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Sentenza C.T.P.

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Messaggio  Ospite Sab 4 Feb 2012 - 4:02

A seguito di ricorso in Commissione Prov.le Tributaria ci è pervenuta una sentenza emessa in novembre sfavorevole per il Comune. Il problema è che non ci è stata notificata nessuna comunicazione per poterci costituire in giudizio e tantomeno nessuna richiesta dalla C.T.P.
l'unica comunicazione pervenita è copia del ricorso alla C.P.T. presentata dal contribuente e consegnata anche al Comune. Mi sapete dire come funziona? Grazie

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Messaggio  Paolo Gros Sab 4 Feb 2012 - 8:41



...l'unica comunicazione pervenita è copia del ricorso alla C.P.T. presentata dal contribuente e consegnata anche al Comune..

Ed e' corretto e tanto basta ma a seguito della notifica di costituzione in giudizio l'ente avrebbe dovuto :
-delibera GC in cui si autorizzava il sindaco a resistere in giudizio
- resistenza in giudizio con controdeduzioni ed eventuale richiesta di p pubblica udienza - su delega sindacale si pone in giudizio il funzionario.
-deposito alla CTP della rsistenza in giudizio.

....Il problema è che non ci è stata notificata nessuna comunicazione per poterci costituire in giudizio e tantomeno nessuna richiesta dalla C.T.P.
...infatti nulla e' dovuto e per la costituzione in giudizio della parte resistente e' necessaria la notificazione del ricorso da parte del contribuente , che e' avvenuta.


Articolo 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente
1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della Commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

inoltre per notizia:
Lo statuto comunale può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune.

E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005, precisando che ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente


Nel caso essenso dtato l'ente post notifica del contribuente e non essendosi costituito quale parte resistente la CTP ha deciso e provveduto a comunicare la sentenza.
Trovi tutta la procedura nel Dlgs 546/1992.




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Messaggio  Ospite Sab 4 Feb 2012 - 8:50

Se non erro, i 60 giorni non sono un termine perentorio, avremmo potuto costituirci in giudizio nel giorno dell'udienza. o sbaglio?

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Messaggio  Paolo Gros Sab 4 Feb 2012 - 9:02

L’obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie controdeduzioni.
Tale adempimento è di estrema importanza in quanto tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte.
Nelle controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito.
La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso.
La non perentorieta' quindi viene valutata dalla CTP in considerazione di quanto suesposto ovvero in un termine tale da mettere in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte che nel caso del giorno dell'udienza non sarebbe possibile.
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Messaggio  Paolo Gros Sab 4 Feb 2012 - 9:06

La costituzione tardiva nel contenzioso tributario non prevede la decadenza ex articolo 167 c.p.c., poiché il rinvio a quest'ultimo, ex articolo l, comma 2, del Dlgs 546/92, è previsto per quanto non disposto dalla legge che regolamenta il processo tributario, cioè, nel caso specifico, dall'articolo 23, che ammette perfino la mancata costituzione.
"Vero è che la mancata costituzione in giudizio o quella tardiva precludono alcune attività difensiva, ma queste ultime dalla parte resistente non sono state esercitate e né la Ctp ne ha fatto uso" (Ctr Puglia, n. 146/15/05 depositata il 17/1/2006)

questa la giurisprudenza ma l'esperienza mi ha insegnato che la tardivita' spesso preclude la considerazione da parte della CTP delle controdeduzioni stesse.
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Messaggio  Ospite Sab 4 Feb 2012 - 9:44

Grazie Paolo

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Messaggio  rag001 Ven 8 Mar 2013 - 4:41

...l'unica comunicazione pervenita è copia del ricorso alla C.P.T. presentata dal contribuente e consegnata anche al Comune..

Ma i termini per presentare il ricorso sono 60 giorni. Tale termine però come viene preso in considerazione e come viene conteggiato?
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Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Mar 2013 - 0:25

per l'ente 60 gg dalla notificazione del ricorso stesso
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