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Compenso Resivore dei conti - Lavoratore dipendente
Ho fatto una ricerca in rete per capire come vengono considerati ai fini fiscali e previdenziali i compensi corrisposti ai revisori dei conti sia lavoratori autonomi che lavoratori dipendenti.
Nel caso in cui l’attività venga svolta da ragionieri o dottori commercialisti lavoratori autonomi non ho rilevato comportamenti diversi da parte dei comuni, per tutti il compenso per l'attività di revisore è attratto al reddito prevalente di lavoro autonomo, pertanto il percettore emette regolare fattura gravata del contributo previdenziale della Cassa di previdenza di appartenenza del professionista (nella misura del 2%), - ora 4% - e di IVA al 20% (calcolata sia sul compenso che sul contributo previdenziale); il reddito in questione subisce, poi, la ritenuta d'acconto del 20%, calcolata sul solo compenso.
Nel caso in cui l’attività venga svolta da revisori lavoratori dipendenti (iscritti all’albo dei revisori contabili) ho trovato però due comportamenti diversi.
Il primo che io ritenevo corretto era considerare il compenso come pubblica funzione (art. 50 lettera f del TUIR) quindi reddito assimilato a lavoro dipendente senza però versare contribuzione previdenziale.
Il secondo considera invece il compenso come collaborazione coordinata e continuativa facendo scattare l’iscrizione alla gestione separata (con cassa previdenziale 17%).
C’è una risoluzione dell’agenzia entrate che da questa indicazione ma non è rivolta agli Enti Locali ma ad un istituto scolastico.
A mio avviso il compenso per i revisori rispetta i presupposti per essere considerato pubblica funzione (la figura è prevista per legge TUEL art. 234-241) infatti i compensi e le indennità corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 (articolo 47 fino al 31 dicembre 2003), comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 17 marzo 2003, n. 66/E, la possibilità di applicare la disciplina dettata dal citato articolo 50 per le indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni devono ricorrere congiuntamente due presupposti:
• deve trattarsi di compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
• detti compensi devono essere corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Il congiunto verificarsi di tali presupposti costituisce, in generale, l’elemento caratterizzante l’inquadramento fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni e, pertanto, in assenza di uno dei due presupposti non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 47, comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Cosa ne pensate?
Nel caso in cui l’attività venga svolta da ragionieri o dottori commercialisti lavoratori autonomi non ho rilevato comportamenti diversi da parte dei comuni, per tutti il compenso per l'attività di revisore è attratto al reddito prevalente di lavoro autonomo, pertanto il percettore emette regolare fattura gravata del contributo previdenziale della Cassa di previdenza di appartenenza del professionista (nella misura del 2%), - ora 4% - e di IVA al 20% (calcolata sia sul compenso che sul contributo previdenziale); il reddito in questione subisce, poi, la ritenuta d'acconto del 20%, calcolata sul solo compenso.
Nel caso in cui l’attività venga svolta da revisori lavoratori dipendenti (iscritti all’albo dei revisori contabili) ho trovato però due comportamenti diversi.
Il primo che io ritenevo corretto era considerare il compenso come pubblica funzione (art. 50 lettera f del TUIR) quindi reddito assimilato a lavoro dipendente senza però versare contribuzione previdenziale.
Il secondo considera invece il compenso come collaborazione coordinata e continuativa facendo scattare l’iscrizione alla gestione separata (con cassa previdenziale 17%).
C’è una risoluzione dell’agenzia entrate che da questa indicazione ma non è rivolta agli Enti Locali ma ad un istituto scolastico.
A mio avviso il compenso per i revisori rispetta i presupposti per essere considerato pubblica funzione (la figura è prevista per legge TUEL art. 234-241) infatti i compensi e le indennità corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 (articolo 47 fino al 31 dicembre 2003), comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 17 marzo 2003, n. 66/E, la possibilità di applicare la disciplina dettata dal citato articolo 50 per le indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni devono ricorrere congiuntamente due presupposti:
• deve trattarsi di compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
• detti compensi devono essere corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Il congiunto verificarsi di tali presupposti costituisce, in generale, l’elemento caratterizzante l’inquadramento fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni e, pertanto, in assenza di uno dei due presupposti non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 47, comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Cosa ne pensate?
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
Compenso revisori lavoratori dipendenti ...o pensionati
Onestamente propendo , ed applico . la tua seconda ipotesi "considera invece il compenso come collaborazione coordinata e continuativa facendo scattare l’iscrizione alla gestione separata Inps "
La questione e' molto discussa e discutibile anche partendo dal conceto di "pubbliche funzioni " che io ritengo non essere svolte dai revisori sposando la tesi della Cassazione eecondo la quale, svolgono una funzione pubblica «tutti i soggetti che
(…) possono o debbono, nell’ambito di una potestà, regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione
Riporto una interessante risposta fornita dai comuni trentini:
"
Domanda.
Qual è il trattamento ai fini Iva di compensi erogati ai revisori di enti locali?
Risposta.
L'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 stabilisce che per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.
Al successivo comma viene stabilito, invece, che non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
In relazione a tale disposizione si precisa che i compensi corrisposti ai revisori degli enti locali e aziende speciali, anche se nominati ai sensi dell'art. 57 della Legge 8.6.1990, n. 142, ineriscono a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguenza che le stesse vengono attratte nel campo di applicazione dell'Iva se poste in essere da soggetti che svolgono altra attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità.
Fonte: LA SETTIMANA FISCALE edita da "IL SOLE 24ORE" - Redazione di Trento
La questione e' molto discussa e discutibile anche partendo dal conceto di "pubbliche funzioni " che io ritengo non essere svolte dai revisori sposando la tesi della Cassazione eecondo la quale, svolgono una funzione pubblica «tutti i soggetti che
(…) possono o debbono, nell’ambito di una potestà, regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione
Riporto una interessante risposta fornita dai comuni trentini:
"
Domanda.
Qual è il trattamento ai fini Iva di compensi erogati ai revisori di enti locali?
Risposta.
L'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 stabilisce che per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.
Al successivo comma viene stabilito, invece, che non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.
In relazione a tale disposizione si precisa che i compensi corrisposti ai revisori degli enti locali e aziende speciali, anche se nominati ai sensi dell'art. 57 della Legge 8.6.1990, n. 142, ineriscono a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con la conseguenza che le stesse vengono attratte nel campo di applicazione dell'Iva se poste in essere da soggetti che svolgono altra attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità.
Fonte: LA SETTIMANA FISCALE edita da "IL SOLE 24ORE" - Redazione di Trento
Compenso revisori lavoratori dipendenti ...o pensionati
Dopo le sua risposta, in questi giorni ho continuato ad approfondire l’argomento, per cercare di capire quale fosse il metodo più corretto di procedere, condivido con lei quanto ho trovato:
La delibera n. 2/1992 sezione Enti locali (il testo integrale non sono riuscita a trovarlo) che analizzando i poteri-doveri dei revisori aveva chiarito che i revisori "una volta incardinati nell'ente, svolgono una pubblica funzione, sono soggetti al segreto d'ufficio e ad altri doveri previsti per i pubblici dipendenti ed hanno diritto ovviamente, ad una remunerazione che dovrebbe essere adeguata al loro particolare e delicato ruolo".
Tutti i pareri rilasciati da Ancitel, classificano i compensi percepiti dai revisori dei conti non professionisti costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente in quanto derivanti da esercizio di pubbliche funzioni, ex art. 50 c. 1, lett. f) del TUIR.
Riflettevo anche sulla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 172 /E del 22 novembre 2000 che trattava dei compensi erogati ai componenti del nucleo di valutazione, questi non venivano fatti rientrare nell'ambito applicativo della suddetta lettera f), in quanto previsti dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. In tal caso, i compensi corrisposti venivano qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non è però questo a mio avviso il caso dei revisori dei conti che sono previsti dalla Legge.
I casi di revisore dipendente o pensionato sono sicuramente pochi, i revisori sono solitamente professionisti però alcune volte capita, e i dubbi su come operare ci sono. Spero che il nostro confronto possa essere utile anche ad altri colleghi. Grazie mille.
La delibera n. 2/1992 sezione Enti locali (il testo integrale non sono riuscita a trovarlo) che analizzando i poteri-doveri dei revisori aveva chiarito che i revisori "una volta incardinati nell'ente, svolgono una pubblica funzione, sono soggetti al segreto d'ufficio e ad altri doveri previsti per i pubblici dipendenti ed hanno diritto ovviamente, ad una remunerazione che dovrebbe essere adeguata al loro particolare e delicato ruolo".
Tutti i pareri rilasciati da Ancitel, classificano i compensi percepiti dai revisori dei conti non professionisti costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente in quanto derivanti da esercizio di pubbliche funzioni, ex art. 50 c. 1, lett. f) del TUIR.
Riflettevo anche sulla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 172 /E del 22 novembre 2000 che trattava dei compensi erogati ai componenti del nucleo di valutazione, questi non venivano fatti rientrare nell'ambito applicativo della suddetta lettera f), in quanto previsti dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. In tal caso, i compensi corrisposti venivano qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non è però questo a mio avviso il caso dei revisori dei conti che sono previsti dalla Legge.
I casi di revisore dipendente o pensionato sono sicuramente pochi, i revisori sono solitamente professionisti però alcune volte capita, e i dubbi su come operare ci sono. Spero che il nostro confronto possa essere utile anche ad altri colleghi. Grazie mille.
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
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