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accesso consigliere di minoranza
Un consigliere di minoranza ha fatto richiesta di poter prendere visione e consultare le determinazioni e le deliberazioni di giunta dal rinnovo elettorale (avvenuto il 6 e 7 Maggio 2012) e fino alla scadenza del mandato elettorale. Chiede che le stesse vengano inviate in forma completa (e non per estratto) ad un indirizzo di posta elettronica.
Chiede inoltre di avere accesso al protocollo informatico del comune con rilascio di chiavi di accesso.
Puo' essere la stessa soddisfatta?
Chiede inoltre di avere accesso al protocollo informatico del comune con rilascio di chiavi di accesso.
Puo' essere la stessa soddisfatta?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: accesso consigliere di minoranza
sull'accesso dei consiglieri al protocollo e sulle modalità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2007, proposto da:
Fabio Pasini, Antonella Scalfi, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Mario Gorlani in Brescia, via Romanino, 16;
contro
Comune di Muscoline, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Bonomi, con domicilio eletto presso Giacomo Bonomi in Brescia, via V.Eman. II,60;
per
L’ OTTEMPERANZA A SENTENZA TAR DI BRESCIA 22.11.2006 N. 1521 CONCERNENTE DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muscoline;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali, propongono ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione 22.11.2006 n. 1521 riguardante esercizio del loro diritto di accesso al registro di protocollo generale e ai relativi atti.
Dalla predetta sentenza si possono ricavare i seguenti principi:
- il consigliere comunale gode del diritto incondizionato di accedere a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento del relativo mandato, anche al solo fine di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione;
- il consigliere comunale non è tenuto a motivare la propria richiesta di accesso, né l’ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato;
- il diritto di accesso del consigliere comunale non incontra alcuna limitazione derivante dalla natura degli atti riservati (al riguardo il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto);
- l’accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all’attività degli uffici. Al riguardo spetta all’Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria per l’accesso periodico da parte del consigliere, con modalità che non possono però rendere ingiustificatamente difficoltoso l’esercizio del diritto.
Il Comune ha dato attuazione ai sopra indicati i principi con modalità che, a giudizio dei ricorrenti, costituiscono violazione ed elusione del giudicato.
In particolare contestano la nota 20.9.2007 prot. 4340 con la quale il Sindaco definiva le modalità di accesso al registro di protocollo. Al riguardo viene dedotto:
1. che l’accesso circoscritto a due giorni mensili per due ore giornaliere sarebbe insufficiente;
2. che la pretesa compilazione di richiesta motivata, utilizzando a tal fine i moduli disponibili presso la segreteria, sarebbe contraria al giudicato;
3. che altrettanto contraria al giudicato deve considerarsi la disposizione secondo cui l’accesso è ammissibile solo a partire dal numero successivo a quello oggetto dell’ultimo accesso.
Viene altresì contestata la violazione del giudicato relativamente al diniego di accesso opposto dall’Amministrazione con riguardo ad alcune categorie di atti:
a. accordi di natura economica riguardanti la retribuzione del segretario comunale;
b. nomina del rappresentante comunale della Centrale idroelettrica.
Si è costituito il Comune di Muscoline. In via preliminare eccepisce quanto segue:
- inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto le censure ivi contenute avrebbero dovuto essere dedotte attraverso un nuovo ricorso proposto in via ordinaria;
- inammissibilità del ricorso per omessa previa diffida ad adempiere.
Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del giorno 7.2.2008, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le eccezioni preliminari dedotte dal Comune sono infondate. Al riguardo il Collegio osserva:
- che la controversia concerne, da un lato, le concrete modalità definite dal Comune per dare attuazione alla sentenza n. 1521/06 con particolare riferimento agli indirizzi ivi contenuti volti a contemperare il diritto di accesso dei consiglieri comunali con l’attività degli uffici, evitando, nel contempo, intralci alla stessa e misure ingiustificatamente difficoltose per l’esercizio del diritto in questione. Si tratta, pertanto, di valutare, anche con i poteri cognitivi di merito proprio di questa fase del giudizio, se l’Amministrazione abbia correttamente dato esecuzione alla sentenza citata;
- che, per altro verso, si tratta di valutare se il diniego di accesso, opposto per alcuni documenti, è coerente con l’estensione del diritto riconosciuto dalla ridetta sentenza. Di conseguenza, si verte in materia di corretta ottemperanza al giudicato e non di impugnazione di nuovi e diversi provvedimenti amministrativi;
- che, infine, non risulta essere necessaria la previa diffida ad adempiere quando la posizione dell’Amministrazione risulti inequivocabilmente dagli atti definitivi della stessa adottati in pretesa esecuzione del giudicato e, come tali, già contestati dagli interessati in sede stragiudiziale benché senza il rigoroso rispetto delle formalità di cui all’art. 90 comma 2 del R.d. n. 642/1907. In tal caso, infatti, la previa diffida risulterebbe del tutto inutile, poiché ad essa conseguirebbe l’ulteriore conferma della volontà già espressa dalla stessa Amministrazione ovvero un atteggiamento passivo di mero silenzio.
Riguardo al merito delle questioni dedotte, il Collegio osserva:
1. che l’accesso circoscritto, di norma, a due giorni mensili e per due ore giornaliere non appare illogico e neppure ingiustificatamente difficoltoso per l’esercizio del diritto. Tale limite deve tuttavia considerarsi derogabile in presenza di circostanze obiettive che non consentano l’esercizio del diritto nel tempo messo a disposizione (come, a titolo esemplificativo, l’eccessivo numero di atti protocollati rispetto al periodo precedente o l’elevato numero di questioni di interesse per il consigliere comunale ovvero l’imminenza di una seduta consiliare o di altro evento che non consente di rinviare l’accesso al successivo giorno disponibile);
2. che il Comune non può pretendere la previa compilazione di una motivata richiesta di accesso, ma solo, al fine di certezza e di trasparenza dell’azione amministrativa, una mera istanza che individui completamente (se possibile) gli atti per i quali si richiede copia;
3. che risulta ingiustificata la prescrizione secondo cui l’accesso sarebbe ammissibile solo a partire dal numero successivo a quello oggetto dell’ultimo accesso. Ciò in quanto l’esercizio del diritto di accesso è riservato al singolo consigliere che, tra l’altro, potrebbe avere necessità di rivedere anche i numeri di protocollo già visionati, ovviamente entro i limiti del tempo a disposizione per l’accesso.
Relativamente al diniego opposto dall’Amministrazione con riguardo ad alcune categorie di atti, il Collegio osserva:
- che gli accordi di natura economica riguardanti la retribuzione del segretario comunale non si sottraggano al diritto di accesso del consigliere, in quanto si riflettono sull’attività finanziaria dell’ente (stanziamento di risorse per le retribuzioni del personale). Al riguardo l’opposizione del controinteressato deve considerarsi irrilevante;
- che non vi è luogo a provvedere per quanto concerne l’accesso agli atti riguardanti la nomina del rappresentante del Comune presso la Centrale idroelettrica, in quanto l’esercizio dello stesso è stato medio tempore garantito con nota del Comune in data 11.1.2008 prot. 140.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo del Comune di garantire l’accesso nei modi sopra indicati.
Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate tra le parti stante la sussistenza di giustificate ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Muscoline di consentire l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali nei modi sopra indicati. Annulla la nota 20.9.2007 prot. 4340 nella parte incompatibile con i principi enunciati dalla presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l'intervento dei signori:
Sergio Conti, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2007, proposto da:
Fabio Pasini, Antonella Scalfi, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Mario Gorlani in Brescia, via Romanino, 16;
contro
Comune di Muscoline, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Bonomi, con domicilio eletto presso Giacomo Bonomi in Brescia, via V.Eman. II,60;
per
L’ OTTEMPERANZA A SENTENZA TAR DI BRESCIA 22.11.2006 N. 1521 CONCERNENTE DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muscoline;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali, propongono ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione 22.11.2006 n. 1521 riguardante esercizio del loro diritto di accesso al registro di protocollo generale e ai relativi atti.
Dalla predetta sentenza si possono ricavare i seguenti principi:
- il consigliere comunale gode del diritto incondizionato di accedere a tutti gli atti che possono essere utili all’espletamento del relativo mandato, anche al solo fine di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione;
- il consigliere comunale non è tenuto a motivare la propria richiesta di accesso, né l’ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l’esercizio del mandato;
- il diritto di accesso del consigliere comunale non incontra alcuna limitazione derivante dalla natura degli atti riservati (al riguardo il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto);
- l’accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all’attività degli uffici. Al riguardo spetta all’Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria per l’accesso periodico da parte del consigliere, con modalità che non possono però rendere ingiustificatamente difficoltoso l’esercizio del diritto.
Il Comune ha dato attuazione ai sopra indicati i principi con modalità che, a giudizio dei ricorrenti, costituiscono violazione ed elusione del giudicato.
In particolare contestano la nota 20.9.2007 prot. 4340 con la quale il Sindaco definiva le modalità di accesso al registro di protocollo. Al riguardo viene dedotto:
1. che l’accesso circoscritto a due giorni mensili per due ore giornaliere sarebbe insufficiente;
2. che la pretesa compilazione di richiesta motivata, utilizzando a tal fine i moduli disponibili presso la segreteria, sarebbe contraria al giudicato;
3. che altrettanto contraria al giudicato deve considerarsi la disposizione secondo cui l’accesso è ammissibile solo a partire dal numero successivo a quello oggetto dell’ultimo accesso.
Viene altresì contestata la violazione del giudicato relativamente al diniego di accesso opposto dall’Amministrazione con riguardo ad alcune categorie di atti:
a. accordi di natura economica riguardanti la retribuzione del segretario comunale;
b. nomina del rappresentante comunale della Centrale idroelettrica.
Si è costituito il Comune di Muscoline. In via preliminare eccepisce quanto segue:
- inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto le censure ivi contenute avrebbero dovuto essere dedotte attraverso un nuovo ricorso proposto in via ordinaria;
- inammissibilità del ricorso per omessa previa diffida ad adempiere.
Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente, chiedendone la reiezione.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del giorno 7.2.2008, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le eccezioni preliminari dedotte dal Comune sono infondate. Al riguardo il Collegio osserva:
- che la controversia concerne, da un lato, le concrete modalità definite dal Comune per dare attuazione alla sentenza n. 1521/06 con particolare riferimento agli indirizzi ivi contenuti volti a contemperare il diritto di accesso dei consiglieri comunali con l’attività degli uffici, evitando, nel contempo, intralci alla stessa e misure ingiustificatamente difficoltose per l’esercizio del diritto in questione. Si tratta, pertanto, di valutare, anche con i poteri cognitivi di merito proprio di questa fase del giudizio, se l’Amministrazione abbia correttamente dato esecuzione alla sentenza citata;
- che, per altro verso, si tratta di valutare se il diniego di accesso, opposto per alcuni documenti, è coerente con l’estensione del diritto riconosciuto dalla ridetta sentenza. Di conseguenza, si verte in materia di corretta ottemperanza al giudicato e non di impugnazione di nuovi e diversi provvedimenti amministrativi;
- che, infine, non risulta essere necessaria la previa diffida ad adempiere quando la posizione dell’Amministrazione risulti inequivocabilmente dagli atti definitivi della stessa adottati in pretesa esecuzione del giudicato e, come tali, già contestati dagli interessati in sede stragiudiziale benché senza il rigoroso rispetto delle formalità di cui all’art. 90 comma 2 del R.d. n. 642/1907. In tal caso, infatti, la previa diffida risulterebbe del tutto inutile, poiché ad essa conseguirebbe l’ulteriore conferma della volontà già espressa dalla stessa Amministrazione ovvero un atteggiamento passivo di mero silenzio.
Riguardo al merito delle questioni dedotte, il Collegio osserva:
1. che l’accesso circoscritto, di norma, a due giorni mensili e per due ore giornaliere non appare illogico e neppure ingiustificatamente difficoltoso per l’esercizio del diritto. Tale limite deve tuttavia considerarsi derogabile in presenza di circostanze obiettive che non consentano l’esercizio del diritto nel tempo messo a disposizione (come, a titolo esemplificativo, l’eccessivo numero di atti protocollati rispetto al periodo precedente o l’elevato numero di questioni di interesse per il consigliere comunale ovvero l’imminenza di una seduta consiliare o di altro evento che non consente di rinviare l’accesso al successivo giorno disponibile);
2. che il Comune non può pretendere la previa compilazione di una motivata richiesta di accesso, ma solo, al fine di certezza e di trasparenza dell’azione amministrativa, una mera istanza che individui completamente (se possibile) gli atti per i quali si richiede copia;
3. che risulta ingiustificata la prescrizione secondo cui l’accesso sarebbe ammissibile solo a partire dal numero successivo a quello oggetto dell’ultimo accesso. Ciò in quanto l’esercizio del diritto di accesso è riservato al singolo consigliere che, tra l’altro, potrebbe avere necessità di rivedere anche i numeri di protocollo già visionati, ovviamente entro i limiti del tempo a disposizione per l’accesso.
Relativamente al diniego opposto dall’Amministrazione con riguardo ad alcune categorie di atti, il Collegio osserva:
- che gli accordi di natura economica riguardanti la retribuzione del segretario comunale non si sottraggano al diritto di accesso del consigliere, in quanto si riflettono sull’attività finanziaria dell’ente (stanziamento di risorse per le retribuzioni del personale). Al riguardo l’opposizione del controinteressato deve considerarsi irrilevante;
- che non vi è luogo a provvedere per quanto concerne l’accesso agli atti riguardanti la nomina del rappresentante del Comune presso la Centrale idroelettrica, in quanto l’esercizio dello stesso è stato medio tempore garantito con nota del Comune in data 11.1.2008 prot. 140.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo del Comune di garantire l’accesso nei modi sopra indicati.
Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate tra le parti stante la sussistenza di giustificate ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Muscoline di consentire l’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali nei modi sopra indicati. Annulla la nota 20.9.2007 prot. 4340 nella parte incompatibile con i principi enunciati dalla presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l'intervento dei signori:
Sergio Conti, Presidente
Gianluca Morri, Primo Referendario, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: accesso consigliere di minoranza
Franco non ritieni che la richiesta del consigliere circa l'accesso a delibere di Giunta e determinazioni sia superflua poiche' sul sito del Comune tali atti vengono da tempo pubblicati? Dovremmo rispondere che puo' visionare gli stessi sul sito?
In ordine alla richiesta di accesso al protocollo informatico la sentenza di ottemperanza sopra citata prevede la legittimita' dell' accesso ma trattasi di accesso limitato al programma di contabilita' . E' possibile dargli password (con facolta' di visione e non di modifica) per tutti gli atti in entrata e in uscita?
In ordine alla richiesta di accesso al protocollo informatico la sentenza di ottemperanza sopra citata prevede la legittimita' dell' accesso ma trattasi di accesso limitato al programma di contabilita' . E' possibile dargli password (con facolta' di visione e non di modifica) per tutti gli atti in entrata e in uscita?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: accesso consigliere di minoranza
come detto in altro post(dove si parlava di accesso ai bilanci e ai consuntivi)occorre impedire che attraverso la password si possano modificare o incidere sui dati...in altre parole la password deve consentire solo la lettura-consultazione(visione degli atti )ma non una loro modificazione .
in ogni caso sarebbe opportuno adottare un regolamento che tragga spunto da quella sentenza e dalle altre in materia per regolamentare le modalità operative di visione...
in ogni caso sarebbe opportuno adottare un regolamento che tragga spunto da quella sentenza e dalle altre in materia per regolamentare le modalità operative di visione...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: accesso consigliere di minoranza
La richiesta di avere password per accedere a TUTTI gli atti protocollati non e' dunque generica? E circa la richiesta di avere via e mail TUTTE le determine e le delibere non e' altrettanto generica e superflua visto che esse vengono pubblicate sul sito?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Accesso
tale password per la visione delle delibere , essendo l'albo on line consultabile da chiunque, e' superflua
Re: accesso consigliere di minoranza
il diritto di accesso dei consiglieri non incontra neanche il limite dell'elevato numero di richieste .......
Consiglio di stato 6963 2010
Anche l’eventuale rilevante numero di richieste di accesso avanzate dai consiglieri comunali non può costituire un legittimo limite o peggio ancora un impedimento all’esercizio del diritto di accesso, fermo restando soltanto la necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all’espletamento del mandato, con le esigenze di funzionamento degli uffici”.
si tratta quindi di contemperare le esigenze del consigliere con la normale attività dell'ente...quindi il consigliere deve avere accesso ,stabilendo appositi periodi di consultazione,al protocollo anche mediante password che comunque non gli consenta di modificare gli atti
in ogni caso ritengo che l'accesso debba avvenire presso uffici comunali e su dotazioni comunali
Consiglio di stato 6963 2010
Anche l’eventuale rilevante numero di richieste di accesso avanzate dai consiglieri comunali non può costituire un legittimo limite o peggio ancora un impedimento all’esercizio del diritto di accesso, fermo restando soltanto la necessità di contemperare nel modo più ragionevole e adeguato possibile dette richieste, finalizzate all’espletamento del mandato, con le esigenze di funzionamento degli uffici”.
si tratta quindi di contemperare le esigenze del consigliere con la normale attività dell'ente...quindi il consigliere deve avere accesso ,stabilendo appositi periodi di consultazione,al protocollo anche mediante password che comunque non gli consenta di modificare gli atti
in ogni caso ritengo che l'accesso debba avvenire presso uffici comunali e su dotazioni comunali
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: accesso consigliere di minoranza
La direzione enti locali in un parere reso il 20.09.2010,dopo aver ritenuto legittima la richiesta di un consigliere comunale di trasmissione per posta elettronica di tutti gli atti adottati dal Comune alla fine recita " Da ultimo si fa presente che l'istituzione dell'albo pretorio elettronico, obbligatoria a partire dal prossimo 1 Gennaio 2011, come previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010 n.25, dovrebbe costituire, se non l'unico, uno strumento importante per garantire il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri comunali".
Secondo voi tale periodo, e quindi l'attivazione dell'albo elettronico comunale, rende inapplicabile la prima parte del parere che legittima la richiesta di ricevere per posta elettronica tutte le delibere e le determine ? Ossia, attualmente, in vista del fatto che vi e' l'albo consultabile on line con determine e delibere, ha senso ancora tale risposta (nella parte che impone ai comuni di trasmettere via e mail determine e delibere) della direzione enti locali?
Secondo voi tale periodo, e quindi l'attivazione dell'albo elettronico comunale, rende inapplicabile la prima parte del parere che legittima la richiesta di ricevere per posta elettronica tutte le delibere e le determine ? Ossia, attualmente, in vista del fatto che vi e' l'albo consultabile on line con determine e delibere, ha senso ancora tale risposta (nella parte che impone ai comuni di trasmettere via e mail determine e delibere) della direzione enti locali?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
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