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Si al taglio revisori, oltre Lombardia e Toscana anche Emilia Romagna

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Si al taglio revisori, oltre Lombardia e Toscana anche Emilia Romagna Empty Si al taglio revisori, oltre Lombardia e Toscana anche Emilia Romagna

Messaggio  Paolo Gros Ven 1 Apr 2011 - 10:55

Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia - Romagna
Deliberazione n. 6/2011/PAR

La Corte emiliana conferma quanto gia' deliberato da Toscana e Lombardia.


"La riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi “gli organi collegiali comunque denominati” i cui compensi siano a carico dell’Ente locale, e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.
Oltre a stabilire il taglio automatico del 10%, il comma in esame prevede che i suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti."
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Lun 9 Mag 2011 - 3:19

.......anche sardegna 31 2011

1. L’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma…”.
La disposizione trova pacificamente applicazione alle Province e ai Comuni, enti inclusi nell’elenco delle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, e non compresi tra quelli (Regioni, Province autonome ed Enti del Servizio sanitario nazionale) espressamente esclusi dall’applicazione “in via diretta” delle disposizioni di cui al citato art. 6 del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 6.
Alla luce delle finalità di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, perseguite dal legislatore con la normativa in esame, e del tenore letterale della norma, dal quale emerge la volontà di introdurre un meccanismo generalizzato ed automatico di riduzione dei compensi precedentemente erogati, la disposizione in oggetto non può che essere interpretata con riferimento a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle Amministrazioni ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo senza alcuna eccezione. Il meccanismo di riduzione deve, pertanto, trovare applicazione anche ai compensi da corrispondere agli organi di revisione degli enti locali, in quanto è intento del legislatore contenere tutti costi degli apparati amministrativi che, come quelli in oggetto, vadano a gravare sul bilancio degli enti stessi (in senso conforme si veda Sezione controllo Campania, 22 febbraio 2011, n. 173; Sezione controllo Lombardia, 25 gennaio 2011, n. 13; Sezione controllo Toscana, 9 dicembre 2010, n. 204).
Non assume rilievo ai fini dell’applicabilità della prevista decurtazione la circostanza che l’Ente locale abbia scelto, all’atto della nomina del revisore attualmente in carica, di non corrispondere le maggiorazioni previste dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005.
Il Comune per determinare il compenso da corrispondere al nuovo revisore non potrà automaticamente applicare le procedure di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, ma dovrà attenersi alle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e ridurre i relativi emolumenti del 10% rispetto agli importi effettivamente risultanti alla data del 30 aprile 2010.
D E L I B E R A
Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.
O R D I N A
che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Santu Lussurgiu, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 3 maggio 2011.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Lucia d’Ambrosio) (Anna Maria Carbone Prosperetti)
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Messaggio  francodan Mar 7 Giu 2011 - 5:19

con parere 60 2011 anche il piemonte che ha invece escluso l'applicabilità agli amministratori dei comuni

L’art. 6 comma 3, primo periodo del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.” Tale norma, sulla scorta di diversi pareri delle Sezioni regionali di questa Corte, va ritenuta applicabile anche agli enti locali (cfr. Sez. reg. controllo Toscana n. 204 del 29 dicembre 2010, Sez. Lombardia n. 1072 del 23 dicembre 2010 e n. 13 del 25 gennaio 2011, Sez. Campania n. 173 del 22 febbraio 2011, Sez. Emilia Romagna n. 18 del 7 aprile 2011). Dette pronunce, peraltro, hanno riguardato i revisori degli enti locali o gli organismi di valutazione e, comunque, non hanno affrontato specificamente la questione dell’applicabilità della norma in parola agli amministratori locali, così come definiti e disciplinati negli artt. 77 e ss. TUEL. Rientrano fra questi il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, cui fa riferimento la richiesta di parere.
Per questi ultimi la relativa indennità di funzione trova previsione nell’art. 82 TUEL, norma che, a sua volta, viene espressamente considerata nell’art. 5, commi 6 e 7 del D.L. n. 78/2010. Infatti, il comma 6 modifica il citato art. 82 comma 2 rimodulando i limiti al gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali e provinciali, mentre il comma 7 prescrive la diminuzione dell’indennità spettante agli altri amministratori locali, da effettuarsi, peraltro, tramite il previsto decreto del ministro dell’interno.
Quanto ai rapporti tra l’art. 5, commi 6 e 7 e l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, va osservato che solo il primo concerne specificatamente le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali. Riguardo alla diminuzione del loro ammontare la legge richiama espressamente il quadro normativo contenuto nel TUEL e, in particolare, la procedura che prevede per la determinazione di tali emolumenti un apposito decreto del Ministro dell’Interno.
Il secondo si riferisce, in termini generali, alle indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni o alle altre utilità comunque denominate che risultino corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della L. n. 196/2009 ai componenti degli organi di indirizzo, controllo e amministrazione (cfr., per analoghe conclusioni, Sez. controllo Toscana par. n. 25 del 6 aprile 2011).
In conclusione, il citato art. 5, comma 7, costituisce evidentemente norma speciale sull’indennità degli amministratori locali, rispetto alla disciplina generale di cui al successivo art. 6, comma 3, e, come tale, l’unica, tra le due richiamate, applicabile a costoro.
P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 26 maggio 2011.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI

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