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fondo produttivita' e straordinario
salve sto discutendo col mio collega per la seguente questione:
Dobbiamo ripartire il fondo 2011. Supponiamo che il fondo che devo ripartire (tra stabile e variabile )sia di €. 20.000. Come si pone il fondo lavoro straordinario in tutto ciò?
Permeglio dire, devo ripartire tra i dipendenti(rischio, disagio, produttivita', ecc....) i 20.000 meno il fondo straordinario pari a €. 914 per una somma di €. 19086, oppure devo dividere 20000 e lo straordinario sta fuori?
Il mio collega non vuole capirlo!!scriveteglielo Voi per favore!!! grazie
Dobbiamo ripartire il fondo 2011. Supponiamo che il fondo che devo ripartire (tra stabile e variabile )sia di €. 20.000. Come si pone il fondo lavoro straordinario in tutto ciò?
Permeglio dire, devo ripartire tra i dipendenti(rischio, disagio, produttivita', ecc....) i 20.000 meno il fondo straordinario pari a €. 914 per una somma di €. 19086, oppure devo dividere 20000 e lo straordinario sta fuori?
Il mio collega non vuole capirlo!!scriveteglielo Voi per favore!!! grazie
ori67- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 11.06.11
Fondo
Il lavoro straordinario e' cosa diversa e rientra nel fondo per i soli risparimi e per effetto :
Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1/4/1999
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all' art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell' art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell' art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell' art. 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell' art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all' art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
Inoltre:
Risparmi da riduzioni lavoro straordinario - Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1/4/1999.
Con riferimento ai risparmi accertati sull’utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, solo a seguito della verifica prevista dall’art. 14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell’ambito delle risorse dell’art. 15. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l’ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l’accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.
Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili.
Un discorso più semplice vale per le previsioni dell’art. 14, comma 4 (riduzione 3 %), in quanto in questo caso si tratta di risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale.
Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1/4/1999
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all' art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell' art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell' art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell' art. 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell' art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all' art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
Inoltre:
Risparmi da riduzioni lavoro straordinario - Art. 14, commi da 1 a 4, CCNL 1/4/1999.
Con riferimento ai risparmi accertati sull’utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, solo a seguito della verifica prevista dall’art. 14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell’ambito delle risorse dell’art. 15. Ciò vale, ovviamente, solo a condizione che l’ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l’accantonamento periodico e non stabile dei risparmi.
Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili.
Un discorso più semplice vale per le previsioni dell’art. 14, comma 4 (riduzione 3 %), in quanto in questo caso si tratta di risparmi connessi ad una precisa e stabile riduzione delle ore di lavoro straordinario derivante direttamente ed obbligatoriamente da una clausola del contratto collettivo nazionale.
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