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http://www.irpef.info/Galleggiamento segretari e sedi convenzionate
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Galleggiamento segretari e sedi convenzionate
Un comune facente parte di una sede di segreteria convenzionata, aderisce, con altri comuni estranei al patto convenzionale, ad una delle forme associative disciplinate dagli artt. da 30 a 35 del D.Lgs. n. 267/2000, nell’ambito della quale presta servizio - in qualità di dirigente assunto ai sensi dell’art. 110 del TUEL - un dipendente del comune convenzionato, collocato, per l’occasione, in aspettativa non retribuita.
Il dirigente in questione percepisce una retribuzione di posizione più elevata di quella erogata al segretario comunale della convenzione.
È applicabile in questo caso il meccanismo del c.d. galleggiamento?
Risposta:
In caso di convenzione, l’istituto del galleggiamento può essere applicato esclusivamente qualora il funzionario, ovvero il dirigente, che percepisce una retribuzione di posizione maggiore di quella erogata al segretario della medesima convenzione, sia in servizio presso uno dei comuni che hanno sottoscritto il patto convenzionale.
A tal fine, infatti, per “convenzione” deve intendersi esclusivamente quella disciplinata dall’art. 10 del d.P.R. n. 465/1997 e dall’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, escludendosi, pertanto, qualsiasi altra forma associativa richiamata, in particolare, dall’art. 30 e seguenti del TUEL.
Fonte : segretarientilocali.it
Il dirigente in questione percepisce una retribuzione di posizione più elevata di quella erogata al segretario comunale della convenzione.
È applicabile in questo caso il meccanismo del c.d. galleggiamento?
Risposta:
In caso di convenzione, l’istituto del galleggiamento può essere applicato esclusivamente qualora il funzionario, ovvero il dirigente, che percepisce una retribuzione di posizione maggiore di quella erogata al segretario della medesima convenzione, sia in servizio presso uno dei comuni che hanno sottoscritto il patto convenzionale.
A tal fine, infatti, per “convenzione” deve intendersi esclusivamente quella disciplinata dall’art. 10 del d.P.R. n. 465/1997 e dall’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, escludendosi, pertanto, qualsiasi altra forma associativa richiamata, in particolare, dall’art. 30 e seguenti del TUEL.
Fonte : segretarientilocali.it
Re: Galleggiamento segretari e sedi convenzionate
Dal sito ages e di interesse per molti comuni
Argomento:
Compensi per incarichi a scavalco.
Testo del quesito
Quali sono le corrette modalità di erogazione del compenso spettante al segretario che svolge un incarico a scavalco?
Risposta
L’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009 stabilisce che al segretario che svolge un incarico a scavalco “spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”.
Si ritiene che tale ultima locuzione debba essere riferita a quanto disposto dal provvedimento con cui viene conferito l’incarico.
Se, infatti, nell’atto di conferimento non sono specificati i giorni di accesso, ma è fatto riferimento generico a un periodo di tempo determinato (un mese, due settimane, sessanta giorni, ecc.) il compenso in argomento deve essere riconosciuto per intero per il medesimo periodo.
Qualora, al contrario, il provvedimento di attribuzione preveda espressamente le giornate in cui il segretario dovrà svolgere l’incarico (ad esempio, per due mesi con accessi bisettimanali), dovrà essere computato, per gli stessi fini, il periodo di servizio effettivo espletato.
Argomento:
Compensi per incarichi a scavalco.
Testo del quesito
Quali sono le corrette modalità di erogazione del compenso spettante al segretario che svolge un incarico a scavalco?
Risposta
L’accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009 stabilisce che al segretario che svolge un incarico a scavalco “spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico.”.
Si ritiene che tale ultima locuzione debba essere riferita a quanto disposto dal provvedimento con cui viene conferito l’incarico.
Se, infatti, nell’atto di conferimento non sono specificati i giorni di accesso, ma è fatto riferimento generico a un periodo di tempo determinato (un mese, due settimane, sessanta giorni, ecc.) il compenso in argomento deve essere riconosciuto per intero per il medesimo periodo.
Qualora, al contrario, il provvedimento di attribuzione preveda espressamente le giornate in cui il segretario dovrà svolgere l’incarico (ad esempio, per due mesi con accessi bisettimanali), dovrà essere computato, per gli stessi fini, il periodo di servizio effettivo espletato.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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