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http://www.irpef.info/Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
5 partecipanti
Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
Ciao,
la detrazione di cui al titolo e così come riportata nel prospetto del Ministero dell'interno, è definitiva?
Qualcuno sa dirmi su quali criteri/principi è stata calcolata?? Ci sono dei comuni dove questa pare assolutamente errata/fuori luogo...
Ciao grazie!
la detrazione di cui al titolo e così come riportata nel prospetto del Ministero dell'interno, è definitiva?
Qualcuno sa dirmi su quali criteri/principi è stata calcolata?? Ci sono dei comuni dove questa pare assolutamente errata/fuori luogo...
Ciao grazie!
MarcantonioBragadin- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.11
detrazione
La detrazione e' provvisoria per ora ed e' molto alta per gli enti ( come il mio ) che hanno moltissime seconde case
Re: Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
Grazie Paolo, ho capito. Quando è previsto la definizione stabile del tutto? entro quale data? se devo fare il bilancio entro il 31/08...come faccio????
MarcantonioBragadin- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.11
dati
Il tutto doveva essere definito entro fine luglio per cui con un normale ritardo credo a giorni i dati siano definitivi
BIANCIO
[Il mio Comune in data 29 giugno ha approvato il Bilancio di Previsione 2012, il Triennale e la Relazione programmatica.
Il Revisore unico, in data 25 aveva espresso parere farevole.
Il 26 ha però richiesto ulteriori dettagli e ha diffidato l'Ufficio Ragioneria dall'utilizzare quel parere, fino a nova comunicazione.
IL Sindaco ha portato lo stesso il BIlancio. E' stato approvato dalla sola maggioranza. Il segretario comunale ha detto che era conforme la firma del revisore.
INVECE NO: è giusto che sia stato approvato senza il parere del Revisore?
Grazie
Il Revisore unico, in data 25 aveva espresso parere farevole.
Il 26 ha però richiesto ulteriori dettagli e ha diffidato l'Ufficio Ragioneria dall'utilizzare quel parere, fino a nova comunicazione.
IL Sindaco ha portato lo stesso il BIlancio. E' stato approvato dalla sola maggioranza. Il segretario comunale ha detto che era conforme la firma del revisore.
INVECE NO: è giusto che sia stato approvato senza il parere del Revisore?
Grazie
LUIGINO- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
non credo possa diffidare l'ufficio ragioneria ad usare quel parere.
Il parere di regolarità tecnica e contabile è espresso dal Dirigente.
Poi il successivo passaggio attiene alla trasmissione al competente organo di Revisione per l'emissione del parere.
Il procedimento è in corso.
Semmai avrebbe potuto scrivere al Presidente del Consiglio, allegando parere negativo, in sostituzione di quello positivo già emesso.
A quel punto l'iter istruttorio subisce un arresto.
Mi sbaglio Paolo?
Il parere di regolarità tecnica e contabile è espresso dal Dirigente.
Poi il successivo passaggio attiene alla trasmissione al competente organo di Revisione per l'emissione del parere.
Il procedimento è in corso.
Semmai avrebbe potuto scrivere al Presidente del Consiglio, allegando parere negativo, in sostituzione di quello positivo già emesso.
A quel punto l'iter istruttorio subisce un arresto.
Mi sbaglio Paolo?
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Re: Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
Pasqualino7bellezze ha scritto:non credo possa diffidare l'ufficio ragioneria ad usare quel parere.
Il parere di regolarità tecnica e contabile è espresso dal Dirigente.
Poi il successivo passaggio attiene alla trasmissione al competente organo di Revisione per l'emissione del parere.
Il procedimento è in corso.
Semmai avrebbe potuto scrivere al Presidente del Consiglio, allegando parere negativo, in sostituzione di quello positivo già emesso.
A quel punto l'iter istruttorio subisce un arresto.
Mi sbaglio Paolo?
E' l'organo di revisione che ha sospeso il primo PARERE positivo ed a oggi non lo ha ancora reso favorevole ma il Consiglio Comunale ha già approvato il Bilancio....
LUIGINO- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.08.12
Diffida...
Da noi funziona così in termini regolamentari
Entro un mese prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti per l’apposizione del parere, entro i successivi 10 giorni.
Almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio, i documenti di cui sopra, corredati del parere dei revisori, sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, ai membri della competente Commissione Consiliare, che dovrà necessariamente riunirsi almeno 7 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio.
Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, è presentato al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza entro i termini di legge; per tale approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.
Se a seguito dell'emanazione del parere positivo, io trasmetto il bilancio di previsione agli organi preposti alla discussione e alla relativa approvazione, e successivamente l'ograno di revisione mi scrive perchè ci ripensa, io potrei solo informare questi ultimi di tale evidenza, ma non potrei fare null'altro.
Meglio sarebbe se l'organo di revisione scrivesse direttamente al presidente del Consiglo non diffidando dall'uso, ma emettendo parere negativo che a questo punto, avendo una data successiva, annullerebbe gli effetti del primo.
Non ho grandissime competenze di diritto amministrativo quindi chiedo conforto di questa tesi a Paolo.
Entro un mese prima della definitiva approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti per l’apposizione del parere, entro i successivi 10 giorni.
Almeno 20 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio, i documenti di cui sopra, corredati del parere dei revisori, sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, ai membri della competente Commissione Consiliare, che dovrà necessariamente riunirsi almeno 7 giorni prima della seduta consiliare di approvazione del Bilancio.
Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, è presentato al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza entro i termini di legge; per tale approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.
Se a seguito dell'emanazione del parere positivo, io trasmetto il bilancio di previsione agli organi preposti alla discussione e alla relativa approvazione, e successivamente l'ograno di revisione mi scrive perchè ci ripensa, io potrei solo informare questi ultimi di tale evidenza, ma non potrei fare null'altro.
Meglio sarebbe se l'organo di revisione scrivesse direttamente al presidente del Consiglo non diffidando dall'uso, ma emettendo parere negativo che a questo punto, avendo una data successiva, annullerebbe gli effetti del primo.
Non ho grandissime competenze di diritto amministrativo quindi chiedo conforto di questa tesi a Paolo.
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
parere
concordo con Pasqualino anche perche' il revisore collabora con il consiglio e non lo diffida ( lasciasse il compito alla corte )
Cio' detto il CC puo' tranquillamente approvare anche in presenza del secondo parere negativo essendo sufficiente darne atto nella deliberazione ed esprimendo le motivazioni per cui tale parere e' da inosservare.
Se gli atti inviati al revisore in riferimento al primo parere non sono mutati nel contempo e' il revisore a dover spiegare la sua confusione e non il consiglio.
Cio' detto il CC puo' tranquillamente approvare anche in presenza del secondo parere negativo essendo sufficiente darne atto nella deliberazione ed esprimendo le motivazioni per cui tale parere e' da inosservare.
Se gli atti inviati al revisore in riferimento al primo parere non sono mutati nel contempo e' il revisore a dover spiegare la sua confusione e non il consiglio.
Re: Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
Paolo Gros ha scritto:concordo con Pasqualino anche perche' il revisore collabora con il consiglio e non lo diffida ( lasciasse il compito alla corte )
Cio' detto il CC puo' tranquillamente approvare anche in presenza del secondo parere negativo essendo sufficiente darne atto nella deliberazione ed esprimendo le motivazioni per cui tale parere e' da inosservare.
Se gli atti inviati al revisore in riferimento al primo parere non sono mutati nel contempo e' il revisore a dover spiegare la sua confusione e non il consiglio.
GRAZIE!
LUIGINO- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.08.12
Re: Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati DL 201_2011
Probabilmente non ho capito ma questa detrazione verrà prima o poi restituita e con quali criteri è stata calcolata
COMUCE01- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 10.05.12
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