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iva al 21 su lavori pubblici

3 partecipanti

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iva al 21 su lavori pubblici Empty iva al 21 su lavori pubblici

Messaggio  serio Ven 16 Dic 2011 - 1:02

è la prima volta che ho questo problema

ho da pagare lavori pubblici per circa un milione di euro...

il quadro economico prevede l'iva al 20% e non ci sono risorse residue ( nel finanziamento) per coprire la maggiorazione dell'iva......

cosa dovrei fare? (domanda stupida?)

serio

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iva al 21 su lavori pubblici Empty Iva

Messaggio  Paolo Gros Ven 16 Dic 2011 - 1:04

Conto comune in parte capitale nell'attuale con prelievo dal fondo di riserva
Paolo Gros
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http://paologros.oneminutesite.it/

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iva al 21 su lavori pubblici Empty Re: iva al 21 su lavori pubblici

Messaggio  serio Ven 16 Dic 2011 - 2:21

Paolo Gros ha scritto:Conto comune in parte capitale nell'attuale con prelievo dal fondo di riserva
il fondo di riserva non è sufficiente!!!!

serio

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iva al 21 su lavori pubblici Empty Re: iva al 21 su lavori pubblici

Messaggio  ullifa Ven 16 Dic 2011 - 2:47

di solito nei quadri economici è prevista una quota per imprevisti. Da un calcolo sommario ti mancano circa 10.000,00 euro. Se non hai disponibilità potresti pagare per la somma che hai disponibile e la differenza la copri con una integrazione su altro capitolo ( il più pertinente possibile) in conto competenza o la rimendi all'anno prossimo.

Soluzione poco ortodossa semplicemente pratica. Secondo me la differenza non è un debito fuori bilancio, è più una passività pregressa.

In tal senso si è espressa la corte lombardia che riporto. Lombardia/911/2011/PAR
MERITO
Venendo al merito della richiesta, il Sindaco del Comune di Vertova afferma che l’amministrazione comunale <<gestisce, per mezzo dell'istituto giuridico della convenzione, una piattaforma ecologica in compartecipazione con altri due Comuni>> e che <<per quanto attiene le somme che il Comune è tenuto a versare all'ente capofila per effetto della convenzione in parola, questo ente, con cadenza annuale, assume un impegno di spesa che viene qualificato come presunto, posto che l'esatto ammontare da corrispondersi può essere quantificato solo ad esercizio finanziario concluso; ciò dal momento che il quantum da liquidare viene determinato in base agli effettivi conferimenti di rifiuti che si sono verificati. Si è così verificato che, sulla scorta dei conferimenti di rifiuti effettivamente avvenuti nel corso dell'anno 2010, l'impegno di spesa assunto per il medesimo anno si è rivelato insufficiente>>.
Alla luce di detta premessa, chiede a questa Sezione <<se, al ricorrere di fattispecie come quella sopra descritta, si possa integrare ed impegnare le maggiori somme dovute rispetto all'originario impegno presunto una volta avuta contezza delle somme effettivamente da liquidare dato che ciò avviene necessariamente a posteriori o se, per poter legittimamente operare, debba farsi ricorso all'istituto del debito fuori bilancio da riconoscersi con deliberazione consiliare in base a quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000>>.
5
Al fine rispondere al quesito proposto dal Comune di Vertova occorre, sinteticamente, richiamare la disciplina contenuta nel TUEL per la regolamentazione della fasi della spesa che si articolano nel <<l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento>> (art. 182).
Nel caso di specie viene in rilievo la fase dell’impegno, ovvero <<la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'àmbito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151>> (art. 183, primo comma, TUEL).Nel caso in cui la somma da pagare non è determinata ma solo determinabile, l’amministrazione locale deve procedere ad un impegno di spesa presunto compiendo un prudente e ponderato giudizio prognostico sulla somma che dovrà effettivamente corrispondere per l’acquisizione del bene o del servizio. In altri termini, l’ente locale, in sede di impegno presunto, deve procedere ad una quantificazione del debito che, seppur in linea di massima, deve apparire ragionevole ed attendibile, nonché deve verificare che lo stesso trovi copertura finanziaria nell’anno di competenza. Questa regola deve trovare applicazione nelle ipotesi di spese a carattere continuativo per le quali può essere presa come parametro la spesa complessivamente sostenuta nell’anno precedente rispetto al momento del suo impegno; integrerebbe una elusione delle regole che disciplinano l’impegno, la quantificazione della spesa presunta effettuata secondo parametri non correttamente determinati.
Questa Sezione, in proposito, ha già avuto modo di affermare che <<è compito dell’Amministrazione dell’ente disciplinare (in sede di stipula delle convenzioni stesse) ed osservare (in sede di svolgimento dei rapporti in convenzione) puntualmente tutti gli adempimenti (come i prospetti preventivi e le rendicontazioni) necessari ai fini rispettivamente, da un lato, del corretto stanziamento in bilancio preventivo delle risorse destinate alle spese pertinenti al rapporto in convenzione e, dall’altro, della liquidazione e del pagamento tempestivi di tale spese, in modo da evitare il formarsi di pregresse passività con ulteriori oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia>> (LOMBARDIA/713/2009/PRSE del 2 ottobre 2009).
Quando l’Amministrazione si conforma a detta regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione, non può trovare spazio la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio; infatti, quest’ultima procedura (ammessa solo nelle cinque fattispecie tipizzate dall’art. 194 TUEL) può trovare applicazione solo quando l’ente locale tiene un comportamento non conforme ai modelli legali previsti dagli artt. 183 e 191, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.6
Chiarito qual’è il comportamento conforme alla disciplina che regola le fasi della spesa che deve tenere l’amministrazione –comportamento che, proprio in quanto conforme alla normativa contabile, esclude a priori l’applicabilità del procedimento per il riconoscimento di debito fuori bilancio-, occorre esaminare come deve operare l’amministrazione comunale quando la determinazione della reale entità della somma che deve erogare a titolo di controprestazione per un servizio o un bene già acquisito avviene cronologicamente nell’anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuto l’impegno presunto.
Alla stregua del principio della competenza finanziaria, in base al quale le spese vanno ricondotte al periodo amministrativo in cui si perfeziona l’obbligazione, nei limiti della somma impegnata, l’ente deve procedere alla successiva fase della liquidazione senza procedere ad un nuovo impegno e contabilizzare il pagamento tra le cc.dd. passività pregresse (eliminando, quindi, la corrispondente somma mantenuta tra i residui passivi).
Pertanto, per l’eventuale differenza tra le somme impegnate nell’anno precedente e quelle risultanti dalla determinazione finale del corrispettivo della prestazione, l’amministrazione locale deve procedere ad un nuovo impegno di spesa (art. 183, primo comma, TUEL) che, conformemente al principio della competenza finanziaria, deve trovare copertura nell’anno in cui è stata accertata l’entità del debito, anche se cronologicamente successivo a quello in cui il servizio è stato acquisito.
Le medesime regole si applicano anche nell’ipotesi rappresentata da codesto Comune (purchè si sia attenuto alle regole di buona amministrazione in sede di assunzione dell’impegno presunto di cui si è detto in precedenza). Infatti, in tale ipotesi, l’obbligo giuridico della controprestazione che grava sul Comune nasce nel momento in cui viene accertata la maggior spesa rispetto all’impegno assunto attraverso atti emessi dal creditore (fattura o altro documento di rendicontazione dal quale risulta l’esatto corrispettivo).
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

ullifa

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