essere vincolata alla possibilità dell'interessato di percepire il trattamento di pensione immediato.
Per tanto:
se si è disposta la cessazione dal servizio di un 65nne nel 2012, lo si deve aver fatto in quanto aveva precedentemente maturato una quota, oppure ha più di 40 anni;
se cessa dal servizio per via dell' avvenuto di differimento di 12 mesi, ha 66 anni nel 2012;
se compie 65 anni nel 2012, ma non ha sufficiente anzianità, cesserebbe in ogni caso a 66 ani nel 2013.
Questo non chiarisce a quale tipo di provvedimento si riferisca il decreto, ma comincerei com l' escludere le cose più scontate.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  Giovanni Rivera Mar 20 Dic 2011 - 1:40

pinosso ha scritto:
Giovanni Rivera ha scritto:
aidi ha scritto:intanto che arrivano altri pareri scrivo ancora io.... mi sono appassionata.
ora che hai chiarito finalmente che il personale vuole andare direi che i tuoi dubbi sono ridimensionati a zero.
con la scoperta del comma 20 sei in una botte di ferro.
io non inoltrerei nuove pratiche all'inpdap ma solo una lettera dove evidenzi che non ritieni necessario ulteriori atti ai sensi del comma 20.
poi, ad ogni buon fine e per evitare eventuali noie, puoi acquisire dichiarazione di conferma all'esodo degli interessati, da trattere agli atti.

Per aidi (ed ogni altro utente interessato),
sono assalito da un dubbio atroce. La possibilità che il famoso c. 20 dell'art. 24 non si riferisca a quello a cui io ho sempre pensato ! Ossia a far salvi i collocamenti a riposo di quei dipendenti che, pur compiendo solo 65 anni nel 2012, potevano uscire per "vecchiaia" in quanto il relativo provvedimento formale era stato adottato prima dell'entrata in vigore del decreto Monti.
Mi spiego. Il mio dubbio nasce dalla considerazione che la seconda parte del c. 20 dell'art. 24 è il seguito di un comma che inizia facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/2008; perché?
Sappiamo che tale art. si riferisce a: esoneri dal servizio - trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni - facoltà datoriale di collocare a riposo i dip. con più di 40 aa. di contribuzione.
E' per questo che mi sembra "fuori luogo" che la 2^ parte del c. 20 (così come l'ho interpretata io) sia stata inserita in un comma che esordisce facendo riferimento all'art. 72 del decreto 112/08.
Quando asserisce che sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per limiti di età adottati prima dell'entrata in vigore del decreto (Monti), NON E ' CHE SI RIFERISCE A QUELLI CHE DISPONEVANO COLLOCAMENTI A RIPOSO IN FORZA DELL'ART. 72 DELL'ALTRO DECRETO? Anche se esoneri dal servizio e dip. con più di 40 aa. non configurano un raggiungimento di "limite d'età"!
Che non possa riferirsi al trattenimento in servizio da 65 a 67 aa.? Ma anche questo, se mai, avrebbe configurato un collocamento a riposo per "Superati limiti d'età" !
Sono frastornato. Aidi cosa ne pensi? Cosa ne pensate tutti?
Non sono molto orgoglioso di avere tutti questi dubbi!!!

I dubbi sono tanti, ma la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, in un ente pubblico, deve per forza essere vincolata alla possibilità dell'interessato di percepire il trattamento di pensione immediato.
Per tanto:
se si è disposta la cessazione dal servizio di un 65nne nel 2012, lo si deve aver fatto in quanto aveva precedentemente maturato una quota, oppure ha più di 40 anni;
se cessa dal servizio per via dell' avvenuto di differimento di 12 mesi, ha 66 anni nel 2012;
se compie 65 anni nel 2012, ma non ha sufficiente anzianità, cesserebbe in ogni caso a 66 ani nel 2013.
Questo non chiarisce a quale tipo di provvedimento si riferisca il decreto, ma comincerei com l' escludere le cose più scontate.

Vi voglio fare una semplice domanda: si può andare in pensione di vecchiaia nel 2012 con soli 65 anni di età? E se si, quali sarebbero i motivi che lo consentirebbero?
Per tutto quello che ci siamo detti su quest'argomento e per mia convinzione personale NO !
Il fatto di aver conseguito i requisiti di anzianità (anche nel 2010) non è motivo sufficiente per poter andare per "vecchiaia" a 65 anni nel 2012. L'unico privilegio di questa condizione era la decorrenza immediata del trattamento di vecchiaia al suo raggiungimento. Ma nel 2012 la vecchiaia si consegue ad anni 66 !!!
Fino a pochi giorni fa credevo che il comma 20 dell'art. 24 (Decreto Monti) fosse un motivo per poter andare, in via eccezionale, in pensione di vecchiaia nel 2012 a 65 anni, ma ora non ne sono più sicuro.
Aspetto Vs. risposte alla mia domanda iniziale: si può, nel 2012, andare in pensione di vecchiaia a 65 anni?
Grazie a tutti e Buon Natale.

Giovanni Rivera

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Pensione

Messaggio  Paolo Gros Mar 20 Dic 2011 - 3:49

Condivido : Il fatto di aver conseguito i requisiti di anzianità (anche nel 2010) non è motivo sufficiente per poter andare per "vecchiaia" a 65 anni nel 2012. L'unico privilegio di questa condizione era la decorrenza immediata del trattamento di vecchiaia al suo raggiungimento. Ma nel 2012 la vecchiaia si consegue ad anni 66
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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty punto di partenza

Messaggio  pinosso Mar 20 Dic 2011 - 13:18

Paolo Gros ha scritto:Condivido : Il fatto di aver conseguito i requisiti di anzianità (anche nel 2010) non è motivo sufficiente per poter andare per "vecchiaia" a 65 anni nel 2012. L'unico privilegio di questa condizione era la decorrenza immediata del trattamento di vecchiaia al suo raggiungimento. Ma nel 2012 la vecchiaia si consegue ad anni 66

Gent.le Sig. Gross, se il decreto 201 abbia elevato o meno il limite di età previsto per i pubblici dipendenti dei vari comparti era il quesito che avevo inizialmente posto all'inizio di questa discussione.
Nel decreto non si nomina mai il limite di età, ma solo il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia...e non si tratta di una questione di parole.
L'art. 24 comma 4 dice "Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni", fermi restando i limiti ordinamentali cosa significa?
Per quanto riguarda le delibere già adottate io ne ho ben tre, due con decorrenza 1° febbraio e una di marzo, pratiche già avviate.
l'Inpdap mi ha detto, a meno di istruzioni dell'ultima ora, che le pagheranno come vecchiaia e basta, sia per quanto previsto dal comma 20, ma soprattutto perchè sono persone che hanno superato nel 2011, quote, finestre, mansarde e abbaini e, quindi, la pensione ha decorrenza ommediata in ogni caso. Piuttosto calcoleranno solo fino al 31.12.2011 perchè non sanno se e come applicare la quota contributiva.
Ritornando a quanto diceva Lei, se uno raggiunge i 65 anni nel 2012, e quello di vecchiaia è "l'unico titolo alla cessazione" avrebbe dovuto aspettare 12 mesi anche prima.
Facciamo il caso di un dipendente che abbia maturato, a novembre 2011, 35 anni di contributi e ha 64 anni e 9 mesi, ma rimaniamo alla normativa precedente.
All compimento del 65 anno, a gennaio del 2012, non avrebbe avuto diritto al trattamento immediato di pensione, ma lo avrebbe potuto avere a decorrere dal novembre 2012, ovvero 12 mesi dalla maturazione del 35° anno che gli ha fatto raggiungere la quota.
Bene, la cessazione dal servizio sabbe stata comunque "per raggiunti limiti di età" + mantenimento in servizio per il tempo necessario alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Ad avvalorare questo possiamo aggiungere il caso di un dipendente, anche lui 65nne, che pur non avendo diritto al trattamento immediato di pensione, per via dei 12 mesi di attesa, abbia comunque deciso di lasciare il servizio. Il titolo della cessazione sarebbe stato "vecchiaia", ma con decorrenza differita del trattamento.
Ora, se prima la cosa era complessa, ma si erano trovati dei sentieri, con il D.L 201 si sono perse tutte le certezze.

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Messaggio  aidi Mar 20 Dic 2011 - 14:41

per giovanni


certezze zero ma leggendo attentamente il famoso comma 20 : dopo il punto c'è un INOLTRE che a mio avviso è da considerarsi a sè stante come mi pare di capire anche dall'esame del progetto di legge alla camera del 14.12 .

il commento : INFINE - rafforzativo di inoltre.

mi pare proprio che si debba leggere così.

trascrivo:

Articolo 24, comma 20
(Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)


20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.







Il comma 20 prevede che continuino a trovare applicazione gli istituti previsti dall’articolo 72 del D.L. 112/2008[201], fermo restando che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 sitiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento (come disciplinata dal presente articolo 24).

L’articolo 72 del D.L. n. 112/2008 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, prevedendo, in particolare:

§ l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (commi 1-6);

§ la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi (commi 7-10);

§ la possibilità per le pubbliche amministrazioni, con preavviso di un anno, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva (l’operatività di tale norma è stata prorogata al triennio 2012-2014) (comma 11);



Infine, la norma precisa che per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2011[202], anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.








14/12/2011

Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA



Documentazione per l’esame di
Progetti di legge




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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty cessazioni per collocamento a riposo

Messaggio  pinosso Mar 20 Dic 2011 - 15:05

aidi ha scritto:per giovanni


certezze zero ma leggendo attentamente il famoso comma 20 : dopo il punto c'è un INOLTRE che a mio avviso è da considerarsi a sè stante come mi pare di capire anche dall'esame del progetto di legge alla camera del 14.12 .

il commento : INFINE - rafforzativo di inoltre.

mi pare proprio che si debba leggere così.

trascrivo:

Articolo 24, comma 20
(Permanenza in servizio, esonero dal servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro pubblico)


20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.







Il comma 20 prevede che continuino a trovare applicazione gli istituti previsti dall’articolo 72 del D.L. 112/2008[201], fermo restando che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 sitiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento (come disciplinata dal presente articolo 24).

L’articolo 72 del D.L. n. 112/2008 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, prevedendo, in particolare:

§ l’introduzione dell’istituto dell’esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (commi 1-6);

§ la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, sulla base di determinati parametri soggettivi ed oggettivi (commi 7-10);

§ la possibilità per le pubbliche amministrazioni, con preavviso di un anno, di risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva (l’operatività di tale norma è stata prorogata al triennio 2012-2014) (comma 11);



Infine, la norma precisa che per agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2011[202], anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.








14/12/2011

Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA



Documentazione per l’esame di
Progetti di legge



Grazie aidi, bisognerebbe capire perchè "inoltre" sia stato aggiunto ad un comma che parla del personale a cui è stato consentito "l'esonero" e non, invece, a parte in altro comma.

pinosso

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Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012? - Pagina 2 Empty Re: Requisiti anzianità compiuti entro il 31.12.2011; valgono per la decorrenza immediata della vecchiaia nel 2012?

Messaggio  aidi Mar 20 Dic 2011 - 23:43

non so pinosso, forse avevano una fretta indiavolata..

questa è una valutazione: è cambiata la platea
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici non economici, le Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
puo' chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di
maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita' contributivo richiesto e non e' revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al
personale interessato da processi di riorganizzazione della rete
centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a
qualifiche di personale per le quali e' prevista una riduzione di
organico.



mentre il comma 20:

inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.


vedi che la platea non è più la stessa?

aidi

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