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riscossione coattiva equitalia
è possibile affidare direttamente ad Equitalia (con determina) SOLO la riscossione COATTIVA della entrate comunali?
se si riferimenti di legge?
grazie
se si riferimenti di legge?
grazie
marcos12- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 17.01.12
Località : UD
Equitalia
a mio avviso , come ebbi a scrivere piu' volte , gia' dal 1.1.2011 Equitalia non ha titolo per la coazione.
Riguardo le entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, non sarà più competenza delle società Equitalia procedere alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva.
Ciò a decorrere dall' 1 gennaio 2012.
Da tale data, quindi, saranno gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali.
I Comuni potranno procedere mediante:
1. riscossione spontanea;
2. riscossione coattiva, secondo le seguenti modalità:
• sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
• esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni
Riguardo le entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, non sarà più competenza delle società Equitalia procedere alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva.
Ciò a decorrere dall' 1 gennaio 2012.
Da tale data, quindi, saranno gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali.
I Comuni potranno procedere mediante:
1. riscossione spontanea;
2. riscossione coattiva, secondo le seguenti modalità:
• sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
• esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni
Re: riscossione coattiva equitalia
quindi escludi nel modo più assoluto l'affidamento anche del solo coattivo?
marcos12- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 17.01.12
Località : UD
coazione
Onestamente si anche se moltissimi enti per comodita' hanno continuato in base a proroga al 31.12.2012 anche se tale proroga riguarda la riscossione spontanea e non la coattiva che dal 1.1.2011 non ha piu' riscontro giuridico
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