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5 partecipanti
responsabilità sindaco
Può essere attribuita in un comune di 1.500 abitanti la responsabilità di un settore (econ. finan) al sindaco o ad un assessore?
luisa79- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: responsabilità sindaco
Credo che verrebbero meno i principi stabiliti da oltre vent'anni partendo dall'art.51 della L.142/90 fino all'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In sintesi verrebbe meno il principio di separazione tra politica ed amministrazione negli enti locali.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: responsabilità sindaco
D. Lgs. 267/2000
Art. 109 - Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
ora non ricordo bene ma ci dovrebbe esser una norma che prevede attribuzione a carico degli assessori
Art. 109 - Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
ora non ricordo bene ma ci dovrebbe esser una norma che prevede attribuzione a carico degli assessori
bek- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 02.01.12
Re: responsabilità sindaco
Ma l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’art. 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”. Quindi sembra possibile questa soluzione!
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”. Quindi sembra possibile questa soluzione!
luisa79- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 14.09.11
Re: responsabilità sindaco
Avete ragione entrambi (Luisa79 e Bek) sono io ad aver letto male riferendomi ad un comune di 15000 abitanti vi chiedo scusa. Anche se la dottrina ha ripetutamente segnalato il fumus di incostituzionalità dell'art.53 della legge n.388/2000 per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, secondo l'interpretazione evolutiva che vede nel principio di distinzione tra indirizzo politico e attività di gestione una diretta attuazione dei precetti sanciti nelle citate disposizioni costituzionali. Detto questo alla fine vi chiedo scusa per l'errore. e vi prego non uccidetemi
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Responsabilita'
Ahime' e' possibile tale soluzione ( nel forum vi sono parecchi post al riguardo ) e spesso ove avviene questo "ritorno al passato " ha in concreto effetti poco edificanti.
Re: responsabilità sindaco
al sindaco o all'assessore possono ad inizio di ogni anno riservarsi nei piccoli comuni le responsabilità di un servizio...senza limitazioni di settore...quindi anche ragioneria..
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Sindaco
...si..si ..e' un po' come dare un mitra carico ad un bimbo per giocare all'uscita delle scuole
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