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tassi di copertura in percentuale costo di gestione servizi a domanda individuale
salve,
l'Ente non ha ancora deliberato alla data odierna il rendiconto di gestione per l’anno 2011 che, sulla base del termine previsto dall’ordinamento, doveva essere approvato entro il 30/04/2012. L’ultimo rendiconto approvato con relativa certificazione si riferisce all’esercizio finanziario 2010 dal quale si rileva la condizione di NON deficitarietà strutturale tale che questo Ente non è annoverabile tra quelli di cui all’art. 242 comma 1.
Parimenti, non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2012 il cui termine per l’approvazione finale, come è noto, è differito al 30 giugno 2012.
Ciò premesso, con riferimento agli articoli 172 comma 1 lett. e) e 243 comma 6 lett. b) del D.lgs. 267/2000, si richiede un vostro parere circa la connessione delle due previsioni legislative avuto riguardo alla deliberazione di approvazione dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da allegare al Bilancio di previsione 2012. Se, cioè, in altri termini, stante la provvisoria assimilazione di questo ente a quella di ente strutturalmente deficitario fino all’intervenuta approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2011, il tasso di copertura dei costi previsionali 2012 per i servizi a domanda individuale debba rispettare i limiti di cui all’art.243 comma 2 lett. a) (minimo 36%), così come il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto venga coperto almeno a 80% secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo comma. O se, viceversa, le previsioni di cui all’art. 243 rilevano solo per la fase di rendicontazione ove si richiede la dimostrazione della copertura dei costi per i servizi sopra citati anche agli enti locali equiparati dalla normativa in materia a quelli in condizioni di deficitarietà strutturale.
Si ringrazia in anticipo per ogni utile indicazione che potrete al riguardo fornirci.
l'Ente non ha ancora deliberato alla data odierna il rendiconto di gestione per l’anno 2011 che, sulla base del termine previsto dall’ordinamento, doveva essere approvato entro il 30/04/2012. L’ultimo rendiconto approvato con relativa certificazione si riferisce all’esercizio finanziario 2010 dal quale si rileva la condizione di NON deficitarietà strutturale tale che questo Ente non è annoverabile tra quelli di cui all’art. 242 comma 1.
Parimenti, non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2012 il cui termine per l’approvazione finale, come è noto, è differito al 30 giugno 2012.
Ciò premesso, con riferimento agli articoli 172 comma 1 lett. e) e 243 comma 6 lett. b) del D.lgs. 267/2000, si richiede un vostro parere circa la connessione delle due previsioni legislative avuto riguardo alla deliberazione di approvazione dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da allegare al Bilancio di previsione 2012. Se, cioè, in altri termini, stante la provvisoria assimilazione di questo ente a quella di ente strutturalmente deficitario fino all’intervenuta approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2011, il tasso di copertura dei costi previsionali 2012 per i servizi a domanda individuale debba rispettare i limiti di cui all’art.243 comma 2 lett. a) (minimo 36%), così come il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto venga coperto almeno a 80% secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo comma. O se, viceversa, le previsioni di cui all’art. 243 rilevano solo per la fase di rendicontazione ove si richiede la dimostrazione della copertura dei costi per i servizi sopra citati anche agli enti locali equiparati dalla normativa in materia a quelli in condizioni di deficitarietà strutturale.
Si ringrazia in anticipo per ogni utile indicazione che potrete al riguardo fornirci.
gasparealesi@gmail.com- Messaggi : 136
Data d'iscrizione : 14.12.11
Tasso
Poiche' l'ente, pur non essendolo, non ha approvato nei termini il rendiconto di gestione fino alla sua approvazione e' da considerarsi strutturalmente deficitario conseguendone che rientra nelle limitazioni del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale.
Per cui se approva il bilancio 2012 deve riferirsi al rendiconto 2010 poiche' e' accidentale che i termini del bilancio siano successivo a quello del rendiconto .
Il rendiconto a cui riferirsi e' comunque il 2010
Per cui se approva il bilancio 2012 deve riferirsi al rendiconto 2010 poiche' e' accidentale che i termini del bilancio siano successivo a quello del rendiconto .
Il rendiconto a cui riferirsi e' comunque il 2010
Re: tassi di copertura in percentuale costo di gestione servizi a domanda individuale
Paolo Gros ha scritto:Poiche' l'ente, pur non essendolo, non ha approvato nei termini il rendiconto di gestione fino alla sua approvazione e' da considerarsi strutturalmente deficitario conseguendone che rientra nelle limitazioni del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale.
Per cui se approva il bilancio 2012 deve riferirsi al rendiconto 2010 poiche' e' accidentale che i termini del bilancio siano successivo a quello del rendiconto .
Il rendiconto a cui riferirsi e' comunque il 2010
ti ringrazio per la tempestività della risposta dalla quale deduco però che se da un lato si condivide la temporanea equiparazione agli enti strutturalmente deficitari, dall'altro, tale condizione in atto al momento di dover approvare un atto con il quale si stabilisce il tasso di copertura complessivo dei costi dei servizi a d.i., non rileva solo semplicemente per il differimento ope legis dei termini di approvazione del bilancio di previsione. Prendo atto della valutazione esposto ma mi rimane comunque il dubbio , in parte smussato, forse, da una non convreta applicabilità delle disposizioni legislative di cui all'art. 243.comma 6 lettera b del d.lgs. 267/2000. Ci sarebbe da capire invece cosa ne pensano al riguardo alla Direzione centrale della FL.
grazie
gasparealesi@gmail.com- Messaggi : 136
Data d'iscrizione : 14.12.11
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