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rilevatori esterni censimento e anagrafe della prestazioni
i rilevatori esterni del censimento vanno comunicati sul sito perlapa?
Chiara S.- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 09.03.12
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONE PERLA PA
I RIVELATORI ESTERNI UTILIZZATI PER IL CENSIMENTO NON DEVONO ESSERE DICHIARATI ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, IN QUANTO TRATTASI DI SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA, NON ESERCNTI ALCUNA ATTIVITA' ECONOMICA E RISULTANO RETRIBUITI PER IL TRAMITE DEI COMUNI DALL'ISTAT.
Di seguito si specificano le diverse categorie di incarichi :
1. Per “incarichi di studio” si intendono le attività concernenti indagini, esami ed analisi su un particolare oggetto o problema di interesse per l’Ente e che hanno come obiettivo la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Per “incarichi di ricerca” si intendono le attività di approfondimento su determinate materie con la proposta di risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Comune.
3. Per “incarichi di consulenza” si intendono le attività di valutazione su specifiche questioni indicate dall’Ente, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di pareri.
4. Per “incarichi di collaborazione” si intendono le attività di supporto o di cooperazione con Uffici o Settori del Comune per il raggiungimento di obiettivi specifici.
5. Per “collaborazioni coordinate e continuative” si intendono le attività svolte in maniera non saltuaria e finalizzate al raggiungimento di scopi predeterminati. Tali attività consistono in prestazioni d’opera personale, di natura intrinsecamente artistica o professionale, svolte senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di
subordinazione. Le collaborazioni devono essere coordinate con le esigenze organizzative della struttura comunale, con il potere di verifica da parte del Comune della rispondenza delle prestazioni ai propri obiettivi.
6. Per “prestazioni occasionali” si intendono quelle di collaborazione occasionale, non aventi i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.
Gli incarichi, come sopra indicati e conferiti mediante un contratto di lavoro autonomo, sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere gestionale dell’Ente, non comportano osservanza di un orario di lavoro né inserimento nella struttura organizzativa comunale e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
Gli incarichi esclusi dalla disciplina di cui all’oggetto per i quali sono vigenti specifiche disposizioni normative risultano essere i seguenti:
a) gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività tecnico-amministrative a questi connessi, finalizzati all’esecuzione di lavori pubblici;
b) gli incarichi per la redazione di strumenti generali ed attuativi in materia di pianificazione urbanistica;
c) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune;
d) gli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
e) gli incarichi per attività di formazione del personale.
f) le nomine dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorsi e selezioni, nonché gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione.
CORDIALI SALUTI
Di seguito si specificano le diverse categorie di incarichi :
1. Per “incarichi di studio” si intendono le attività concernenti indagini, esami ed analisi su un particolare oggetto o problema di interesse per l’Ente e che hanno come obiettivo la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Per “incarichi di ricerca” si intendono le attività di approfondimento su determinate materie con la proposta di risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Comune.
3. Per “incarichi di consulenza” si intendono le attività di valutazione su specifiche questioni indicate dall’Ente, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di pareri.
4. Per “incarichi di collaborazione” si intendono le attività di supporto o di cooperazione con Uffici o Settori del Comune per il raggiungimento di obiettivi specifici.
5. Per “collaborazioni coordinate e continuative” si intendono le attività svolte in maniera non saltuaria e finalizzate al raggiungimento di scopi predeterminati. Tali attività consistono in prestazioni d’opera personale, di natura intrinsecamente artistica o professionale, svolte senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di
subordinazione. Le collaborazioni devono essere coordinate con le esigenze organizzative della struttura comunale, con il potere di verifica da parte del Comune della rispondenza delle prestazioni ai propri obiettivi.
6. Per “prestazioni occasionali” si intendono quelle di collaborazione occasionale, non aventi i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.
Gli incarichi, come sopra indicati e conferiti mediante un contratto di lavoro autonomo, sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere gestionale dell’Ente, non comportano osservanza di un orario di lavoro né inserimento nella struttura organizzativa comunale e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
Gli incarichi esclusi dalla disciplina di cui all’oggetto per i quali sono vigenti specifiche disposizioni normative risultano essere i seguenti:
a) gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività tecnico-amministrative a questi connessi, finalizzati all’esecuzione di lavori pubblici;
b) gli incarichi per la redazione di strumenti generali ed attuativi in materia di pianificazione urbanistica;
c) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune;
d) gli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
e) gli incarichi per attività di formazione del personale.
f) le nomine dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorsi e selezioni, nonché gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione.
CORDIALI SALUTI
marco pastore- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 10.08.11
Re: rilevatori esterni censimento e anagrafe della prestazioni
marco pastore ha scritto:I RIVELATORI ESTERNI UTILIZZATI PER IL CENSIMENTO NON DEVONO ESSERE DICHIARATI ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, IN QUANTO TRATTASI DI SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA, NON ESERCNTI ALCUNA ATTIVITA' ECONOMICA E RISULTANO RETRIBUITI PER IL TRAMITE DEI COMUNI DALL'ISTAT.
Di seguito si specificano le diverse categorie di incarichi :
1. Per “incarichi di studio” si intendono le attività concernenti indagini, esami ed analisi su un particolare oggetto o problema di interesse per l’Ente e che hanno come obiettivo la consegna di una relazione scritta finale, nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
2. Per “incarichi di ricerca” si intendono le attività di approfondimento su determinate materie con la proposta di risultati e soluzioni, le quali presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del Comune.
3. Per “incarichi di consulenza” si intendono le attività di valutazione su specifiche questioni indicate dall’Ente, svolte da parte di esperti e finalizzate al rilascio di pareri.
4. Per “incarichi di collaborazione” si intendono le attività di supporto o di cooperazione con Uffici o Settori del Comune per il raggiungimento di obiettivi specifici.
5. Per “collaborazioni coordinate e continuative” si intendono le attività svolte in maniera non saltuaria e finalizzate al raggiungimento di scopi predeterminati. Tali attività consistono in prestazioni d’opera personale, di natura intrinsecamente artistica o professionale, svolte senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di
subordinazione. Le collaborazioni devono essere coordinate con le esigenze organizzative della struttura comunale, con il potere di verifica da parte del Comune della rispondenza delle prestazioni ai propri obiettivi.
6. Per “prestazioni occasionali” si intendono quelle di collaborazione occasionale, non aventi i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità, senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.
Gli incarichi, come sopra indicati e conferiti mediante un contratto di lavoro autonomo, sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere gestionale dell’Ente, non comportano osservanza di un orario di lavoro né inserimento nella struttura organizzativa comunale e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
Gli incarichi esclusi dalla disciplina di cui all’oggetto per i quali sono vigenti specifiche disposizioni normative risultano essere i seguenti:
a) gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché gli incarichi per attività tecnico-amministrative a questi connessi, finalizzati all’esecuzione di lavori pubblici;
b) gli incarichi per la redazione di strumenti generali ed attuativi in materia di pianificazione urbanistica;
c) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune;
d) gli incarichi per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
e) gli incarichi per attività di formazione del personale.
f) le nomine dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorsi e selezioni, nonché gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione.
CORDIALI SALUTI
Quindi gli incarichi da a) ad f) non vanno inseriti in anagrafe delle prestazioni?
lucamarrapodi- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 30.12.10
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