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2 partecipanti
nucleo di valutazione
Nel mio ente si sta dando l'incarico a due dipendenti di pubblica amministrazione (già ottenuto nulla osta enti di appartenenza) per far parte del nucleo di valutazione.
Uno di essi è già incaricato della stessa cosa presso altri enti superando il compenso di euro 5.000,00.
Nessuno dei due è titolare di partita iva.
Essendo il nucleo di valutazione obbligatorio per legge, dal punto di vista fiscale come deve essere inteso l'incarico?
Occasionale o assimilato a lavoro dipendente o altro?
Grazie
Uno di essi è già incaricato della stessa cosa presso altri enti superando il compenso di euro 5.000,00.
Nessuno dei due è titolare di partita iva.
Essendo il nucleo di valutazione obbligatorio per legge, dal punto di vista fiscale come deve essere inteso l'incarico?
Occasionale o assimilato a lavoro dipendente o altro?
Grazie
annam- Messaggi : 441
Data d'iscrizione : 26.10.10
Nucleo di valutazione
Il nucleo deve essere indipendente , ci mancherebbe che gli appartenenti fossero in una posizione non autonoma e di subordine come lavoro dipendente.
I soggetti , pubblici dipendenti, non possono essere pagati come lavoro occasionale che superi o meno i 5.000 €, in quanto detto incarico dura parecchio e non e' certo "occasionale".
Si iscrivessero alla gestione separata Inps come co.co.co ( e ci pagassero anche le tasse che tutto sommato non guasta ).
I soggetti , pubblici dipendenti, non possono essere pagati come lavoro occasionale che superi o meno i 5.000 €, in quanto detto incarico dura parecchio e non e' certo "occasionale".
Si iscrivessero alla gestione separata Inps come co.co.co ( e ci pagassero anche le tasse che tutto sommato non guasta ).
nucleo di valutazione
perchè co.co.co.? non è più una collaborazione occasionale con iscrizione alla gestione separata ma oltre i 5.000,00 euro , sempre che la soglia non l'abbiamo già consumata presso altri enti?
annam- Messaggi : 441
Data d'iscrizione : 26.10.10
Nucleo
...ma ti pare che un incarico triennale o anche piu' sia "occasionale".
l'occasionalita' di un incarico e' semel in anno e per questo gode di un trattamento fiscale di favore .
il significato di occasionale, riferito alle attività di lavoro autonomo previste dall’articolo 81, comma 1, lettere i) e l) del Tuir, traduce i caratteri della contingenza, della eventualità e della secondarietà (Cassazione, sentenza 1052 del 20 giugno 1988)
La prestazione di lavoro autonomo occasionale è soggetta ad alcune limitazioni di natura oggettiva, le quali sono rappresentate dal carattere temporale di tale prestazione, che richiede una durata del rapporto che non deve essere superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, e dal trattamento economico che prevede un compenso massimo di Euro 5.000 per la medesima prestazione.
Si ritiene che i trenta giorni siano da considerare nell’anno solare, coincidente con l’anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) e con uno stesso committente.
La normativa in vigore non richiede alcuna forma di contratto tra il collaboratore occasionale ed il committente. Anche se il rapporto è di breve durata, si consiglia la stipula di un contratto in forma scritta che contenga gli elementi essenziali del contratto medesimo, specificandone la durata.
Per i soggetti che svolgono attività di lavoro occasionale è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, utilizzando l’apposito modello, a condizione che i compensi derivanti da tale attività siano superiori a Euro 5.000. Quindi il rapporto previdenziale tra i lavoratori occasionali e l’Inps sorge al superamento del compenso di Euro 5.000 nel corso dell’anno e, di conseguenza, il contributo previdenziale deve essere calcolato con applicazione delle aliquote previste sulla parte eccedente tale importo.
l'occasionalita' di un incarico e' semel in anno e per questo gode di un trattamento fiscale di favore .
il significato di occasionale, riferito alle attività di lavoro autonomo previste dall’articolo 81, comma 1, lettere i) e l) del Tuir, traduce i caratteri della contingenza, della eventualità e della secondarietà (Cassazione, sentenza 1052 del 20 giugno 1988)
La prestazione di lavoro autonomo occasionale è soggetta ad alcune limitazioni di natura oggettiva, le quali sono rappresentate dal carattere temporale di tale prestazione, che richiede una durata del rapporto che non deve essere superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, e dal trattamento economico che prevede un compenso massimo di Euro 5.000 per la medesima prestazione.
Si ritiene che i trenta giorni siano da considerare nell’anno solare, coincidente con l’anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) e con uno stesso committente.
La normativa in vigore non richiede alcuna forma di contratto tra il collaboratore occasionale ed il committente. Anche se il rapporto è di breve durata, si consiglia la stipula di un contratto in forma scritta che contenga gli elementi essenziali del contratto medesimo, specificandone la durata.
Per i soggetti che svolgono attività di lavoro occasionale è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, utilizzando l’apposito modello, a condizione che i compensi derivanti da tale attività siano superiori a Euro 5.000. Quindi il rapporto previdenziale tra i lavoratori occasionali e l’Inps sorge al superamento del compenso di Euro 5.000 nel corso dell’anno e, di conseguenza, il contributo previdenziale deve essere calcolato con applicazione delle aliquote previste sulla parte eccedente tale importo.
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