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http://www.irpef.info/La ruralita' ai fini Ici , bella confusione.
La ruralita' ai fini Ici , bella confusione.
Nonostante le plurime sentenze di Cassazione che limita la ruralita’ ai fini Ici ai soli A6 e D10 , le commissioni tributarie, la prassi e la dottrina vanno esattamente in senso opposto.
La CTP di Treviso con sentenza 26/07/2010 n.84/03/10 ribadisce infatti che la ruralita’ spetta a prescindere dalla categoria catastale rifacendosi ai requisiti oggettivi e soggettivi del DL 557/1993.
Nel concreto e nella massima confusione possibile :
- E’ il contribuente che con il Docfa indica la categoria piu’ pertinente
- Nessuna norma prevede una categoria specifica per gli immobili rurali
- La categoria A6 E’ in completo disuso e soppressa di fatto dai catasti
- In presenza dei requisiti del DL 557/93 art.9 il fabbricato “rurale” non genera un presupposto autonomo per l’applicazione dell’Ici che resta assorbita dal reddito domenicale.
In tutta sincerita’ condivido la dottrina anche perche’ un edificio abitativo rurale che soddisfa i requisiti del DL 557/93 perche’ mai dovrebbe essere comunque di fattura scadente per rientrare in una categoria desueta come l’A ?
Si puo’ fare l’agricoltore ed abitare in una A2 o perche’ no in una A7.
Per il responsabile del tributo e’ un gran bel problema in quanto se si sanziona un contribuente che indica una A2 come rurale dimostrandone i requisiti del DL ed il contribuente ricorre , prescindendo cio’ che ha sentenziato la Cassazione le CTP riconoscono la ruralita’ e quindi che facciamo…..per ogni singolo caso andiamo fino in Cassazione ?????
Personalmente ritengo la prassi e la dottrina decisamente sensate anche perche’ il soggetto deve dimostrare al soggetto attivo di imposta ( Comune) di avere i requisiti di ruralita’ e non al catasto che iscrivendo l’abitazione in A 6 autonomamente determina l’assorbimento nel domenicale e l’esenzione in caso di comuni montani.
Credo che in questa massima confusione che nel tempo e’ andata sempre piu’ accrescendosi , tutti parlino e scrivano bene ma e’ a noi decidere e sottoscrivere oppure no un avviso di accertamento che contetsi o meno la ruralita’ e tutto sommato non resta che applicare il “buon senso” …se ancora ve ne e’.
La CTP di Treviso con sentenza 26/07/2010 n.84/03/10 ribadisce infatti che la ruralita’ spetta a prescindere dalla categoria catastale rifacendosi ai requisiti oggettivi e soggettivi del DL 557/1993.
Nel concreto e nella massima confusione possibile :
- E’ il contribuente che con il Docfa indica la categoria piu’ pertinente
- Nessuna norma prevede una categoria specifica per gli immobili rurali
- La categoria A6 E’ in completo disuso e soppressa di fatto dai catasti
- In presenza dei requisiti del DL 557/93 art.9 il fabbricato “rurale” non genera un presupposto autonomo per l’applicazione dell’Ici che resta assorbita dal reddito domenicale.
In tutta sincerita’ condivido la dottrina anche perche’ un edificio abitativo rurale che soddisfa i requisiti del DL 557/93 perche’ mai dovrebbe essere comunque di fattura scadente per rientrare in una categoria desueta come l’A ?
Si puo’ fare l’agricoltore ed abitare in una A2 o perche’ no in una A7.
Per il responsabile del tributo e’ un gran bel problema in quanto se si sanziona un contribuente che indica una A2 come rurale dimostrandone i requisiti del DL ed il contribuente ricorre , prescindendo cio’ che ha sentenziato la Cassazione le CTP riconoscono la ruralita’ e quindi che facciamo…..per ogni singolo caso andiamo fino in Cassazione ?????
Personalmente ritengo la prassi e la dottrina decisamente sensate anche perche’ il soggetto deve dimostrare al soggetto attivo di imposta ( Comune) di avere i requisiti di ruralita’ e non al catasto che iscrivendo l’abitazione in A 6 autonomamente determina l’assorbimento nel domenicale e l’esenzione in caso di comuni montani.
Credo che in questa massima confusione che nel tempo e’ andata sempre piu’ accrescendosi , tutti parlino e scrivano bene ma e’ a noi decidere e sottoscrivere oppure no un avviso di accertamento che contetsi o meno la ruralita’ e tutto sommato non resta che applicare il “buon senso” …se ancora ve ne e’.
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