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http://www.irpef.info/SUAP: sportello unico attività produttive
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SUAP: sportello unico attività produttive
In riferimento al d.p.r 160/2010, qualcuno mi sa dire con certezza se l'obbligatorietà del nuovo suap (se non istituito c/o i Comuni, subentrerà la cciaa) riguarderà solo le pratiche commerciali o anche quelle edilizie? C'è chi sostiene che il suap riguarda solo le pratiche commerciali, e l'obbligatorietà del nuovo suap informatico riguardi esclusivamente quelle. ma chi l'ha detto? Dove sta scritto?
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Suap e CCIIAA
Nelle more dell’acquisizione dell’idoneità, da parte del Comune, all’accreditamento come SUAP, l’esercizio delle funzioni per l’elaborazione dell’istanza spetta alla Camera di Commercio.
Il chiarimento, fornito dal Ministero per la Semplificazione Normativa, riguarda il ruolo svolto dalle Camere di Commercio in caso di delega nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Salvo ulteriori accordi fra le parti, dunque, e qualora l’esercizio delle funzioni sia stato delegato, anche senza provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio, essa dovrà prendersi carico dell’elaborazione dell’istanza e comunicarne gli esiti al Comune.
La delega, però, non fa venir meno le rispettive competenze degli enti, “in quanto – spiega la nota ministeriale – la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest’ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale” (art. 4 comma 4 del DPR 160/2010).
Il Ministero fa sapere, inoltre, che ulteriori dettagli sulle attività di competenza delle Camere di commercio sono disponibili sul sito www.impresainungiorno.gov.it, insieme al materiale informativo e alla copia della convenzione quadro Unioncamere-ANCI, volta a coordinare gli aspetti organizzativi e di responsabilità funzionale a carico dei due enti.
Ora, dal'esame delle competenze attribuite alle CCIIAA ( impresa in un giorno) , reperibili sul sito suindicato , non rientrano le pratiche di natura edilizia che rimangono in capo al Comune..
Nel caso in cui i Comuni non provvedano a istituire lo Sportello unico, ovvero, se istituito, non abbia i requisiti necessari, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 4 commi 10 e 11 del DPR 160/2010), in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa.
Il chiarimento, fornito dal Ministero per la Semplificazione Normativa, riguarda il ruolo svolto dalle Camere di Commercio in caso di delega nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Salvo ulteriori accordi fra le parti, dunque, e qualora l’esercizio delle funzioni sia stato delegato, anche senza provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio, essa dovrà prendersi carico dell’elaborazione dell’istanza e comunicarne gli esiti al Comune.
La delega, però, non fa venir meno le rispettive competenze degli enti, “in quanto – spiega la nota ministeriale – la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest’ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale” (art. 4 comma 4 del DPR 160/2010).
Il Ministero fa sapere, inoltre, che ulteriori dettagli sulle attività di competenza delle Camere di commercio sono disponibili sul sito www.impresainungiorno.gov.it, insieme al materiale informativo e alla copia della convenzione quadro Unioncamere-ANCI, volta a coordinare gli aspetti organizzativi e di responsabilità funzionale a carico dei due enti.
Ora, dal'esame delle competenze attribuite alle CCIIAA ( impresa in un giorno) , reperibili sul sito suindicato , non rientrano le pratiche di natura edilizia che rimangono in capo al Comune..
Nel caso in cui i Comuni non provvedano a istituire lo Sportello unico, ovvero, se istituito, non abbia i requisiti necessari, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 4 commi 10 e 11 del DPR 160/2010), in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa.
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
mmmm, mi sa che vale anche per l'edilizia.....
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/suap_rapicavoli.htm
http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2011/02/riforma-sportello-unico-attivitc3a0-produttive-dpr-7-settembre-2010-n-160.pdf
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/suap_rapicavoli.htm
http://confserviziveneto.files.wordpress.com/2011/02/riforma-sportello-unico-attivitc3a0-produttive-dpr-7-settembre-2010-n-160.pdf
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Suap
Tutto molto in alto mare.
Parrebbe comunque , da informazioni assunte presso l'UTC che le cose dovrebbero stare cosi' come hai descritto tu ovvero anche l'edilizia alle CCIIAA.
Bah , non capisco con quale retroterra di competenza in materia.
Da cio' che ho capito vi e' ancora molta confusione ma credo a questo punto la tua tesi tutt'altro che peregrina.
Aggiorniamoci e se hai notizie postale.
Ciao e grazie.
Parrebbe comunque , da informazioni assunte presso l'UTC che le cose dovrebbero stare cosi' come hai descritto tu ovvero anche l'edilizia alle CCIIAA.
Bah , non capisco con quale retroterra di competenza in materia.
Da cio' che ho capito vi e' ancora molta confusione ma credo a questo punto la tua tesi tutt'altro che peregrina.
Aggiorniamoci e se hai notizie postale.
Ciao e grazie.
responsabile "terzo" per il SUAP
Qualcuno è in grado di darmi lumi in materia? C'è chi sostiene che con la nuova normativa SUAP il responsabile dello stesso debba essere persona, terza, rispetto ai responsabile delle pratiche edilizie e al responsabile delle pratiche commerciali. Qualcuno mi conferma? A me sembra strano; a mio avviso potrebbe essere terza, non che debba essere terza...
E in ogni caso la normativa di riferimento che disciplina il responsabile SUAP qual'è? nel DPR 160/2010 non mi sembra si faccia riferimento ad una persona terza, ma forse mi sbaglio e ho letto con disattenzione...
Grazie.
E in ogni caso la normativa di riferimento che disciplina il responsabile SUAP qual'è? nel DPR 160/2010 non mi sembra si faccia riferimento ad una persona terza, ma forse mi sbaglio e ho letto con disattenzione...
Grazie.
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Suap
In effetti dall'esame della normativa non appare chiaro .
In riferimento alla "terzieta'" di cui parli credo che ci possa venire incontro la norma transitoria ;
Nelle more dell’individuazione del responsabile Suap, sulla base di quanto previsto dagli ordinamenti interni dei singoli comuni, siffatto ruolo è assunto dal segretario comunale.
Il responsabile del Suap costituisce il referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed è lui che indice la conferenza di servizi, anche su richiesta del soggetto interessato o dell’agenzia, quando non ritiene di seguire la modalità procedimentale “ordinaria”, ossia quella della richiesta di pareri (intese, nulla osta, concerti o assensi), rivolta agli altri uffici comunali ed alle altre amministrazioni competenti
Cio' detto evidentemente molti segretari si sono chiesti "ma io che ci azzecco" ed a ragione ma credo proprio che se anche nelle more di individuazione rispetto al responsabile commercio e responsabile edilizia vien individuao un soggetto terzo , per snalogia e deduzione e' pensabile che anche in via definitiva il soggetto sia terzo.
Come pero' giustamente hai scritto personalmente non sono riuscito a rintracciare la norma che specificatamente lo preveda.
In riferimento alla "terzieta'" di cui parli credo che ci possa venire incontro la norma transitoria ;
Nelle more dell’individuazione del responsabile Suap, sulla base di quanto previsto dagli ordinamenti interni dei singoli comuni, siffatto ruolo è assunto dal segretario comunale.
Il responsabile del Suap costituisce il referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed è lui che indice la conferenza di servizi, anche su richiesta del soggetto interessato o dell’agenzia, quando non ritiene di seguire la modalità procedimentale “ordinaria”, ossia quella della richiesta di pareri (intese, nulla osta, concerti o assensi), rivolta agli altri uffici comunali ed alle altre amministrazioni competenti
Cio' detto evidentemente molti segretari si sono chiesti "ma io che ci azzecco" ed a ragione ma credo proprio che se anche nelle more di individuazione rispetto al responsabile commercio e responsabile edilizia vien individuao un soggetto terzo , per snalogia e deduzione e' pensabile che anche in via definitiva il soggetto sia terzo.
Come pero' giustamente hai scritto personalmente non sono riuscito a rintracciare la norma che specificatamente lo preveda.
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
Sembra un buon ...e sensato regolamento:
http://www.comune.bollate.mi.it/DATA/allegati/comune/REGOLAMENTO%20SUAP%202011.pdf
http://www.comune.bollate.mi.it/DATA/allegati/comune/REGOLAMENTO%20SUAP%202011.pdf
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
Suap Panorama:
http://www.suapanorma.it/index.asp
http://www.suapanorma.it/index.asp
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
E cmq anche qui c'è scritto:
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Imprese%2FDetail&cid=1213417233299&pagename=MPRSWrapper
L’ufficio competente per il SUAP ed il responsabile sono individuati da ciascun Comune in base al proprio ordinamento interno. La mancata individuazione del responsabile comporta che tale posizione venga assolta dal Segretario Comunale. Il Responsabile Suap costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo Sportello, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici.
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Imprese%2FDetail&cid=1213417233299&pagename=MPRSWrapper
L’ufficio competente per il SUAP ed il responsabile sono individuati da ciascun Comune in base al proprio ordinamento interno. La mancata individuazione del responsabile comporta che tale posizione venga assolta dal Segretario Comunale. Il Responsabile Suap costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dallo Sportello, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici.
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Suap
Dal quadro interessante che Pia ha delineato mi pare si possa concludere che ciascun ente si potra' muovere a piacimento a seconda della propria organizzazione nominando un soggetto "anche" terzo , ma non obbligatoriamente.
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
penso che l'individuazione dovrebbe rispondere a criteri non di casualità ma di pertinenza e competenza e come tali l'individuazione non può che riguardare quesi settori dell'organizzazione comunale che trattano da sempre le materie inerenti (o affini) il suap ,ossia uffici tecnici e/o del commercio ...se poi si tratta di enti grandi magari si istituirà apposito ufficio...........
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Il D. L. 13 maggio 2011, n.70 (D.L. Sviluppo): modifiche al permesso di costruire e alla SCIA. Il Commissariamento degli SUAP non accreditati
http://www.suapanorma.it/cgi-bin/allegati/Slides_dl_sviluppo.pdf
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
http://www.suapanorma.it/dettaglio.asp?idcategorie=1
In merito alle slides (diapositiva n. 3 e 4) che potete trovare all'url qui sopra indicato, mi chiedo: l'affermazione che segue non è potenzialmente pericolosa?
"Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.138/2011, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (art. 3, c. 1). L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 3, c. 4)."
In particolare:
"...E' permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge..." .....è un'affermazione che mi impaurisce alquanto...
In merito alle slides (diapositiva n. 3 e 4) che potete trovare all'url qui sopra indicato, mi chiedo: l'affermazione che segue non è potenzialmente pericolosa?
"Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.138/2011, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (art. 3, c. 1). L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 3, c. 4)."
In particolare:
"...E' permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge..." .....è un'affermazione che mi impaurisce alquanto...
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Suap
E' permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge......
la ratio di tale principio in questo contesto mi e' davvero oscura
la ratio di tale principio in questo contesto mi e' davvero oscura
Re: SUAP: sportello unico attività produttive
02/11/2011
P.a. pigra sul web? L'attività parte
L'assenza di documenti online non blocca l'avvio dell'impresa
Da lunedì 31 ottobre 2011, il diniego al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di un'attività, a causa di incompletezza della domanda, è nullo qualora il Comune non abbia pubblicato sul proprio sito internet l'elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda. È questo uno degli effetti di quanto espressamente previsto nel primo decreto sviluppo del luglio scorso che ha imposto alle pubbliche amministrazioni diversi obblighi al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
Più in particolare, l'art. 6, comma 2 del dl decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» (G.U. n.110 del 13 maggio 2011), così come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha imposto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte e rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre. Perché nel caso di mancato adempimento degli obblighi prescritti, la pubblica amministrazione non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento, ma può soltanto invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un congruo termine. Ciò in quanto, in caso contrario, il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito alla regolarizzazione è da considerarsi nullo, con le conseguenze giuridiche che ne derivano. Peraltro, il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicizzazione, determina ripercussioni nei confronti dei dirigenti responsabili, perché viene considerato ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Più complessa la questione nei procedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 241/1990, perché in questi casi, la segnalazione certificata d'inizio attività, seppur incompleta, legittima comunque l'istante a iniziare l'attività dalla data di presentazione della Scia e, in tal caso, l'amministrazione non può adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 del medesimo art. 19 l. 241/1990, ovvero emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, prima di aver concesso un congruo termine per la regolarizzazione. Rimangono esclusi dall'obbligo di pubblicità sul sito dell'Ente soltanto i procedimenti i cui documenti da presentare siano espressamente previsti da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla G.U. Tale disposizione, peraltro, va coordinata con quanto dispone il dpr 160/2010, ovvero il regolamento relativo all'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive, che impone ai comuni di prevedere nei propri siti istituzionali una specifica sezione riservata al Suap telematico, dove vanno inseriti tutti i procedimenti e i relativi allegati di competenza del Suap stesso. In caso di mancato adempimento, comunque, in base a un'ulteriore disposizione contenuta nel medesimo articolo 3 del dl 70/2011, il prefetto nomina un commissario ad acta.
Fonte: Italia Oggi
P.a. pigra sul web? L'attività parte
L'assenza di documenti online non blocca l'avvio dell'impresa
Da lunedì 31 ottobre 2011, il diniego al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di un'attività, a causa di incompletezza della domanda, è nullo qualora il Comune non abbia pubblicato sul proprio sito internet l'elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda. È questo uno degli effetti di quanto espressamente previsto nel primo decreto sviluppo del luglio scorso che ha imposto alle pubbliche amministrazioni diversi obblighi al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
Più in particolare, l'art. 6, comma 2 del dl decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia» (G.U. n.110 del 13 maggio 2011), così come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha imposto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte e rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre. Perché nel caso di mancato adempimento degli obblighi prescritti, la pubblica amministrazione non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento, ma può soltanto invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un congruo termine. Ciò in quanto, in caso contrario, il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito alla regolarizzazione è da considerarsi nullo, con le conseguenze giuridiche che ne derivano. Peraltro, il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicizzazione, determina ripercussioni nei confronti dei dirigenti responsabili, perché viene considerato ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Più complessa la questione nei procedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 241/1990, perché in questi casi, la segnalazione certificata d'inizio attività, seppur incompleta, legittima comunque l'istante a iniziare l'attività dalla data di presentazione della Scia e, in tal caso, l'amministrazione non può adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 del medesimo art. 19 l. 241/1990, ovvero emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, prima di aver concesso un congruo termine per la regolarizzazione. Rimangono esclusi dall'obbligo di pubblicità sul sito dell'Ente soltanto i procedimenti i cui documenti da presentare siano espressamente previsti da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla G.U. Tale disposizione, peraltro, va coordinata con quanto dispone il dpr 160/2010, ovvero il regolamento relativo all'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive, che impone ai comuni di prevedere nei propri siti istituzionali una specifica sezione riservata al Suap telematico, dove vanno inseriti tutti i procedimenti e i relativi allegati di competenza del Suap stesso. In caso di mancato adempimento, comunque, in base a un'ulteriore disposizione contenuta nel medesimo articolo 3 del dl 70/2011, il prefetto nomina un commissario ad acta.
Fonte: Italia Oggi
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