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Ferie non fruite segretario comunale
Il segretario comunale e provinciale, oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con questa amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, è anche titolare di un rapporto di servizio a tempo determinato, corrispondente alla durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo hanno nominato, ai quali spettano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 e dell’art. 99, del D.Lgs. n. 267/2000, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale con l’ente locale presso cui presta servizio.
Le ferie dei segretari comunali e provinciali, in linea con quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003, sono disciplinate dall’art. 20 del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Fermo stando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l’amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.”.
Tuttavia, il riferimento al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio all’atto della cessazione del rapporto di lavoro operato dalla citata disposizione negoziale, deve intendersi esclusivamente quale possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute non già al momento dell’interruzione del rapporto di servizio (che, come sopra rammentato, il segretario instaura con l’ente locale che lo ha nominato), bensì alla data dell’estinzione del rapporto di lavoro con questa .
Le ferie dei segretari comunali e provinciali, in linea con quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs. n. 66/2003, sono disciplinate dall’art. 20 del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. Fermo stando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, l’amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.”.
Tuttavia, il riferimento al pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio all’atto della cessazione del rapporto di lavoro operato dalla citata disposizione negoziale, deve intendersi esclusivamente quale possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute non già al momento dell’interruzione del rapporto di servizio (che, come sopra rammentato, il segretario instaura con l’ente locale che lo ha nominato), bensì alla data dell’estinzione del rapporto di lavoro con questa .
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