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festa patronale-d.l. 78 del 2010

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Messaggio  online67 Mer 18 Lug 2012 - 3:53

E' possibile, in occasione della festa patronale, festeggiare la stessa con fuochi d'artificio, banda musicale, cantanti, passeggiata nella storia, festa della montagna per circa 20.000 euro? Contrastano tali spese con il divieto posto dal d.l. 78 del 2010?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Lug 2012 - 4:23

al link
http://www.ugosavelli.it/DOCUMENTI/febbraio2011-9.pdf

la corte lombardia a riguardo
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Messaggio  online67 Mer 18 Lug 2012 - 4:32

Preciso che non si intende concedere contributi per realizzare le sopra citate manifestazioni ma organizzare assieme alla pro-loco gli eventi citati o pagare la ditta fuochi artifici per il servizio reso.
Il tutto nell'ottica del marketing territoriale

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Lug 2012 - 4:35

se il tutto e' inseribile in un m piu' ampio progetto di marketing territoriale la spesa esula dalle limitazioni del dl 78 come spesso ricordato a piu' riprese dalle varie corti ed anche in questo forum
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Messaggio  online67 Mer 18 Lug 2012 - 5:16

Posso avere i riferimenti delle pronunce corte conti ?

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Messaggio  francodan Gio 19 Lug 2012 - 2:20

il parere della sezione marche 13 2011 (citato in altro post )contiene il richiamo( o meglio riassume )ad altri pareri di altre sezioni sull'argomento
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Messaggio  online67 Gio 19 Lug 2012 - 4:28

Il comune puo' attuare direttamente il programma delle feste? Chiedo questo perche' ho letto che i Comuni si avvalgono di un comitato feste o della pro loco.

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Messaggio  francodan Gio 19 Lug 2012 - 4:53

il comune organizza direttamente avvalendosi della collaborazione delle varie associazioni ....in ogni caso deve trattarsi di iniziativa consolidata ,che non promuove l'immagine dell'ente ma il suo territorio,rientrante in una delle funzioni istituzionali appartenenti al comune( teoricamente si tratterebbe di funzione culturale-sociale -ricreativa)
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Messaggio  online67 Ven 20 Lug 2012 - 12:38

Scusami Franco ma non trovo da internet la pronuncia Marche n.13 del 2011.
Ho reperito un parere della Direzione autonomie locali del 18.07.2011 che a tale pronuncia della Corte dei Conti fa riferimento. Tuttavia da quanto citato mi pare di capire che son consentite le spese (contributive e non) che rientrano nei fini istituzionali dell'ente. Insomma niente di nuovo rispetto a quanto gia' detto da altre Corti in proposito di spese pubblicitarie e sponsor.
Mi chiedo a questo punto: Le spese per celebrare festa patronale servono a perseguire tali scopi istituzionali?

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Messaggio  francodan Sab 21 Lug 2012 - 1:21

posto il parere ,di fronte ad una festa patronale personalmente consentirei un contributo o l'assunzione diretta dell'iniziativa se :
si tratta di iniziativa consolidata nel tempo(cioè esistente da anni)
assolve a funzioni culturali-turistiche-sociali dandone adeguata motivazione
non serve alla amministrazione a promuovere la sua immagine
(soprattutto )le risorse del comune lo consentono......


CORTE DEI CONTI Del. n. 13/2011/PAR
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
composta dai magistrati:
Pres. Sez. Mario FALCUCCI – Presidente
Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – componente – relatore
Cons. Andrea LIBERATI – componente
Ref. Saverio GALASSO – componente
Ref. Valeria FRANCHI – componente
COMUNE DI URBINO
SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
PROPOSTA DI DEFERIMENTO ALLE SEZIONI RIUNITE
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;
VISTA la richiesta di parere del 4 febbraio 2011 da parte del Sindaco del Comune di Urbino, prot. n. 1635, acquisita a prot. 352 il 7 febbraio successivo;
VISTO l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8/CONTR/2010 del 26 marzo 2010, al punto 2, in relazione alle procedure di rimessione delle questioni di massima;
VISTO l’atto prot. 865 del 7 marzo 2011, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;
UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Il Sindaco del Comune di Urbino (provincia di Pesaro e Urbino) ha chiesto a questa Sezione regionale un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, sulla interpretazione da attribuire al divieto di spese per sponsorizzazioni, disposto, a partire dall’anno 2011, dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Nella richiesta di parere, il Comune riferisce di ritenere che il divieto, disposto dalla normativa sopra richiamata, non si estenderebbe alle contribuzioni connesse alla concessione di un patrocinio, in quanto la giurisprudenza civile distingue l’accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione. In particolare il soggetto che consentirebbe che l’attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio non è un imprenditore commerciale, sicché quand’anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicazione della sua figura di patrocinatore. Si configura quindi – secondo l’interpretazione offerta dal Comune – una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive.
* * *
La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco, e risulta quindi ammissibile sotto il profilo soggettivo, sebbene debba osservarsi che la richiesta stessa non è pervenuta – come dispone l’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 – per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, organo di rilievo costituzionale previsto dall’art. 123 della Costituzione (modificato dall’art. 7 della legge costituzionale 3/2001: “In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”), istituito nelle Marche con legge regionale 10 aprile 2007 n. 4.
Anche sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere è ammissibile, trattandosi di profili che attengono alla materia della contabilità pubblica, nei termini di cui appresso.
1. Premessa
La Corte osserva preliminarmente che la funzione consultiva non può trasformarsi in una modalità di co/amministrazione, che diverrebbe incompatibile con la funzione di terzietà e indipendenza tipica dell’Organo superiore di controllo: sono infatti rimesse all’ente la verifica dei presupposti, l’individuazione della scelta ritenuta in concreto migliore, nonché la valutazione della congruità dello strumento utilizzato rispetto alle finalità perseguite.
2. Definizione giuridica della sponsorizzazione
Secondo l’art. 8, comma 12, della legge 6 agosto 1990 n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo, per sponsorizzazione si intendeva ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, la sua attività o i suoi prodotti.
3. La sponsorizzazione nella giurisprudenza civile
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) che, in relazione ad organismi associativi (Pro Loco), il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; consegue dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggerebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. In altra sentenza (sez. I, sentenza n. 9880/1997) è stato precisato che il cosiddetto contratto di "sponsorizzazione" comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto, il quale viene detto "sponsorizzato" (ovvero, secondo la terminologia anglosassone sponsee), si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo; tale uso dell'immagine pubblica può prevedere anche che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale; l’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personali, e viene accompagnata ordinariamente da una "esclusiva". L’indirizzo della Suprema Corte, riguardo alla nozione di contratto di sponsorizzazione, è consolidato: la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale (sez. III, n. 12801/2006; sez. III, 7083/2006).
4. La sponsorizzazione nel diritto tributario
Oltre che nel diritto civile, la sponsorizzazione ha rilievo anche nel diritto tributario. Il Comando generale della Guardia di Finanza, con circolare 29 dicembre 2008 n. 1/2008, recante “Istruzione sull’attività di verifica” ha precisato quanto segue: <Assimilabile alla pubblicità è la sponsorizzazione; una definizione di tale tipologia contrattuale si rinviene nella Norma di comportamento n. 143 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano, nella quale è stato affermato che “con il contratto di sponsorizzazione una parte (sponsorizzato) si obbliga a rendere, verso corrispettivo, alla controparte (sponsor) prestazioni di servizi tali da consentire allo sponsor di abbinare a determinate attività o iniziative dello sponsorizzato il proprio nome o il marchio o il logo o in generale qualunque segno distintivo dell’azienda e dei suoi prodotti al fine di favorirne così la diffusione fra il pubblico”. Trattasi di contratti largamente diffusi nel mondo sportivo, ma anche in altri settori, quali quelli artistici, culturali e dello spettacolo in genere. Trattandosi di contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, la prassi ministeriale si è più volte pronunciata in merito (cfr., per tutte, la Ris. 14 novembre 2002, n. 356/E), riconducendo le spese di sponsorizzazione nell’ambito di quelle di pubblicità, essendo la finalità delle stesse quella di far conseguire maggiori ricavi allo sponsor.>
5. La pubblica amministrazione come soggetto sponsorizzato
La sponsorizzazione è un contratto a causa atipica che può essere stipulato anche dalla pubblica amministrazione sulla base della generale capacità giuridica di cui è titolare.
La pubblica amministrazione può essere il contraente sponsorizzato: è questo il caso più frequente, in cui gli oneri finanziari ricadono sull’altro contraente privato, e anzi questo tipo di contratti, nello specifico settore degli interventi culturali, ha trovato uno specifico favore in sede istituzionale, in tempi non recenti: la risoluzione 86/C 320/02 del 13 novembre 1986 del Consiglio dei Ministri responsabili degli affari culturali delle Comunità Europee, sulla sponsorizzazione delle attività culturali da parte delle imprese, si esprimeva in questi termini: “1. I Ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio, riconoscono che il patrimonio culturale europeo e le attività culturali in generale beneficiano di un sostegno sia a livello pubblico che a livello privato. Essi ritengono che tali attività possano essere mantenute e sviluppate nel modo migliore mediante un appoggio rafforzato proveniente da molteplici fonti, comprese diverse forme di sponsorizzazione sia da privati che da società. 2. In questo contesto la sponsorizzazione da parte delle imprese, può accrescere il patrimonio culturale ed intensificare la creazione e la diffusione delle attività artistiche. I Ministri reputano che la sponsorizzazione da parte delle imprese possa essere sviluppata in modo da non essere di ostacolo alla libertà artistica e che essa debba fornire alle attività culturali nuovi mezzi finanziari e non un sostituto delle risorse esistenti.”
Le sponsorizzazioni in cui il soggetto beneficiario dell’erogazione economica è l’amministrazione pubblica sono state previste espressamente dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (legge finanziaria per il 1998).
Questa norma è ripresa dall’art. 119 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove si dispone che “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”
Altra disposizione sulla disciplina delle sponsorizzazioni nei lavori pubblici si rinviene nella legge 1° agosto 2002 n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, all’art. 7, comma 1, lettera “a” che modifica l’art. 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ed, in particolare, il comma 7.
Infine la sponsorizzazione è contemplata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art. 120, il cui testo iniziale così si esprime:
Articolo 120 – Sponsorizzazione di beni culturali: “1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.”
Il primo comma del citato art. 120 è stato novellato dall’art. 2, comma 1, lettera “bbbb” del d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, nel modo che segue:
“E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.”
6. La pubblica amministrazione come sponsor e il patrocinio
Nel contratto di sponsorizzazione, la pubblica amministrazione potrebbe assumere anche la veste di sponsor, cioè di soggetto che sostiene l’onere economico per promuovere il proprio nome, la propria immagine o la propria attività.
Questa forma di sponsorizzazione si può collegare alla concessione del patrocinio, il quale di regola è gratuito.
Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale che l’amministrazione compie in funzione dell’apprezzamento e dell’adesione a iniziative ritenute meritevoli per finalità di promozione culturale, artistica o scientifica e consiste nel consentire l’apposizione di un logo e dell’indicazione esplicita del patrocinio nella documentazione dell’iniziativa stessa.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la concessione del patrocinio è regolato da apposite disposizioni (circolare UCE 0000901 P-2.11.1.2 del 16/02/2010), in cui si privilegiano le iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, ad esclusione di quelle che abbiano scopi o finalità commerciali e di carattere strettamente locale.
Analogo istituto è l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il quale viene concesso in funzione delle finalità perseguite da iniziative ritenute particolarmente meritevoli.
Osserva il Collegio che, nel patrocinio, risulta preminente l’interesse, da parte del soggetto che svolge la manifestazione o cura l’iniziativa, a utilizzare il riconoscimento ufficiale, rispetto all’interesse del soggetto pubblico che concede il patrocinio stesso.
7. Divieto di spese per sponsorizzazioni
L’art. 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto che “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”, introducendo in tal modo un divieto generalizzato di dar corso a sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il predetto divieto, a carattere generale, fa seguito ad altra disposizione limitativa, contenuta nell’art. 61, comma 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: “A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità”.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, concernente l’applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva avuto modo di pronunciarsi sul citato comma 6 dell’art. 61, nei termini che seguono: «Comma 6 - spese per sponsorizzazioni: le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15). É il caso di precisare che per tale ultima categoria di esclusioni si fa riferimento sia agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Il comma 6 introduce una differenziazione del limite percentuale di spese per sponsorizzazioni (30%) rispetto a quelle pubblicitarie (50%) di cui al comma 5, rendendo necessario qualche chiarimento in ordine alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione che secondo l'indirizzo dominante può definirsi come un contratto atipico a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui causa è individuata nell'utilizzazione a fini direttamente o indirettamente pubblicitari dell'attività, del nome o dell'immagine altrui in cambio di un corrispettivo che può consistere in un finanziamento in denaro o nella fornitura di materiale o di altri beni. L'elemento pubblicitario rappresenta il veicolo attraverso il quale un contraente-impresa (sponsor) trasforma a suo vantaggio le prestazioni dell'altro contraente (sponsee), le quali possono realizzarsi nei più diversi campi (allestimento di spettacoli sportivi, iniziative artistiche o culturali, ecc.). La caratteristica che differenzia la sponsorizzazione dalla pubblicità tradizionale, detta anche advertising, è rappresentata proprio dall'uso in via indiretta del messaggio pubblicitario: infatti, mentre nella pubblicità in senso stretto si reclamizza in via immediata il prodotto che costituisce oggetto diretto ed esclusivo dell'attività promozionale, nella sponsorizzazione invece il messaggio pubblicitario viene ad essere inserito in un diverso ed autonomo evento (competizione sportiva, spettacolo artistico, ecc), utilizzato per valorizzare ed accrescere la conoscenza del prodotto o dell'impresa/ente sponsorizzato. Al riguardo, si evidenzia in linea generale che le spese per sponsorizzazioni sono consentite solo laddove siano compatibili con i fini istituzionali dell'ente e siano espressamente previste dall'ordinamento dello stesso, dovendosi escludere qualsiasi forma di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata. Inoltre nella fattispecie in esame trova comunque applicazione la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che sancisce che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
8. Proposta di soluzione
Il Collegio osserva preliminarmente che il Comune, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”
Nei cosiddetti servizi sociali rientrano l’assistenza, la beneficenza, la polizia locale, l’istruzione, i musei e le biblioteche. Nell’assetto e utilizzazione del territorio si comprendono l’urbanistica, i trasporti, i lavori pubblici e l’ambiente. Infine lo sviluppo economico comprende il commercio, il turismo, l’artigianato e l’agricoltura.
La sfera di autonomia delle funzioni attribuite ai Comuni è stata rafforzata dalle disposizioni contenute negli artt. 114 (la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato; i Comuni sono enti autonomi), 117 (i Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dello svolgimento delle funzioni loro attribuite), 118 (le funzioni amministrative sono attribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie) e 119 (i Comuni hanno autonomia finanziaria) della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale 3/2001.
Le funzioni dei Comuni sono state enunciate anche, per i fini ivi previsti, al comma 3 dell’art. 21 rubricato “norme transitorie e finali” della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione":
“3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.”
Coerentemente con le enunciazioni sopra riportate, il Collegio sarebbe orientato a esprimere l’avviso che il divieto di spese di sponsorizzazione per le pubbliche amministrazioni colpisce soltanto le forme di pubblicità alla propria immagine realizzate in forma indiretta.
Nell’ambito oggettivo del divieto di spese per sponsorizzazioni non rientrano le concessioni di patrocinio gratuito, in quanto non onerose.
Qualora, accanto o indipendentemente dal patrocinio, l’amministrazione intenda erogare sovvenzioni o contributi per le finalità che rientrano nelle proprie attribuzioni, il Collegio sarebbe orientato a esprimere l’avviso che tali interventi esulano ontologicamente dal concetto di sponsorizzazione, pur dovendo essere assoggettati al rispetto della disciplina indicata nell’art. 12 della legge 241/1990:
“Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”
Il presupposto di questa soluzione si basa sull’intrinseca estraneità degli interventi finanziari compiuti dall’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni – interventi che per definizione non hanno come finalità la promozione pubblicitaria del soggetto pubblico, realizzata in forma indiretta – rispetto al concetto di sponsorizzazione, le cui spese sono divenute vietate a partire dall’anno 2011.
Ritiene infatti il Collegio che il concetto di “spese di sponsorizzazione”, di cui è stato introdotto divieto, riguarda soltanto le spese pubblicitarie realizzate in modo indiretto e non attiene in alcun modo alle somme erogate dall’ente per l’esercizio delle proprie funzioni.
9. Precedenti pareri della Corte dei conti
Peraltro la Corte dei conti, in sede consultiva, ha già avuto modo di pronunciarsi in merito.
La Sezione regionale per la Puglia, con parere n. 163/10 depositato il 15 dicembre 2010, ha valorizzato la già citata giurisprudenza di Cassazione (cfr. infra al paragrafo 3: Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) ove si è precisato che, in relazione ad organismi associativi (Pro Loco), il riferimento alla sponsorizzazione è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; consegue dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggerebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Ad essere vietati, secondo la Sezione Puglia, sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.
La Sezione regionale per la Lombardia, con tre pareri, nn. 1075/2010 e 1076/2010 depositati il 23 dicembre 2010 e n. 6/2011 depositato il 10 gennaio 2011, ha sottolineato che il divieto di spese per sponsorizzazioni presuppone un vaglio di natura teleologica; si deve quindi considerare spesa di sponsorizzazione solo quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., in quanto tali contribuzioni sono connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche.
In particolare, nella deliberazione n. 1075/2010, la Sezione Lombardia così si esprime:
“Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.
Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio.”
Sulla stessa linea si è espressa la Sezione regionale per la Liguria con parere n. 6/2011 depositato il 15 febbraio 2011, con cui è stato precisato che “sono invece da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”, mentre con il parere n. 7/2011 depositato in pari data la medesima Sezione ha puntualizzato le interferenze con l’attività della pubblica amministrazione in materia di comunicazione previste dalla legge 150/2000.
10. Potenziale contrasto tra pareri
Premesso che l’oggetto del contrasto è il concetto stesso di sponsorizzazione, come richiamato dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, osserva il Collegio che viene in evidenza, dall’esame dei pareri già resi da altre Sezioni, un potenziale contrasto di giudizi, in quanto nei predetti pareri vengono introdotte distinzioni che il Collegio non ritiene di condividere: in particolare il Collegio non condivide l’introduzione – da considerarsi sotto l’aspetto della sua assoluta necessità – del requisito di sussidiarietà, che dovrebbe realizzarsi in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, requisito che, al di là di evidenti problematiche applicative, rappresenta un non condivisibile quid pluris rispetto al testo normativo di cui si sta facendo interpretazione, in un contesto in cui il dato normativo si limita a indicare esplicitamente il divieto di sostenere spese per pubblicità realizzata in forma indiretta, senza coinvolgere o richiamare in alcun modo (ed anzi escludendo) le iniziative di sostegno svolte ad esempio nei confronti del settore sociale, culturale, turistico o per spese promo-pubblicitarie in genere (realizzate in forma diretta).
Questo Collegio sarebbe orientato a ritenere che l’ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione vietata alle pubbliche amministrazioni vada definito positivamente e includa pertanto soltanto le spese di pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine.
Il Collegio ritiene, infatti, non rilevanti altre distinzioni, riportate nei pareri di altre Sezioni (cfr. supra paragrafo 9), riferite, per un verso, ad elementi di natura teleologica finalizzati a valorizzare in senso assoluto i principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. o, per altro verso, a considerare l’attività esercitata in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, in quanto tali criteri (peraltro di difficile applicazione) appaiono in tutta evidenza:
non aderenti al testo normativo che definisce in modo agevole e diretto l’area di operatività del divieto alle iniziative di sponsorizzazione (alias pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine), senza necessità di introdurre altre specificazioni;
non in linea con l’area delle funzioni generali di sostegno al territorio riconosciute, agli enti appartenenti alle autonomie locali, dalla Costituzione (cfr. supra paragrafo Cool e dalla legge.
11. Conclusioni
Ritiene conclusivamente il Collegio che le questioni riguardanti la soluzione ai seguenti quesiti, formulati in via alternativa:
a) se l’ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione vietata alle pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, vada definito in positivo e includa soltanto le spese di pubblicità, realizzata in forma indiretta, alla propria immagine e non coinvolga le forme di sostegno economico che rientrano, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 267/2000, nelle attribuzioni proprie del Comune da realizzarsi secondo le regole previste dall’art. 12 della legge 241/1990 (posizione che questa Sezione vorrebbe assumere);
b) se l’ambito oggettivo del concetto di sponsorizzazione vietata alle pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, vada invece definito in negativo e comprenda tutti gli interventi finanziari ad eccezione:
1) di quelli in cui è presente un elemento teleologico finalizzato al sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., in quanto tali contribuzioni sono connotate dallo svolgimento di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche (cfr. posizione espressa nei pareri di Sez. Lombardia nn. 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011);
2) di quelli riguardanti contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che siano di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentino, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività (cfr. posizione espressa nel parere di Sez. Liguria n. 6/2011);
per le loro intrinseche caratteristiche di generalità, per la loro specifica finalizzazione al contenimento della spesa e per la connessa funzione strumentale di orientamento nei confronti di altre amministrazioni, possano essere suscettibili, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, di un esplicito pronunciamento da parte delle Sezioni Riunite, tenuto conto al riguardo dell’orientamento già espresso da altre sezioni regionali della Corte dei conti, e considerato il possibile contrasto di decisioni che potrebbe derivare nel caso questa Sezione si orienti ad adottare una decisione nel merito in senso contrario.
* * *
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per le Marche
DELIBERA
di proporre al Sig. Presidente della Corte dei conti di voler deferire alle Sezioni Riunite della Corte stessa una questione di massima di particolare rilevanza sul quesito in esame e nei termini esposti in motivazione, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.-l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.
La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria all’Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e al Sindaco del Comune di Urbino.
Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 10 marzo 2011.
Il relatore Il Presidente
f.to Fabio Gaetano Galeffi f.to Mario Falcucci

Depositata in segreteria il 29 marzo 2011
Il Direttore della segreteria
f.to Carlo Serra

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