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Coesistenza Tosap o cosap e canone di concessione
Se un Ente loca un terreno ( per posizionare una antenna o altro) di uso pubblico puo' richiedere al concessionario anche la Tosap o Cosap oltre il canone.
Ospite- Ospite
Tosap o cosap e canone di concessione
In diverse occasioni la giurisprudenza ha precisato che l'esistenza di una concessione non vale di per se ad escludere l'applicazione della tassa.
In altre parole, il fatto che l'ente territoriale abbia concesso al privato di utilizzare uno spazio pubblico non esclude affatto che la sottrazione all'uso pubblico della superficie occupata avvenga per fatto del privato, o comunque su accordo tra il privato e l'amministrazione, e, soprattutto, nell'interesse del privato medesimo.
Nel sistema non si configura alcuna incompatibilità tra il canone di concessione e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico in quanto trattasi di proventi assolutamente diversi, per natura e fondamento.
Da un lato, il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa.
D’altro canto, la tassa ha natura strettamente pubblicistica, e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico territoriale ed a carico di tutti i soggetti che occupino spazi pubblici di pertinenza dell'ente stesso.
Argomenti a sostegno della compatibilità tra canone concessorio e tosap si rinvengono in alcune disposizioni di legge che appare utile richiamare.
Già l’art. 18, del D.P.R. 26/10/72, n. 639 (nel sistema preesistente al nuovo regime normativo introdotto col D.Lvo n. 507/93) recitava che: <Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche>.
Inoltre, il comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., nel testo integrato con l’art. 145, comma 55, della legge 23/12/00, n. 388, prevede: <Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario>.
Dopo l’entrata in vigore del citato decreto 507/93 è stata emanata la legge 28/12/95, n. 549 la quale, all’art. 3, comma 64, ha statuito che <Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni>.
Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127, che al comma 63 dell'art. 17 prevede che .
In altre parole, dalle richiamate disposizioni normative si evince che il Legislatore ha sempre riconosciuto compatibile con la TOSAP il canone d’uso degli spazi ed aree pubbliche.
Inoltre, deve essere richiamato il conforme orientamento giurisprudenziale[5].
Anche nella decisione in commento, la possibilità di cumulo tra TOSAP e canone di concessione è ritenuta legittima sulla base di due presupposti:
a)la normativa in materia (cfr., il citato art. 9, comma 7, del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.);
b)l’orientamento giurisprudenziale già formato sul punto[6].
In altre parole, il fatto che l'ente territoriale abbia concesso al privato di utilizzare uno spazio pubblico non esclude affatto che la sottrazione all'uso pubblico della superficie occupata avvenga per fatto del privato, o comunque su accordo tra il privato e l'amministrazione, e, soprattutto, nell'interesse del privato medesimo.
Nel sistema non si configura alcuna incompatibilità tra il canone di concessione e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico in quanto trattasi di proventi assolutamente diversi, per natura e fondamento.
Da un lato, il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa.
D’altro canto, la tassa ha natura strettamente pubblicistica, e costituisce un'entrata di carattere tributario, imposta per legge in favore dell'ente pubblico territoriale ed a carico di tutti i soggetti che occupino spazi pubblici di pertinenza dell'ente stesso.
Argomenti a sostegno della compatibilità tra canone concessorio e tosap si rinvengono in alcune disposizioni di legge che appare utile richiamare.
Già l’art. 18, del D.P.R. 26/10/72, n. 639 (nel sistema preesistente al nuovo regime normativo introdotto col D.Lvo n. 507/93) recitava che: <Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicabilità della tassa per l'occupazione dello spazio ed aree pubbliche>.
Inoltre, il comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., nel testo integrato con l’art. 145, comma 55, della legge 23/12/00, n. 388, prevede: <Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario>.
Dopo l’entrata in vigore del citato decreto 507/93 è stata emanata la legge 28/12/95, n. 549 la quale, all’art. 3, comma 64, ha statuito che <Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lvo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni>.
Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127, che al comma 63 dell'art. 17 prevede che .
In altre parole, dalle richiamate disposizioni normative si evince che il Legislatore ha sempre riconosciuto compatibile con la TOSAP il canone d’uso degli spazi ed aree pubbliche.
Inoltre, deve essere richiamato il conforme orientamento giurisprudenziale[5].
Anche nella decisione in commento, la possibilità di cumulo tra TOSAP e canone di concessione è ritenuta legittima sulla base di due presupposti:
a)la normativa in materia (cfr., il citato art. 9, comma 7, del d.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.);
b)l’orientamento giurisprudenziale già formato sul punto[6].
TOSAP/CANONE CONCESSORIO
Buongiorno.
Rispolvero una vecchia questione. Se un Ente loca un terreno di uso pubblico può richiedere al concessionario anche la Tosap o Cosap oltre il canone. Scrittà così sembrerebbe una facoltà .......
Questo perchè ci siamo accorti che sono state stipulate una quindicina di anni fà diverse convenzioni che prevedono la concessione del suolo pubblico e per le quali viene corrisposto al comune:
- un canone mensile (nel caso di terreno adibito ad attività floro-vivaistica)
- un tot. ogni litro erogato (nel caso di un distributore di benzina)
- una percentuale sui biglietti venduti (nel caso di un parcheggio)
La tosap non viene menzionata negli atti suddetti e nessuno dei contribuenti ha mai pagato (e il comune non ha mai richiesto) il versamento della tassa.
E' possibile procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento? E se l'Amministrazione Comunale non volesse? Si crea un danno erariale? O recuperare gli ultimi cinque anni senza sanzioni?
Il dubbio è che chi ha seguito la pratica all'epoca si sia dimenticato o abbia pensato che il canone assolvesse anche per la tosap ...
Grazie!
Rispolvero una vecchia questione. Se un Ente loca un terreno di uso pubblico può richiedere al concessionario anche la Tosap o Cosap oltre il canone. Scrittà così sembrerebbe una facoltà .......
Questo perchè ci siamo accorti che sono state stipulate una quindicina di anni fà diverse convenzioni che prevedono la concessione del suolo pubblico e per le quali viene corrisposto al comune:
- un canone mensile (nel caso di terreno adibito ad attività floro-vivaistica)
- un tot. ogni litro erogato (nel caso di un distributore di benzina)
- una percentuale sui biglietti venduti (nel caso di un parcheggio)
La tosap non viene menzionata negli atti suddetti e nessuno dei contribuenti ha mai pagato (e il comune non ha mai richiesto) il versamento della tassa.
E' possibile procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento? E se l'Amministrazione Comunale non volesse? Si crea un danno erariale? O recuperare gli ultimi cinque anni senza sanzioni?
Il dubbio è che chi ha seguito la pratica all'epoca si sia dimenticato o abbia pensato che il canone assolvesse anche per la tosap ...
Grazie!
Assago- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 16.02.12
Tosap
occorre recuperare anche senza sanzioni per aver reso incerta la norma la tosap per gli anni non prescritti a nulla rilevando la volonta' dell'amministrazione poiche' danno erariale non ad essa ma al funzionario riferibile.
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