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Variazione Rendite catastali

3 partecipanti

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Variazione Rendite catastali  Empty Variazione Rendite catastali

Messaggio  Annamaria73 Lun 25 Giu 2012 - 4:59

Buongiorno. Un soggetto passivo ICI che il 21.02.2002 ha accatastato con procedura DOCFA 5 u.i. per le quali il 20.02.2003 l'Agenzia del Territorio ha rettificato le rendite in aumento. A seguito di tali variazioni abbiamo amesso un accertamento ICI anno 2004 notificandolo nel 2009. Il contribuente ha proposto ricorso in C.T. per mancata notifica della rendita catastale e lo stesso è stato vinto in quanto l'Agenzia del Territorio non ha saputo dimostrare l'avvenuta notifica. Sulla visura intanto viene riportato un protocollo ed una data della notifica.
Volevo chiedere, visto che vorremmo appelarci a tale sentenza, quale riferimento normativo prevede che l'art.74 l.342/2000 non vale per gli accatastamenti con procedura docfa.
Grazie e buona giornata

Annamaria73

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Variazione Rendite catastali  Empty docfa

Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Giu 2012 - 6:09

....quale riferimento normativo prevede che l'art.74 l.342/2000 non vale per gli accatastamenti con procedura docfa.
dalla lettura ed applicazione del primo comma dell'articolo 74 :
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati
nulla rileva la procedura Docfa poiche' il vero problema rimane la notificazione
Paolo Gros
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Variazione Rendite catastali  Empty riferimenti normativi

Messaggio  Annamaria73 Lun 25 Giu 2012 - 8:02

FORSE i riferimenti giusti con questi
CIRCOLARE 13 marzo 2001, n.4/FL;
circolare n. 207/E del 16 novembre 2000

Annamaria73

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Variazione Rendite catastali  Empty Re: Variazione Rendite catastali

Messaggio  Lucio Guerra Lun 25 Giu 2012 - 9:05

Ti consiglio di scaricare e leggere questa risoluzione

RISOLUZIONE N. 1/2007
PROT. n. 25585
ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio.
OGGETTO: Variazione delle rendite catastali a seguito di sentenze del giudice tributario – Efficacia temporale
DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici provinciali
RISOLUZIONI DELL’ENTE MODIFICATE: nessuna
Roma, 27 marzo 2007 Firmato:

.................Gli orientamenti giurisprudenziali

Come già accennato nella Circolare n. 11 del 2005, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15862 depositata il 28 luglio 2005, ha evidenziato che nell’ipotesi in cui “…la variazione dipenda da correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri…” non si rende applicabile “…il disposto di cui all’art. 5, comma 5. L. 504/92, secondo cui il valore catastale per l’ICI è quello vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione”.
Sempre con riferimento alle variazioni catastali, la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 6206 depositata il 22 marzo 2005 - dopo aver osservato in linea generale che l’annullamento dell’atto amministrativo pregiudizievole deve necessariamente implicare anche la caducazione degli effetti verificatisi medio tempore - ha precisato che l’efficacia della rendita catastale modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza.
Sul punto i giudici di legittimità hanno aggiunto che una diversa soluzione oltre che porsi in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela dei diritti, potrebbe entrare anche in conflitto con i principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e di riserva di legge (art. 23 Cost.) che presiedono alla disciplina del prelievo fiscale.
In estrema sintesi, tali indirizzi giurisprudenziali sembrano autorizzare, anche per quanto concerne le variazioni di rendita derivanti da sentenze del giudice tributario, il superamento della regola posta dall’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tendente a valorizzare, ai fini dell’efficacia degli atti catastali, la notifica dell’attribuzione o modificazione della rendita (sulla diversità tra efficacia e applicabilità si veda Cassazione, sentenza n. 20775 depositata il 26 ottobre 2005). Superamento che, invece, è stato ritenuto possibile nella peculiare ipotesi di variazioni di rendita conseguenti all’esercizio della potestà di autotutela, in relazione alle quali, come accennato, la richiamata Circolare n. 11/2005, ha ribadito che la nuova rendita esplica efficacia retroattiva, cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari.
L’indirizzo interpretativo appena delineato è stato confermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13069 del 1° giugno 2006, nella quale la Suprema Corte ha tra l’altro affermato che “…per effetto dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l’ammontare dell’Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario perché solo tale rendita è quella da considerare legittimamente risultante <in catasto> (ovverosia <messa in atti>) al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta a norma del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992”.
In tale occasione, la Suprema Corte, nel rimettere la questione di merito al giudice di secondo grado, ha ribadito “…la forza del generale principio secondo cui (Cass., Sez. I, 26 ottobre 1983, n. 6322) gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se (come indubitabile nella specie) a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento”.
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Variazione Rendite catastali  Empty Re: Variazione Rendite catastali

Messaggio  Lucio Guerra Lun 25 Giu 2012 - 9:26

questa è proprio specifica per il tuo caso

CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia

OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali

Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi

L’efficacia temporale delle variazioni catastali

Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.

Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.

penso che hai buone probabilità, buona fortuna
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