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scriittura privata
il segretario che autentica una scrittura privata, precisamente l'atto costitutivo di una associazione temporanea di scopo, deve farso pagare i diritti di segreteria
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
scrittura privata
Corte dei Conti - Sez. regionale di controllo per la Lombardia, parere 20 febbraio 2008, n. 9
Parere sull’applicabilità dei diritti di segreteria nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato, in base a quanto stabilito dall’art.107, co.3, lett. c) del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.)
PREMESS0
Il Sindaco del Comune di San Benedetto Po ha chiesto il parere della Sezione sull’applicabilità dei diritti di segreteria nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato, in base a quanto stabilito dall’art.107, co.3, lett. c) del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).
Nel contesto del quesito, il Sindaco del Comune di San Benedetto Po richiama la normativa in materia e la circostanza che su medesimo quesito altra Sezione Regionale di controllo ha espresso parere contrario all’applicabilità del tributo in discorso.
IN VIA PRELIMINARE
La richiesta di parere in esame è formulata ai sensi dell’art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”. Tale funzione consultiva è compresa nell’ampio quadro di competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta.
Quanto all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in materia, limitando l’ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (nel caso del comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Inoltre si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all’ammissibilità della richiesta, poiché l’art.7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.
In tal senso, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha già precisato che “non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l’art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale”.
Pertanto, sotto il profilo della legittimazione soggettiva, la richiesta in oggetto, proveniente dal Sindaco del comune di San Benedetto Po, deve essere presa in esame.
Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, si osserva che la richiesta di parere:
- non risulta, allo stato degli atti sottoposti alla Sezione dal soggetto richiedente, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- risulta avere “carattere generale” , in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti tenuti alla riscossione dei diritti in questione;
- risulta rientrare nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla riscossione dei diritti di segreteria, di natura tributaria, costituenti tasse corrispondenti alla fruizione da parte dell’utente (contraente) di un’attività svolta dal comune (nella persona del Segretario dell’ente).
Anche per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di San Benedetto Po è ammissibile e può essere esaminata nel merito.
NEL MERITO
Passando all’esame del merito della richiesta proveniente dal Sindaco del Comune San Benedetto Po, occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo di contesto.
Come richiamato nella stessa richiesta di parere, l’articolo 97 del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) intesta al Segretario comunale, fra le altre, la funzione di “rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente” (lettera “c” del comma 4).
I diritti di segreteria in oggetto sono dovuti sugli atti rogati e per le autenticazioni effettuate dal segretario dell’Ente ai sensi dell’art.21 d.p.r. n.465/97 (“sugli atti di cui all’art. 17, comma 68, lettera b) della legge n. 127/’97, rogati ed autenticati dal Segretario Comunale e Provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n.604 e s.m.i.”).
L’articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 e s.m.i. (l’articolato di tale normativa è stato abrogato per la maggior parte a seguito dell’entrata in vigore della riforma cd. “Bassanini” della materia) prevede che sia “obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D” della legge stessa.
E’ infine da dire che il provento annuale di tali diritti è ripartito nella misura del 10% all’Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali e nella misura del 90% al Comune e che di quest’ultima quota, il 75% è attribuito al Segretario dell’Ente, fino al limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento (combinato disposto dell’art.21, co.1, DPR 4/12/1997, n.465 e dell’art.41 legge 11/7/1980, n.312).
La normativa testé richiamata presuppone, per la sua applicazione, il necessario intervento del segretario comunale o nella veste di ufficiale rogante o per l’attività di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti dell’atto. Sul punto, successivamente alla riforma dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali attuata con la legge 15/5/1997, n.127, si espresse anche il Ministero dell’Interno con Circolare 15/7/1997, n.18 (in G.U. 29/7/1997, n.175), richiamando la necessità della verifica dell’effettiva prestazione rogatoria (o di autenticazione) da parte del segretario per la sussistenza del diritto dell’Ente alla esazione dei connessi diritti.
Quanto sopra attiene alle fattispecie in cui i diritti di segreteria siano dovuti all’Ente a seguito di un’attività del segretario comunale, condizione questa imprescindibile per l’esazione del tributo.
Per contro, il parere sottoposto all’esame della Sezione si riferisce a contratti per scrittura privata non autenticata stipulati direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato. Tale attività rientra a pieno titolo fra quelle previste dal d.lgs. n.267/2000 (art. 107, co.3, lett. c) in capo ai dirigenti e, in particolare, la “stipulazione dei contratti” è tra le principali espressioni dell’attività gestionale propria della dirigenza, fra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo dell’Ente.
I dirigenti “stipulano” i contratti sottoscrivendo gli stessi a nome dell’Ente di appartenenza, e l’applicazione dei diritti di segreteria resta correlata all’eventuale intervento del segretario durante tale stipulazione, vuoi come ufficiale rogante (nel caso dell’atto pubblico), vuoi come autenticante le sottoscrizioni di scritture private.
La normativa in materia di diritti di segreteria si riferisce alle attività del segretario comunale, legittimandone l’esazione esclusivamente nei casi di attività del medesimo quale ufficiale rogante (o autenticante le sottoscrizioni), mentre l’applicazione della normativa stessa esula dall’ambito delle attività di stipulazione, istituzionalmente intestate ai dirigenti degli enti locali.
Pertanto, vista la richiamata normativa, si ritiene che per lo svolgimento dell’attività di stipulazione di contratti per scrittura privata non autenticata, direttamente da parte del dirigente comunale preposto al servizio interessato, non debbano essere applicati i diritti di segreteria.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Parere sull’applicabilità dei diritti di segreteria nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato, in base a quanto stabilito dall’art.107, co.3, lett. c) del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.)
PREMESS0
Il Sindaco del Comune di San Benedetto Po ha chiesto il parere della Sezione sull’applicabilità dei diritti di segreteria nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato, in base a quanto stabilito dall’art.107, co.3, lett. c) del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.).
Nel contesto del quesito, il Sindaco del Comune di San Benedetto Po richiama la normativa in materia e la circostanza che su medesimo quesito altra Sezione Regionale di controllo ha espresso parere contrario all’applicabilità del tributo in discorso.
IN VIA PRELIMINARE
La richiesta di parere in esame è formulata ai sensi dell’art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”. Tale funzione consultiva è compresa nell’ampio quadro di competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta.
Quanto all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in materia, limitando l’ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (nel caso del comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Inoltre si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all’ammissibilità della richiesta, poiché l’art.7, comma 8, della legge n. 131/2003 usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.
In tal senso, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha già precisato che “non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l’art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale”.
Pertanto, sotto il profilo della legittimazione soggettiva, la richiesta in oggetto, proveniente dal Sindaco del comune di San Benedetto Po, deve essere presa in esame.
Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, si osserva che la richiesta di parere:
- non risulta, allo stato degli atti sottoposti alla Sezione dal soggetto richiedente, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- risulta avere “carattere generale” , in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti tenuti alla riscossione dei diritti in questione;
- risulta rientrare nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla riscossione dei diritti di segreteria, di natura tributaria, costituenti tasse corrispondenti alla fruizione da parte dell’utente (contraente) di un’attività svolta dal comune (nella persona del Segretario dell’ente).
Anche per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di San Benedetto Po è ammissibile e può essere esaminata nel merito.
NEL MERITO
Passando all’esame del merito della richiesta proveniente dal Sindaco del Comune San Benedetto Po, occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo di contesto.
Come richiamato nella stessa richiesta di parere, l’articolo 97 del d.lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) intesta al Segretario comunale, fra le altre, la funzione di “rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente” (lettera “c” del comma 4).
I diritti di segreteria in oggetto sono dovuti sugli atti rogati e per le autenticazioni effettuate dal segretario dell’Ente ai sensi dell’art.21 d.p.r. n.465/97 (“sugli atti di cui all’art. 17, comma 68, lettera b) della legge n. 127/’97, rogati ed autenticati dal Segretario Comunale e Provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 08 giugno 1962, n.604 e s.m.i.”).
L’articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 e s.m.i. (l’articolato di tale normativa è stato abrogato per la maggior parte a seguito dell’entrata in vigore della riforma cd. “Bassanini” della materia) prevede che sia “obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella D” della legge stessa.
E’ infine da dire che il provento annuale di tali diritti è ripartito nella misura del 10% all’Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali e nella misura del 90% al Comune e che di quest’ultima quota, il 75% è attribuito al Segretario dell’Ente, fino al limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento (combinato disposto dell’art.21, co.1, DPR 4/12/1997, n.465 e dell’art.41 legge 11/7/1980, n.312).
La normativa testé richiamata presuppone, per la sua applicazione, il necessario intervento del segretario comunale o nella veste di ufficiale rogante o per l’attività di autenticazione delle sottoscrizioni delle parti dell’atto. Sul punto, successivamente alla riforma dello stato giuridico dei segretari comunali e provinciali attuata con la legge 15/5/1997, n.127, si espresse anche il Ministero dell’Interno con Circolare 15/7/1997, n.18 (in G.U. 29/7/1997, n.175), richiamando la necessità della verifica dell’effettiva prestazione rogatoria (o di autenticazione) da parte del segretario per la sussistenza del diritto dell’Ente alla esazione dei connessi diritti.
Quanto sopra attiene alle fattispecie in cui i diritti di segreteria siano dovuti all’Ente a seguito di un’attività del segretario comunale, condizione questa imprescindibile per l’esazione del tributo.
Per contro, il parere sottoposto all’esame della Sezione si riferisce a contratti per scrittura privata non autenticata stipulati direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato. Tale attività rientra a pieno titolo fra quelle previste dal d.lgs. n.267/2000 (art. 107, co.3, lett. c) in capo ai dirigenti e, in particolare, la “stipulazione dei contratti” è tra le principali espressioni dell’attività gestionale propria della dirigenza, fra i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli Organi di governo dell’Ente.
I dirigenti “stipulano” i contratti sottoscrivendo gli stessi a nome dell’Ente di appartenenza, e l’applicazione dei diritti di segreteria resta correlata all’eventuale intervento del segretario durante tale stipulazione, vuoi come ufficiale rogante (nel caso dell’atto pubblico), vuoi come autenticante le sottoscrizioni di scritture private.
La normativa in materia di diritti di segreteria si riferisce alle attività del segretario comunale, legittimandone l’esazione esclusivamente nei casi di attività del medesimo quale ufficiale rogante (o autenticante le sottoscrizioni), mentre l’applicazione della normativa stessa esula dall’ambito delle attività di stipulazione, istituzionalmente intestate ai dirigenti degli enti locali.
Pertanto, vista la richiamata normativa, si ritiene che per lo svolgimento dell’attività di stipulazione di contratti per scrittura privata non autenticata, direttamente da parte del dirigente comunale preposto al servizio interessato, non debbano essere applicati i diritti di segreteria.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
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