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Azienda agricola

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Messaggio  rag001 Ven 15 Giu 2012 - 6:08

Premesso che il comune è situato in territorio montano un contribuente mi prospetta la seguente situazione:
Il contribuente è imprenditore agricolo e con contratti di fitto e contratti di comodato gratuito utilizza terreni,fabbricati (ove ha anche fissato la propria residenza), depositi di proprietà della mamma e del nonno e una struttura agruturistica del fratello. Relativamente all'IMU come si deve comportare tenendo anche conto che l'imprenditore agricolo dimora, per motivi di studio, in un altro Comune?
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 15 Giu 2012 - 10:40

rag001 ha scritto:Premesso che il comune è situato in territorio montano un contribuente mi prospetta la seguente situazione:
Il contribuente è imprenditore agricolo e con contratti di fitto e contratti di comodato gratuito utilizza terreni,fabbricati (ove ha anche fissato la propria residenza), depositi di proprietà della mamma e del nonno e una struttura agruturistica del fratello. Relativamente all'IMU come si deve comportare tenendo anche conto che l'imprenditore agricolo dimora, per motivi di studio, in un altro Comune?

- la casa di abitazione è come una qualsiasi altra civile abitazione e quindi nulla conta il contratto d'affitto "agrario" in quanto soggetto passivo imu è il proprietario con aliquota 7,6 senza detrazioni

- si evidenzia che la forma di contratto agrario valido è da intendersi il contratto d'affitto oneroso

- tutte le altre strutture, compreso l'agriturismo, se comprese nel contratto d'affitto oneroso sono esenti in quanto strumentali all'attività agricola del conduttore in possesso dei requisiti di ruralità

- Il comodato, pur non potendosi escutere in maniera assoluta, è comunque un titolo che pone molti problemi: innanzitutto la L. 203/82 (norme sui contratti agrari) prevede espressamente l’affitto come unico titolo oneroso di utilizzo. Sia per ici che per imu si ritiene quindi che ai fini della conduzione si debba fare riferimento al contratto di affitto registrato, come per altro anche ai fini delle dichiarazioni Pac il titolo di affitto è da preferire al titolo di comodato.

E’ pertanto consigliabile, per le ragioni sopra esposte, di trasformare eventuali contratti di comodato in affitto
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Messaggio  rag001 Ven 15 Giu 2012 - 11:15

Posso disciplinare con il regolamento l'esenzione dei fabbrcati rurali ad uso strumentale essendo il Comune in territorio montano?
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 15 Giu 2012 - 13:04

rag001 ha scritto:Posso disciplinare con il regolamento l'esenzione dei fabbrcati rurali ad uso strumentale essendo il Comune in territorio montano?

no

l'esenzione nei comuni montani e parzialmente montani ISTAT è stabilita per legge

ed anche i requisiti oggettivi e soggettivi di ruralità, che poi sono i seguenti :

E’ stato definitivamente chiarito, anche dalla Circolare MEF 3/DF del 18 maggio 2012, che “Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93” come aveva affermato anche l'AGENZIA DEL TERRITORIO con nota del 26/02/2010 alle organizzazioni di categoria.

Tale tesi ed interpretazione, da sempre ritenuta prevalente dal sottoscritto, va nella logica direzione di ritenere che la classificazione di un immobile in cat. D/10 non è altro che la classificazione in una categoria catastale, che dovrà quindi essere “appropriata”.

Si evidenzia inoltre che vanno classificati in categoria D/10 i Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole,
nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.

E’ quindi evidente che la categoria D/10 deve essere utilizzata solamente per casi particolari e tutte quelle strutture agricole di piccole dimensioni per ricovero attrezzi, stalle, magazzini ecc. appartengono più propriamente alle categoria catastali C/2 e C/6 ed un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria “A”, non può essere considerato strumentale, ma comunque abitativo, e quindi soggetto all’imposta.

Pertanto sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di
collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

REQUISITO SOGGETTIVO :

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Coltivatore Diretto Iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)

Tale interpretazione trova riscontro anche nell' Allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L’AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.

dove il richiedente è tenuto, tra l'altro, a dichiarare :

- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo presso la Camera di Commercio di al n.
- di essere titolare di partita IVA n. ___________________________
- che i fabbricati strumentali all’attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

si evidenzia inoltre, per completezza d'informazione, che :

imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 c.c. è colui :

- chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse
- chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura)
- chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173)
- chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 n. 226 modificato dal d.lgs. 26\05\2004 n. 154)

il comma 4, art.1 del D.Lgs n. 99/2004 stabilisce che :

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo (Art. 1. Imprenditore agricolo professionale) . All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
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Messaggio  gigibazz Sab 16 Giu 2012 - 2:19

lucio_imu ha scritto:
............
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di
collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

REQUISITO SOGGETTIVO :

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Coltivatore Diretto Iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)


Quindi giusto per riepilogare (e chiarire) un fabbricato strumentale all'attività agricola deve essere UTILIZZATO da uno che ha i REQUISITI SOGGETTIVI di cui sopra!

prima domanda: e il pensionato agricolo che continua a coltivare il fondo ?
seconda domanda: qualora il soggetto passivo non coincida con l'utilizzatore è NECESSARIO un contratto d'affitto oneroso ?

Alcuni commercialisti hanno affermato che il contratto di affitto non è necessario

gigibazz

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Messaggio  Lucio Guerra Sab 16 Giu 2012 - 2:31

gigibazz ha scritto:
lucio_imu ha scritto:
............
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di
collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

REQUISITO SOGGETTIVO :

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Coltivatore Diretto Iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)


Quindi giusto per riepilogare (e chiarire) un fabbricato strumentale all'attività agricola deve essere UTILIZZATO da uno che ha i REQUISITI SOGGETTIVI di cui sopra!

prima domanda: e il pensionato agricolo che continua a coltivare il fondo ?
seconda domanda: qualora il soggetto passivo non coincida con l'utilizzatore è NECESSARIO un contratto d'affitto oneroso ?

Alcuni commercialisti hanno affermato che il contratto di affitto non è necessario

anche il pensionato agricolo deve esercitare una attività imprenditoriale, quindi :

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola
- Coltivatore Diretto Iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)

CONTRATTI AGRARI Legge n. 203/82 e MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PER FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA

il titolo di comodato è un titolo pienamente valido ed efficace solo a condizione che abbia data certa.

La data certa si acquisisce con la registrazione all’agenzia delle Entrate.

Il comodato, pur non potendosi escutere in maniera assoluta, è comunque un titolo che pone molti problemi: innanzitutto la L. 203/82 (norme sui contratti agrari) prevede espressamente l’affitto come unico titolo oneroso di utilizzo. Sia per ici che per imu si ritiene quindi che ai fini della conduzione si debba fare riferimento al contratto di affitto registrato, come per altro anche ai fini delle dichiarazioni Pac il titolo di affitto è da preferire al titolo di comodato.

E’ pertanto consigliabile, per le ragioni sopra esposte, di trasformare eventuali contratti di comodato in affitto

Qualora l'ufficio tributi comunale ritenga che il contratto di comodato gratuito (pertanto a titolo non oneroso) possa essere ritenuto cmq contratto agrario valido, il C/2 o il C/6, oppure altra categoria catastale (pertanto non esclusivamente i D/10), utilizzati quali fabbricati strumentali all'attività agricola da soggetto in possesso dei requisiti di ruralità, sono esenti nei comuni montani o parzialmente montani ISTAT, e soggetti invece all'imposta 0,20 per cento nei comuni che non rientrato tra questi.

Tenuto conto infine che fino a quando il coltivatore diretto utilizza il fabbricato a supporto dell'attività agricola è di fatto incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento per altro scopo da parte di altri, si ritiene possibile sia il versamento dell'intera imposta da parte del conduttore oppure versamento dell'imposta da parte dei rispettivi comproprietari, qualora gli stessi, in accordo con il conduttore, ritengano operare in tal senso, non cambiando di fatto la sostanza per il comune, al quale spetta l'intero importo, che vedrà cmq versata l'intera imposta
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Messaggio  JACOPO79 Sab 16 Giu 2012 - 3:58

Mi riaggancio al posto sulle aziende agricolo e chiedo un confronto su questa situazione postami da un contribuente e suffragata dalle associazioni di categoria agricole.
Comune collinare con terreni agricoli esenti
Tutti gli immobili sono di proprietà della mamma non coltivatrice, compresa la casa di abitazione; figlia CD (titolare di azienda agricola biologica) e papà CD coaudivante.
La figlia è titolare di contratti di affitto registrati sugli immobili C2/C7 e per i terreni coltivati (tra cui una piccola area fabbricabile). Gli immobili C2 C7 sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Come bisogna comportarsi?
Abitazione principale aliquota 4
Immobili C2 C7 aliquota 2 (strumentali) o aliquota agevolata pertinenze?
Area fabbricabile o terreno agricolo - esente?
Grazie per la collaborazione
jacob



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Messaggio  Lucio Guerra Sab 16 Giu 2012 - 4:28

JACOPO79 ha scritto:Mi riaggancio al posto sulle aziende agricolo e chiedo un confronto su questa situazione postami da un contribuente e suffragata dalle associazioni di categoria agricole.
Comune collinare con terreni agricoli esenti
Tutti gli immobili sono di proprietà della mamma non coltivatrice, compresa la casa di abitazione; figlia CD (titolare di azienda agricola biologica) e papà CD coaudivante.
La figlia è titolare di contratti di affitto registrati sugli immobili C2/C7 e per i terreni coltivati (tra cui una piccola area fabbricabile). Gli immobili C2 C7 sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Come bisogna comportarsi?
Abitazione principale aliquota 4
Immobili C2 C7 aliquota 2 (strumentali) o aliquota agevolata pertinenze?
Area fabbricabile o terreno agricolo - esente?
Grazie per la collaborazione
jacob


il comune non è anche montano o parzialmente da elenco ISTAT ?

se non presente in elenco

- abitazione aliquota 4 se vi risiede e dimora anche la mamma proprietaria - se invece vi risiede solo la figlia e papà, non proprietari, aliquota 7,6

- immobili C/2 e C/7 se compresi nel contratto agrario sono strumentali all'attività con aliquota 2

- i terreni agricoli e le aree edificabili per le quali può operare, su richiesta e dimostrazione permanenza utilizzazione agricola, la finzione giuridica, esenzione comuni montani o collinari circolare 9/93
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Messaggio  paccotto Sab 16 Giu 2012 - 6:33

no

l'esenzione nei comuni montani e parzialmente montani ISTAT è stabilita per legge...............

Quindi se il Comune è montano i fabbricati rurali strumentali sono esenti?

paccotto

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Messaggio  Lucio Guerra Sab 16 Giu 2012 - 7:38

paccotto ha scritto:no

l'esenzione nei comuni montani e parzialmente montani ISTAT è stabilita per legge...............

Quindi se il Comune è montano i fabbricati rurali strumentali sono esenti?


Art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (elenco scaricabile da qui http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551)
Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni”;
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