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fondo risorse decentrate e fondo straordinario
1. La costituzione e la ripartizione del fondo risorse decentrate sono atti obbligatoriamente propedeutici all'assunzione del personale previsto dalla programmazione di fabbisogno triennale?
2. Nel nostro ente, in passato e fino al 2008, venivano effettuate le decurtazioni del 3% annualmente, pertanto nel corso degli anni gli uffici si sono attestati su un importo progressivamente ridotto.
Tuttavia, avevo approfondito e deciso che l'interpretazione corretta fosse quella della riduzione "una tantum", con la conseguenza che il fondo storico dovrebbe essere confermato in ciascuna annualità, ovvero € 5.643,52 (Fondo anno 1999: € 5.818,06 - a dedurre 3% per l’anno 2000 € 174,54 - Totale Fondo €. 5.643,52).
Ho letto un commento sul tema :
Pur mantenendo in vita (e sul sito) alcuni pareri in materia di riduzione sulla base dell’articolo 14, comma
3, la stessa ARAN consiglia di non procedere ad effettuare tale riduzione perché non è più possibile poi
integrare il fondo dello straordinario, nemmeno negli anni in cui si rendesse necessario per le
consultazioni referendarie o elettorali. Si riporta il testo di un recente parere (29.11.2011) inviato ad un
Comune: “Ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario deve essere
attentamente valutata dall‟ente, in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire
successivamente all‟ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro
straordinario per fare fronte ad eventuali esigenze che si dovessero presentare.”.
Concludiamo, permanendo i dubbi circa la liceità di tale operazione, consigliando di non procedere a
riduzioni stabili e progressive del fondo per il lavoro straordinario per le motivazioni sopra esposte,
ricordando comunque che la riduzione non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto
dipende da scelte organizzative dell’ente, demandate ai dirigenti/responsabili dei servizi.
Al momento, se si rendesse nuovamente disponibile per lo straordinario l'intero ammontare del fondo (€ 5.643,52), lo stesso verrebbe certamente utilizzato per intero e questo andrebbe però coordinato con lo spirito della norma contrattuale (art. 14), che indica alle parti quale via da seguire la progressiva e stabile riduzione dello straordinario.
2. Nel nostro ente, in passato e fino al 2008, venivano effettuate le decurtazioni del 3% annualmente, pertanto nel corso degli anni gli uffici si sono attestati su un importo progressivamente ridotto.
Tuttavia, avevo approfondito e deciso che l'interpretazione corretta fosse quella della riduzione "una tantum", con la conseguenza che il fondo storico dovrebbe essere confermato in ciascuna annualità, ovvero € 5.643,52 (Fondo anno 1999: € 5.818,06 - a dedurre 3% per l’anno 2000 € 174,54 - Totale Fondo €. 5.643,52).
Ho letto un commento sul tema :
Pur mantenendo in vita (e sul sito) alcuni pareri in materia di riduzione sulla base dell’articolo 14, comma
3, la stessa ARAN consiglia di non procedere ad effettuare tale riduzione perché non è più possibile poi
integrare il fondo dello straordinario, nemmeno negli anni in cui si rendesse necessario per le
consultazioni referendarie o elettorali. Si riporta il testo di un recente parere (29.11.2011) inviato ad un
Comune: “Ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario deve essere
attentamente valutata dall‟ente, in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire
successivamente all‟ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro
straordinario per fare fronte ad eventuali esigenze che si dovessero presentare.”.
Concludiamo, permanendo i dubbi circa la liceità di tale operazione, consigliando di non procedere a
riduzioni stabili e progressive del fondo per il lavoro straordinario per le motivazioni sopra esposte,
ricordando comunque che la riduzione non è oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto
dipende da scelte organizzative dell’ente, demandate ai dirigenti/responsabili dei servizi.
Al momento, se si rendesse nuovamente disponibile per lo straordinario l'intero ammontare del fondo (€ 5.643,52), lo stesso verrebbe certamente utilizzato per intero e questo andrebbe però coordinato con lo spirito della norma contrattuale (art. 14), che indica alle parti quale via da seguire la progressiva e stabile riduzione dello straordinario.
fungo- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 24.03.11
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