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I fabbricati rurali e l'IMU

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I fabbricati rurali e l'IMU Empty I fabbricati rurali e l'IMU

Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Dic 2011 - 2:47

utti i fabbricati rurali dovranno essere i-scritti nel catasto fabbricati entro il 30 no-vembre 2012 e c'è pochis-simo tempo per regolarizza-re gli immobili strumentali non classificati nella catego-rie catastali A6 e D10. L'e-mendamento presentato dal Governo alla Commissione Finanze della Camera agi-sce severamente nei con-fronti del settore agricolo in quanto introduce l'imposta municipale su tutti gli im-mobili agricoli compresi i fabbricati finora e da sem-pre esclusi da qualsiasi im-posizione. L'articolo 13 del Dl 201/2011 aveva introdot-to l'imposta municipale la cui base imponibile è costi-tuita dal valore catastale de-gli immobili. La norma ori-ginaria comprende anche i fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'ar-ticolo 9 del Dl 557/93, as-soggettandoli alla aliquota del due per mille; le abita-zioni rurali già iscritte nel catasto fabbricati non sono escluse e quindi si devono intendere comunque assog-gettate alla nuova imposta. L'emendamento stabilisce anche l'obbligo di dichiarare tutti i fabbricati rurali, in mappa nel catasto terreni, nel catasto fabbricati secon-do la procedura del Dm del 19 aprile 1994/71 - Docfa, estendendo l'obbligo del Dm 28/1998 che riguardava solo i fabbricati rurali di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazione o trasferi-ti. L'emendamento regola anche l'assolvimento della imposta municipale nell'an-no 2012 prima che siano accatastate tutte le costru-zioni rurali. Per la determi-nazione della base imponi-bile Imu si dovrà assumere la rendita di unità similari già iscritte in catasto e l'im-posta sarà a titolo di accon-to. Il conguaglio verrà ri-chiesto dai comuni a seguito della attribuzione della ren-dita catastale. L'emenda-mento provvede anche a cancellare la disposizione del Dl 70/2011 che attribui-va natura rurale alle sole costruzioni iscritte nelle ca-tegorie catastali A6 per le abitazioni e D10 per le co-struzioni strumentali, con-sentendo la possibilità di presentare la variazione ca-tastale entro il 30 settembre 2011 (nel Dl 201 era sem-plicemente prorogato al 30 settembre 2012). Nell'e-mendamento viene tuttavia precisato che le domande di variazione presentate dopo il 30 settembre 2011 e fino alla conversione in legge dello decreto (cioè tra qual-che giorno, ma un altro e-mendamento, ancora in di-scussione porta la proroga al 1° gennaio 2012) produ-cono effetti in relazione ai requisiti di ruralità (cioè ze-ro tasse) fermo restando l'o-riginaria rendita catastale attribuita per le abitazioni. Il mancato accatastamento nelle categorie A6 e D10 non ha riflessi significativi per il futuro in quanto, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta del 2 per mille, la norma richiama la strumentalità e non la ca-tegoria catastale D10, ma compromette gli effetti re-troattivi. Infatti la natura di fabbricato rurale legata alle categorie catastali A6 e D10 rimane in vigore fino al 1 gennaio 2012 e quindi l'e-ventuale contenzioso Ici non può essere risolto, per chi non lo ha fatto, con la variazione della categoria catastale.
IL SOLE 24ORE – pag.9
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I fabbricati rurali e l'IMU Empty Re: I fabbricati rurali e l'IMU

Messaggio  francodan Mer 14 Dic 2011 - 3:50

per imu penso che le modifiche saranno tante e tali che conviene aspettare anche ai fini delle stime la conversione in legge.....


Governo

Relatori

Relatori
13.12
Il subem. 0.13.112.92 dei Relatori modifica il comma 4 introducendo la lettera b-bis) che prevede il moltiplicatore dell’80 per cento per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, da applicare alla rendita catastale ai fini della determinazione del valore dei fabbricati. Conseguentemente, al medesimo comma 4, modifica la lettera d) escludendo tali fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 dal moltiplicatore del 60 per cento, riservato esclusivamente al gruppo catastale D. Tale moltiplicatore viene elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Modifica il comma 10 introducendo una maggiorazione della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro.

Modifica il comma 14, fissando al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, considerate superate dalla nuova disciplina dell’IMU recata dal provvedimento. Tra le norme di cui si prevede l’abrogazione vengono inserite anche quelle recate dall’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70/2011, in materia di variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Aggiunge i commi da 14-bis a 14-quater, in materia di ruralità degli immobili. In particolare, il comma 14-bis stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione dl decreto legge in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Il comma 14-ter dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Il comma 14-quater stabilisce, infine, nelle more della suddetta presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta municipale propria viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Sopprime il comma 21 che provvedeva a sostituire i termini precedentemente stabiliti nella procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati.

Il subem. 0.13.112.94 dei relatori modifica il comma 17, in tema di Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, stabilendo che tali risorse varino in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di disciplina dell’imposta municipale propria; Aggiunge inoltre la disposizione in base alla quale l’importo complessivo del recupero al bilancio statale del maggior gettito dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché delle Province autonome è pari nel 2012 a 1.627,4 milioni di euro, 1.762,4 milioni nel 2013 e 2.162 milioni per il 2014

Il subem. 0.13.112.94 dei relatori aggiunge il comma 19-bis stabilendo che per gli anni 2012-2014 il DPCM di attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito IVA, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, è diretto esclusivamente a fissare la percentuale di tale compartecipazione in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito IRPEF;l’assegnazione del gettito non avverrò pertanto, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

13.113
Relatori
13.12
Modifica il comma 5 aumentando da 120 a 130 il moltiplicatoreper i terreni agricoli. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.


francodan
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