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Termini di pagamento TFR e TFS
Con il messaggio n. 008381 del 15/05/2012, l’Inps ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative circa la materia pensionistica e circa i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (T.F.S. e T.F.R.) per il personale iscritto all’ex gestione Inpdap.
Il messaggio in pillole.
Premessa: con la circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, era stato previsto che i dipendenti potevano collocarsi a riposo qualora avessero raggiunto il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31/12/2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).
Media Ponderata: nel caso in cui il personale dipendente delle P.A. iscritto alla CPDEL abbia superato il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti, per calcolare l’ammontare dell’assegno pensionistico, si applica la “media ponderata”. Ciò significa che, ai fini della determinazione della “Quota A” del trattamento di quiescenza, nei casi di continuazione d’iscrizione per periodi inferiori ai cinque anni e qualora la retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età, si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la “media ponderata” dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali sopra individuati.
Sistema contributivo: a decorrere dal 01/01/2012 è stato introdotto il sistema contributivo pro rata per tutti. Tale sistema ha cancellato il concetto di massima anzianità contributiva, poiché le anzianità maturate dalla stessa data troveranno, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31/12/2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori ai 40 anni. In concreto, il lavoratore che con 40 anni di contributi maturati al 31/12/2011 andrà in pensione nel 2013 avrà diritto ad una pensione calcolata su 42 anni: 40 anni fino al 31/12/2011 e 2 anni in regime contributivo.
T.F.S. e T.F.R.: l’Inps evidenzia una distinzione fra chi percepisce il trattamento per raggiungimento del limite di età e chi lo percepisce per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. I primi riceveranno il trattamento in questione al sesto mese dopo la collocazione a riposo (nel caso in cui l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico entro il 12/08/2011 il termine di pagamento è fissato in 105 giorni). In caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, invece, il trattamento non verrà corrisposto prima di sei mesi dal collocamento a riposo.
Fonte:Almacentroservizi
Il messaggio in pillole.
Premessa: con la circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, era stato previsto che i dipendenti potevano collocarsi a riposo qualora avessero raggiunto il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex Inpdap che al 31/12/2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).
Media Ponderata: nel caso in cui il personale dipendente delle P.A. iscritto alla CPDEL abbia superato il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti, per calcolare l’ammontare dell’assegno pensionistico, si applica la “media ponderata”. Ciò significa che, ai fini della determinazione della “Quota A” del trattamento di quiescenza, nei casi di continuazione d’iscrizione per periodi inferiori ai cinque anni e qualora la retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella riferibile alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età, si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la “media ponderata” dell’ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni relative ai due momenti temporali sopra individuati.
Sistema contributivo: a decorrere dal 01/01/2012 è stato introdotto il sistema contributivo pro rata per tutti. Tale sistema ha cancellato il concetto di massima anzianità contributiva, poiché le anzianità maturate dalla stessa data troveranno, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31/12/2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori ai 40 anni. In concreto, il lavoratore che con 40 anni di contributi maturati al 31/12/2011 andrà in pensione nel 2013 avrà diritto ad una pensione calcolata su 42 anni: 40 anni fino al 31/12/2011 e 2 anni in regime contributivo.
T.F.S. e T.F.R.: l’Inps evidenzia una distinzione fra chi percepisce il trattamento per raggiungimento del limite di età e chi lo percepisce per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. I primi riceveranno il trattamento in questione al sesto mese dopo la collocazione a riposo (nel caso in cui l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico entro il 12/08/2011 il termine di pagamento è fissato in 105 giorni). In caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, invece, il trattamento non verrà corrisposto prima di sei mesi dal collocamento a riposo.
Fonte:Almacentroservizi
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