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pubblicazione/esecutività ordinanze sindaco
Rimangono validi gli artt. 124 e 134 della 267/2000, o la procedura è differente? Quando diventano esecutive? Subito? E in ogni caso all'albo pretorio debbono essere pubblicate per 15 gg ugualmente? Nella 267/200 non si fa cenno alla procedura di pubblicazione e alla loro escutività...avete alcuni riferimenti normativi? Grazie.
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Pubblicazioni
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs n. 267/2000 - all’art. 124, rubricato Pubblicazione delle deliberazioni, prevede che tutte le deliberazioni del comune, della provincia e degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio. L’articolo 134, comma 3, stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nell’art. 134, comma 4, dispone però che, nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio e della giunta possano essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
A questo punto, c’è da chiedersi: una deliberazioni dichiarata immediatamente eseguibile, per produrre effetti, necessita oppure no di essere pubblicata?
In altre parole, il comma 4 dell’articolo 134 va interpretato nel senso che, in relazione a quanto prevede il comma 3, le deliberazioni immediatamente esecutive producano effetti a partire dal momento della loro pubblicazione, senza bisogno di aspettare dieci giorni? Oppure l’efficacia delle deliberazioni immediatamente eseguibili prescinde dalla pubblicazione?
La giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata del tema delle deliberazioni ex artt. 125, 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 con due pronunce: T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione
La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, ma la deliberazione produce ugualmente i propri effetti.
L'articlo 124 Tuel conserva quindi la propria validita'
Poniamoci ora il secondo problema overo:quale deve essere considerato il giorno iniziale per il computo del termine di cui all'art. 134 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 .
Al riguardo esiste una ottima analisi che condivido e riporto tratta dal sito dei segretari comunali :
"Al riguardo, si osserva preliminarmente che il comma 3 della norma suddetta dispone che " … le deliberazioni....diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione".
Tale adempimento è disciplinato poi dall'art. 124 del citato testo unico, per il quale " … tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
Pertanto, per una corretta applicazione delle norme citate e tenendo presenti i cambiamenti intervenuti in materia di controllo a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dovrà porsi attenzione ai due connessi problemi ermeneutici.
Si dovrà pertanto stabilire innanzitutto se il termine previsto per l'esecutività delle delibere debba decorrere dal primo giorno di pubblicazione o dall'ultimo giorno della compiuta pubblicazione e, una volta chiarito tale punto, se, ai fini del calcolo del periodo di affissione, debba o meno applicarsi l'art. 155 del codice di procedura civile, per il quale " … nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali".
In ordine alla prima parte della questione un primo orientamento, risalente alla fase di prima applicazione della legge n. 142 del 1990, favorevole alla prima ipotesi interpretativa si basava sulla considerazione che il termine di cui all'art. 47 della legge 142 (ora trasfuso nel citato art. 134) attiene alla esecutività dell'atto e non alla pubblicità, per la quale viene previsto un termine diverso.
Tale assunto si riteneva ulteriormente confermato dal fatto che detto termine coincide con quello di dieci giorni accordato alla minoranza per chiedere la sottoposizione al controllo dell'atto (art. 45, comma 2, della legge 142/1990, ora trasfuso nell'art. 127 del menzionato testo unico).
Tuttavia la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha da tempo optato per l'altra lettura della norma. Infatti, si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 3 maggio 1999, per la quale " … alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive se non siano già state dichiarate immediatamente eseguibili".
Tale orientamento è stato condiviso anche dal giudice amministrativo, per il quale deve considerarsi ormai acquisito che " … il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni" (T.A.R. Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).
Quanto alla seconda parte della questione relativa al computo del dies a quo nei 15 giorni della pubblicazione la giurisprudenza ha da tempo interpretato in senso univoco chiarendo- anche di recente - che "… il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale" (Cassazione Civile, I Sezione, 8 giugno 2004, n. 12240).
Ciò innanzitutto sulla base della dizione letterale della norma che indica espressamente il periodo di durata dell'affissione delle deliberazioni (" … sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi … ") e secondariamente dell'osservazione che l'applicazione della regola generale di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. per i termini processuali incontra un limite oggettivo. In particolare, è stato quindi ritenuto che "… detta regola (nel computo del termine si esclude il giorno iniziale) costituisce certamente un "criterio generale per il computo del tempo" ma è data in funzione di un'attività o anche di una utilità per il soggetto, appunto legata al decorso del tempo, si riferisce, cioè, ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l'attività o l'inattività del soggetto interessato e non torna, invece, applicabile allorché una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva".
Da tali considerazioni la Corte Suprema di Cassazione fa discendere che " … ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall'art. 124 del d. lgs. n. 267 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all'affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell'affissione stessa".
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione delle deliberazioni comunali va computato il dies a quo e, conseguentemente il periodo di dieci giorni necessari per l'esecutività delle deliberazioni stesse andrà a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione."
In ultimis l'ordinanza del Sindaco, salvo che lo stesso provvedimento preveda diversamente, ha valore dal giorno della sua pubblicazione sull'albo pretorio.
E qui si apre tutto il mondo delle ordinanze urgenti, temporanee o permanenti etc etc.
A questo punto, c’è da chiedersi: una deliberazioni dichiarata immediatamente eseguibile, per produrre effetti, necessita oppure no di essere pubblicata?
In altre parole, il comma 4 dell’articolo 134 va interpretato nel senso che, in relazione a quanto prevede il comma 3, le deliberazioni immediatamente esecutive producano effetti a partire dal momento della loro pubblicazione, senza bisogno di aspettare dieci giorni? Oppure l’efficacia delle deliberazioni immediatamente eseguibili prescinde dalla pubblicazione?
La giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata del tema delle deliberazioni ex artt. 125, 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 con due pronunce: T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione
La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, ma la deliberazione produce ugualmente i propri effetti.
L'articlo 124 Tuel conserva quindi la propria validita'
Poniamoci ora il secondo problema overo:quale deve essere considerato il giorno iniziale per il computo del termine di cui all'art. 134 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 .
Al riguardo esiste una ottima analisi che condivido e riporto tratta dal sito dei segretari comunali :
"Al riguardo, si osserva preliminarmente che il comma 3 della norma suddetta dispone che " … le deliberazioni....diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione".
Tale adempimento è disciplinato poi dall'art. 124 del citato testo unico, per il quale " … tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
Pertanto, per una corretta applicazione delle norme citate e tenendo presenti i cambiamenti intervenuti in materia di controllo a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dovrà porsi attenzione ai due connessi problemi ermeneutici.
Si dovrà pertanto stabilire innanzitutto se il termine previsto per l'esecutività delle delibere debba decorrere dal primo giorno di pubblicazione o dall'ultimo giorno della compiuta pubblicazione e, una volta chiarito tale punto, se, ai fini del calcolo del periodo di affissione, debba o meno applicarsi l'art. 155 del codice di procedura civile, per il quale " … nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali".
In ordine alla prima parte della questione un primo orientamento, risalente alla fase di prima applicazione della legge n. 142 del 1990, favorevole alla prima ipotesi interpretativa si basava sulla considerazione che il termine di cui all'art. 47 della legge 142 (ora trasfuso nel citato art. 134) attiene alla esecutività dell'atto e non alla pubblicità, per la quale viene previsto un termine diverso.
Tale assunto si riteneva ulteriormente confermato dal fatto che detto termine coincide con quello di dieci giorni accordato alla minoranza per chiedere la sottoposizione al controllo dell'atto (art. 45, comma 2, della legge 142/1990, ora trasfuso nell'art. 127 del menzionato testo unico).
Tuttavia la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha da tempo optato per l'altra lettura della norma. Infatti, si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 4397 del 3 maggio 1999, per la quale " … alla scadenza del quindicesimo giorno il sub-procedimento di pubblicazione è perfezionato e le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità, alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione, divengono esecutive se non siano già state dichiarate immediatamente eseguibili".
Tale orientamento è stato condiviso anche dal giudice amministrativo, per il quale deve considerarsi ormai acquisito che " … il computo iniziale dei 10 giorni debba compiersi con riferimento al termine della pubblicazione da effettuarsi per 15 giorni" (T.A.R. Sardegna, 21 maggio 2002, n. 709).
Quanto alla seconda parte della questione relativa al computo del dies a quo nei 15 giorni della pubblicazione la giurisprudenza ha da tempo interpretato in senso univoco chiarendo- anche di recente - che "… il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale" (Cassazione Civile, I Sezione, 8 giugno 2004, n. 12240).
Ciò innanzitutto sulla base della dizione letterale della norma che indica espressamente il periodo di durata dell'affissione delle deliberazioni (" … sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi … ") e secondariamente dell'osservazione che l'applicazione della regola generale di cui agli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. per i termini processuali incontra un limite oggettivo. In particolare, è stato quindi ritenuto che "… detta regola (nel computo del termine si esclude il giorno iniziale) costituisce certamente un "criterio generale per il computo del tempo" ma è data in funzione di un'attività o anche di una utilità per il soggetto, appunto legata al decorso del tempo, si riferisce, cioè, ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l'attività o l'inattività del soggetto interessato e non torna, invece, applicabile allorché una norma di legge prenda in considerazione o assegni rilevanza ad una situazione secondo la sua durata effettiva".
Da tali considerazioni la Corte Suprema di Cassazione fa discendere che " … ai fini del compimento del periodo di affissione indicato dall'art. 124 del d. lgs. n. 267 del 2000, e in relazione ad ogni effetto giuridico connesso all'affissione, il giorno iniziale non può non restare compreso nel periodo, atteso che esso, come, peraltro, si ricava espressamente dal testo della norma, è uno dei giorni utili alle finalità (conoscenza legale per la generalità dei cittadini) dell'affissione stessa".
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione delle deliberazioni comunali va computato il dies a quo e, conseguentemente il periodo di dieci giorni necessari per l'esecutività delle deliberazioni stesse andrà a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione."
In ultimis l'ordinanza del Sindaco, salvo che lo stesso provvedimento preveda diversamente, ha valore dal giorno della sua pubblicazione sull'albo pretorio.
E qui si apre tutto il mondo delle ordinanze urgenti, temporanee o permanenti etc etc.
Re: pubblicazione/esecutività ordinanze sindaco
"l'ordinanza del Sindaco, salvo che lo stesso provvedimento preveda diversamente, ha valore dal giorno della sua pubblicazione sull'albo pretorio"....e all'albo pretorio,come le deliberazioni, rimane in ogni caso per 15 gg? Ma c'è qualche riferimento normativo a riguardo? io non ho trovato nulla. Chi mi dice che deve rimanere 15 gg e non 10, 13, 17?
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Pubblicazione
Avverso le ordinanze del Sindaco, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione : e' atto amministrativo ed a mio avviso deve seguire gli stessi termini di pubblicazione delle deliberazioni.
Ovvero : Il presente atto viene pubblicato, da oggi e per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune.
"salvo che lo stesso provvedimento preveda diversamente" significa che una ordinanza pubblicata oggi puo 'anche riportare che produrra' i suoi effetti a far tempo dal .....per motivi contingibili o particolari, ma nulla ha a che vedere con la pubblicazione stessa.
Ovvero : Il presente atto viene pubblicato, da oggi e per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune.
"salvo che lo stesso provvedimento preveda diversamente" significa che una ordinanza pubblicata oggi puo 'anche riportare che produrra' i suoi effetti a far tempo dal .....per motivi contingibili o particolari, ma nulla ha a che vedere con la pubblicazione stessa.
Re: pubblicazione/esecutività ordinanze sindaco
Molto gentile come sempre!! Questo forum, a differenza di altri che ho visto, funziona xkè c'è un moderatore, preparato, che si occupa di tenerlo vivo....e a cascata, poi, possono venire ulteriori interventi dagli altri partecipanti. Negli altri che ho visto, invece, le domande sono lasciate lì, dimenticate, deve esserci qualcuno che tira le fila...
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
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