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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Mar 19 Apr 2011 - 3:00

Portate pazienza ma, anche a seguito dei continui pareri delle Corte dei Conti regionali, la confusione regna sovrana (almeno nella mia testa) su cosa assoggettare ai tagli del DL 78/2010 e su cosa no.
In particolare le seguenti spese rientrano oppure no?
- feste del paese (dello sport, del volontariato, ecc.);
- gemellaggi (spese per accoglienza - vitto,alloggio - delle delegazioni straniere, spese per manifestazioni pro gemellaggio, spese per la partecipazione della delegazione del Comune alle iniziative dei paesi gemellati - e quindi si inseriscono anche spese per missioni).
Quello che vorrei capire è come vi comportate voi e cioè quale linea tenete.
Mi scuso per la confusione ma in alcuni casi non so proprio che pesci pigliare.
Grazie, Stefano.

ANDREOTTI STEFANO

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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Limitazioni per mostre etc

Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Apr 2011 - 3:07

visiona il link ( molto lungo ed esaustivo ) sull'argomento

https://entilocali.forumattivo.it/t349-mostre-convegni-co-note-operative-all-art6-del-dl-78-2010?highlight=mostre

per il gemellaggio in particolare

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2229-04/04/2011-SRCVEN
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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Re: Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

Messaggio  francodan Mar 19 Apr 2011 - 3:18

Alla luce dei vari pareri , atteso che tra le funzioni dei comuni vi è la promozione turistica,come la promozione culturale ,la promozione sportiva e via dicendo ,bisogna vedere se le iniziative programmate dal comune ,in primis, assolvono ad una di queste funzioni istituzionali riconosciute ai comuni .Se l'amministrazione vuole organizzare la festa dello sport non ci sono divieti specialmente se ,come detto in alcuni pareri,il tutto si inquadra in un programma consolidato ,e non si tratta di iniziativa,occasionale,dell'amministrazione e l'iniziativa è volta a soddisfare interessi della comunità.
I divieti in realtà riguardano principalmente non le iniziative organizzate direttamente dalle amministrazioni ma i vari patrocini e contributi alle associazioni private,che sono possibili solo se tali associazioni svolgono funzioni pubbliche (assistenza ...)e si sostituiscono al comune nell'erogazione del servizio.
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Messaggio  Rino Mar 19 Apr 2011 - 3:23

Art. 6 comma 8. Pubbliche relazioni, pubblicità, convegni e mostre, rappresentanza, sponsorizzazioni. Sono certamente fuori tutte le spese che derivano da un obbligo di legge (pubblicazione del Bilancio, pubblicità di gare ecc.). Per analogia con le spese del personale si escludono certamente le spese che vengono finanziate da privati e da unione europea (giornalino comunale finanziato da privati). Sono dentro tutto il resto. La Corte dei Conti esclude certamente le feste nazionali. Mentre per quanto riguarda le attività di informazione (Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 1076/2010) si differenzia tra comunicazione ed informazione. Se per esempio il comune informa i cittadini sui propri servizi, (es. il portale del proprio comune) questa spesa non è sottoposta al taglio. Per quanto riguarda invece manifestazioni, convegni, concerti, mostre e sagre si è espressa la Corte dei Conti Lombardia che con parere n. 1075 ha evidenziato che deve sussistere un nesso funzionale tra la spesa e l’attività istituzionale del Comune. Nel caso di trasferimenti di somme a terzi l’ente nell’atto autorizzatorio deve dimostrare l’esistenza di ragioni di economicità efficienza e efficacia e il nesso funzionale con l’attività istituzionale ossia una sussidiarietà orizzontale che si desume dagli statuti e dalle finalità degli enti che beneficiano del contributo. Non si possono per esempio erogare contributi ad associazioni sportive. In questo caso bisognerebbe fare invece una convenzione per promuovere lo sport. In pratica, bisogna dimostrare che i contributi che vengono erogati a terzi rappresentano la migliore soluzione piuttosto che organizzare l’evento in proprio. Circolare della Ragioneria dello Stato n. 36 23/12/2008. Ti allego una tabella che ho predisposto per il Bilancio di Previsione 2011.

Rino

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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Re: Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

Messaggio  francodan Mar 19 Apr 2011 - 3:39

parere 116 2011 corte conti lombardia tratta un caso gestionale simile al proposto

La limitazione riferita alle “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”.

Al fine di chiarire l’esatta portata della richiesta di parere, il richiedente ha precisato che nell’ambito delle attività relative ai servizi sociali, che competono all’ente locale ai sensi dell’art. 13 del TUEL, il Comune organizza ogni anno “il pranzo di Natale per gli anziani”, prevedendo che una parte della spesa resti a carico dell’ente e provvede all’acquisto di “strenne natalizie”, di modesto valore, per gli anziani che in qualità di volontari si occupano di animare il centro anziani.
Ha specificato, altresì, che nell’ambito delle attività culturali organizzate ogni anno dall’Assessorato alla cultura, l’ente sostiene alcune spese per organizzare “rassegne teatrali per adulti e bambini” e “rassegne musicali e attività di promozione alla lettura”.
L’ente, dovendo procedere alla predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011, domanda alla Sezione se le spese indicate sopra siano da ritenere sottoposte alla limitazione prevista dal citato co. 8 dell’art. 6.
1) In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all’applicazione in concreto delle disposizioni richiamate dal Sindaco di Settala è di esclusiva competenza dell’ente locale poiché attiene al merito dell’azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell’ente che, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.
2) Nell’ambito della manovra finanziaria varata ed approvata nell’estate del 2010 (d.l. 31 maggio 2010, conv. con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato che, con alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V, parte Seconda della Costituzione operata nel 2001, degli enti locali.
Uno degli articoli di questa natura è il “6” che, sotto la rubrica “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, contiene 27 commi che dettano alcune regole di contenimento dei costi che, a seconda della disposizione, sono applicabili da tutte o solamente da alcune amministrazioni pubbliche.
3) Escludendo ogni valutazione in ordine alla compatibilità con l’attuale ordinamento costituzionale di obblighi di limitazione di specifiche spese posti dal legislatore nazionale a carico delle Regioni e degli enti locali, che non compete alla magistratura contabile in sede consultiva, la Sezione ha reso già alcuni pareri in relazione all’interpretazione di alcune delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010.
In particolare, con il parere n. 1076, in data 23 dicembre 2010, la Sezione ha fornito alcune indicazioni interpretative di carattere generale in ordine al contenuto dell’art. 6, co. 8 oggetto della attuale richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Settala.
La delibera, peraltro, è nota all’ente richiedente poiché il quesito che l’aveva originata era stato formulato dallo stesso Comune di Settala.
Nel citato parere la Sezione ha rilevato “che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non ricomprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività”.
4) La richiesta di parere oggetto di esame in questa sede affronta la questione dell’applicabilità della limitazione prevista dal citato co. 8 dell’art. 6 da un diverso angolo visuale, riferendosi ad attività che rientrano nelle competenze dei singoli settori amministrativi propri dell’ente locale.
Si tratta di un aspetto delicato poiché, da un lato, il divieto sembra essere generico e di carattere generale prevedendo che nel 2011 l’intera spesa “per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non possa essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 per le medesime finalità e, dall’altro, l’attività tipica di alcune funzioni proprie dell’ente locale si estrinseca secondo modalità che potrebbero comportare spese che a prima vista potrebbero rientrare fra quelle “per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”.
La risposta al dubbio interpretativo richiede di evidenziare, in via preliminare, quale sia stato lo scopo perseguito dal legislatore con l’introduzione di queste specifiche limitazioni.
Come risulta dall’insieme delle norme e dalla rubrica dell’art. 6 che recita “riduzione dei costi degli apparati amministrativi” il legislatore non ha inteso perseguire l’obiettivo di ridurre in modo automatico la spesa riferita agli specifici compiti e competenze amministrative di ciascun ente, ma ha dettato alcune disposizioni dirette a contenere le spese di carattere generale degli enti pubblici al fine di razionalizzare l’insieme della spesa pubblica.
Quanto alle singole attività, spetta a ciascun ente, in relazione alle risorse disponibili all’interno di un quadro generale che prevede una riduzione delle stesse, individuare gli obiettivi da perseguire e le attività che in concreto possono essere svolte.
Utilizzando questo criterio, sembrerebbe ragionevole esaminare ogni spesa e verificare se rientra nell’ambito dell’attività tipica e delle competenze dell’ente locale e se, in sostanza, costituisce una modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa di uno specifico settore che, anche in base al principio di sussidiarietà richiamato dall’art. 118 della Costituzione rientri fra le funzioni attribuite ai Comuni. In caso positivo la stessa non è sottoposta alla limitazione prevista dall’art. 6, co. 8, ma a quelle che nell’ambito della sua autonomia ogni ente è tenuto a darsi, in relazione all’ammontare delle risorse disponibili. Ovviamente il giudizio deve essere formulato in base alle attività consolidate, vale a dire che l’ente ha svolto nel tempo, perlomeno a partire dal 2009, anno di riferimento della spesa, anche al fine di evitare operazioni elusive della limitazione di spesa prevista dal co. 8 dell’art. 6 del d.l. n. 78.
4.1) Con specifico riferimento al quesito posto dal Sindaco di Settala, la Sezione rileva che le spese relative all’organizzazione del “pranzo di Natale per gli anziani” e all’acquisto di “strenne natalizie”, di modesto valore, per gli anziani che in qualità di volontari si occupano di animare il centro anziani, possono rientrare nell’una o nell’altra tipologia, a seconda che rivestano il carattere di semplice liberalità ovvero rientrino nell’ambito delle politiche assistenziali di competenza dell’ente locale. La determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa è di competenza dell’ente locale che deve procedere tenendo conto sia dei programmi e progetti sviluppati nel settore sociale che di quanto effettuato negli esercizi precedenti.
4.2) Più articolata è la individuazione della categoria nella quale inserire spese necessarie per organizzare “rassegne teatrali per adulti e bambini” e “rassegne musicali e attività di promozione alla lettura”.
Infatti, anche per queste ultime, in linea di principio, vale il criterio di collegamento con le competenze dell’ente locale e con i programmi sviluppati da quest’ultimo. Si tratta di attività ontologicamente differenti dalle “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” se realizzate nell’ambito di specifici programmi amministrativi finalizzati al raggiungimento di finalità particolari e predeterminate, mentre si tratta di attività riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza laddove vengano svolte in modo episodico e al di fuori di uno programma che rientri in una competenza dell’ente locale.
Spetta all’Amministrazione applicando i principi indicati sopra verificare in concreto in quale ambito si collochino le “rassegne teatrali per adulti e bambini” e le “rassegne musicali e attività di promozione alla lettura” e, conseguentemente, tenere conto della spesa o meno ai fini di quanto previsto dal co. 8 dell’art. 6.

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Messaggio  ssalva Mar 3 Mag 2011 - 5:46

Mi aggancio a questo post per chiedere se per festeggiamenti in occasione di un culto sia possibile pagare direttamente delle spese per lo svolgimento della manifestazione (luminarie, palco, ecc.).
I festeggiamenti sono stati impostati come manifestazioni di carattere culturale e pormozionale delle tradizioni e del turismo locale.

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Messaggio  Paolo Gros Mar 3 Mag 2011 - 5:56

Ritengo assolutamente di si poiche' tali spese non rientrano nelle limitazioni del DL 78/2010 come detto nei precedenti post.
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Messaggio  ssalva Mar 3 Mag 2011 - 12:16

Nel caso, invece, di contributo pagato direttamente al comitato festa?

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Messaggio  Paolo Gros Mar 3 Mag 2011 - 13:05

Analogamente non rientra nei tagli per “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”.
Quanto descrivi non rientra in nessuna delle casistiche delle norma e neppure in caso di contribuzione al comitato che puo ' essere inteso come semplice e pura liberalita' per un festeggiamento che non e' mostra, non e' pubblicita' all'ente e neppure relazione pubblica
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Messaggio  francodan Ven 6 Mag 2011 - 5:41

su mostre ,convegni e iniziative turistiche estive si segnala da ultimo il parere 68 2011 Corte Conti Toscana

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 14 febbraio 2011 prot. n. 5325/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Capoliveri inerente la natura delle spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza alla luce delle limitazioni introdotte dall’art. 6, comma 8 della L. 122/10. In particolare chiede se rientrino nella riduzione di legge le spese relative agli spettacoli culturali e di intrattenimento che vengono organizzati dal Comune durante la stagione estiva, al fine di intrattenere i turisti.

CONSIDERATO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.
La richiesta si ritiene ammissibile anche da un punto di vista oggettivo.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito del quesito, l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, stabilisce che “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”.
In riferimento alle spese per “convegni” e “mostre”, pur nella difficoltà di una precisa delimitazione delle relative voci, la Sezione ha già precisato (delibera n. 7/2011) che ci si può riferire “alle spese sostenute per riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente o indirettamente dall’amministrazione (convegno) e per presentazione di opere d’arte con scopo celebrativo e/o didattico (mostra)”; la limitazione di spesa imposta dalla normativa vigente deve intendersi riferita alla spesa sostenuta dall’ente per eventi organizzati direttamente o anche, indirettamente, a mezzo di soggetti terzi al fine di evitare fenomeni elusivi.
Per quanto concerne le spese di rappresentanza la stessa Sezione, con deliberazione n. 428/09, aveva precisato che le stesse rivelassero la manifestazione di un bisogno per l’ente “ad una proiezione esterna delle proprie attività per il migliore perseguimento dei propri fini” e fossero “finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae dall’essere conosciuto”.
Tanto premesso, aldilà della qualificazione, non semplice, della fattispecie in esame in una delle tipologie espressamente previste dalla normativa in argomento e in particolare tra le spese di rappresentanza o per relazioni pubbliche, la Sezione precisa che, come già argomentato nella citata deliberazione n. 7/11, “resterebbero ancora consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti iniziative organizzate dall’ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell’ente pubblico, ad esempio al fine di erogare, ampliare o migliorare un servizio o svolgere un’attività rientrante in una delle finalità istituzionali dell’ente”.
Ciò premesso resta nell’autonomia dell’ente locale individuare correttamente le eventuali tipologie da assoggettare alla disciplina normativa, del resto anche altra sezione regionale della Corte dei conti (Lombardia deliberazione n. 116/2011) ha avuto modo di precisare che “sembrerebbe ragionevole esaminare ogni spesa e verificare se rientra nell’ambito dell’attività tipica e delle competenze dell’ente locale e se, in sostanza, costituisce una modalità di estrinsecazione dell’attività amministrativa di uno specifico settore” al fine di individuare la sua sottoposizione al divieto in questione.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 5325/1.13.9.
DISPONE
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Capoliveri e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 maggio 2011
Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

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Messaggio  claudio Lun 9 Mag 2011 - 2:31

Veramente non si sa più cosa fare.
Questa Amministrazione storicamente elargisce contributi annui alla locale squadra di calcio a sostegno della sua attività ed a copertura delle spese generali, è a vostro parere impossibile procedere ad ogni ulteriore erogazione?

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Messaggio  francodan Lun 9 Mag 2011 - 2:57

in attesa del parere delle sezioni unite (richiesto per contrasto di orientamenti dalla sezione marche)sull'ambito del dl 78 2010 ,il principio seguito dalla stagrande parte delle sezioni è quello che contributi alle realtà associative possono essere erogati solo se svolgono funzioni sostitutive del comune ,ossia si sostituiscono al comune nello svolgere funzioni di interesse generale per la comunità e ove possibile questi contributi vanno a finanziare iniziative consololidate inquadrate in programmi consolidati dell'amministrazione comunale.Quindi come dicono i vari pareri ,volta per volta deve valutatarsi in relazione al caso concreto se ricorrono questi principi.
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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Lun 9 Mag 2011 - 3:13

Ma scusate, la norma prevede l'impossibilità di spese per sponsorizzazioni! Quindi se il Comune eroga un contributo ma la sua immagine (il logo) e/o il fatto che abbia erogato tale contributo non appare da alcuna parte, secondo me il divieto non sussiste (che benificio riceve il Comune?).
O no?!
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Mag 2011 - 3:21

Tali contributi i a mio avviso, come giustamente riportato da Francodan , possono essere erogati solo se svolgono funzioni sostitutive del comune ,ossia si sostituiscono al comune nello svolgere funzioni di interesse generale per la comunità e ove possibile questi contributi vanno a finanziare iniziative consololidate inquadrate in programmi consolidati dell'amministrazione comunale
o comunque a livello di pura liberalita' senza un ritorno sinallagmatico di sponsorizzazione come indicato da Stefano.
In tali casi non rientraneo nelle limitazioni del DL 78/2010.
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Lun 9 Mag 2011 - 3:31

come riportato in altro post la sezione marche ha richiesto la decisione delle sezioni unite della corte conti,ritendendo che del divieto di sponsorizzazione sia stata data un'interpretazione estensiva inserendo elementi come la sussidiarietà che non sarebbero richiesti ...in sostanza la corte delle marche ritiene il divieto di sponsorizzazione operante solo ove si tratti di contributi diretti o indiretti volti a promuovere l'immagine dell'ente (tipico esempio magliette squadra di calcio con logo provincia d X)...tuttavia ad oggi la maggior parte delle sezioni regionali tende all'interpretazione estensiva,quindi in attesa della decisione delle sezioni unite sul dl 78 2010 è meglio andare con prudenza e invitare le amministrazioni comunali a deliberare successivamente.....
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Messaggio  ssalva Gio 12 Mag 2011 - 10:14

Gentili signori,
secondo voi le spese per acquisti di automezzi finanziate da somme derivanti dal diverso utilizzo di mutui contratti con la cassa depositi e prestiti soggiaciono anch'esse alla norma sui tagli?
Si fa riferimento agli impegni o ai pagamenti effettuati nel 2009?
Grazie

ssalva

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Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Mag 2011 - 10:17

secondo voi le spese per acquisti di automezzi finanziate da somme derivanti dal diverso utilizzo di mutui contratti con la cassa depositi e prestiti

scusami ma o mi sono perso qualcosa per strada o non conosco la norma che permetta il ricorso al credito per "beni mobili" neppure su un mutuo devoluto.

Se , in astratto, cio' fosse possibile il riferimento e' aglii impegni di competenza.
Paolo Gros
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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Re: Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

Messaggio  teresa Gio 12 Mag 2011 - 12:09

Il ricorso al mutuo per l'acquisto di automezzi è consentito in quanto trattasi di spesa di investimento.
Inoltre vengono concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mutui per acquisto automezzi anche in riferiemtno alla L.426 del 1998.

A mio parere anche gli acquisti di automezzi finanziati da mutui rientrano nei tagli disposti dalla normativa.
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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Mutuo e automezzi

Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Mag 2011 - 13:29

Me la ero persa .
Concordando con il fatto che gli acquisti di automezzi rientrino nei tagli disposti dalla normativa ancorche' ammessi come giustamente postato da Teresa mi pare poco plausibile il ricorso stesso al credito per beni mobili poiche' l’ente dovrà tenere conto che, in linea di massima, un principio economico da rispettare è quello in base alla quale la durata dell’ammortamento di un mutuo, non dovrebbe superare la durata del bene che è stato finanziato con il mutuo in questione. In sostanza l’acquisto di un automezzo che sicuramente ha una vita economica relativamente breve, non dovrebbe essere finanziato con un mutuo di durata di 10 o addirittura di 20 anni.

Che io sappia poi la legge 426/1998 limitava un contrbuto a favore della sostituzione del parco veicoli con veicoli a basso impatto ambientale per gli anni 1990 e 1991 .
Nel recente il DECRETO 24 maggio 2004 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO all'art.1:
"Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti di cui al successivo art. 4, i contributi in conto capitale stanziati dall'art. 17, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, per un importo complessivo di 30.000.000 di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinati al parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale"
Non sono a conoscenza di altri provvedimenti similari piu' recenti .

Tanto per stigmatizzare che il ricorso al credito per bene mobile dovrebbe essere a mio avviso inteso in una piu' ampia concezione di impatto ambientale e non limitato alla sola sotituzione di una autovettura .( ancorche' non ho dubbi che cio' avvenga ).



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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty e ancora tagli sulla pubblicità

Messaggio  francesca Gio 12 Mag 2011 - 13:37

e ancora:

si avvicina il periodo estivo, e nel mio comune inizieranno le manifestazioni di intrattenimento.
Le spese per la stampa delle locandine e manifesti, rientrano nel taglio?

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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Tagli

Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Mag 2011 - 23:20

Non rientrano nel taglio poiche' come ampiamente detto non rivestono il carattere pubblicitario sinallagmatico di ritorno di immagine fine a se stesso per l'amministrazione comunale .
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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Re: Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

Messaggio  francodan Ven 13 Mag 2011 - 0:30

sono escluse dai tagli come dicono diversi pareri quelle spese inerenti la comunicazione istituzioanle ossia quelle spese di comunciazione mediante le quali l'amministrazione porta a conoscenza e diffonde propri servizi e/o attività
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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty tagli art. 6 comma 14

Messaggio  francesca Ven 27 Mag 2011 - 14:16

Devo assolutamente comperare la macchina nuova ai vigili, quella in dotazione è completamente andata ed è anche l'unica.
Come posso giustificare la spesa rispetto al taglio del dl?
O faccio andare i vigili a piedi???

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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Tagli ed autovetture

Messaggio  Admin Sab 28 Mag 2011 - 1:37

L'acquisto delle autovetture della PM non rientra nel novero dei tagli del DL 78 poiche' espressamente escluso.

Al link

https://entilocali.forumattivo.it/t477p15-dl-78-2010-tagli-alle-spese

trovi numerosi post che esaminano il problema ed anche i link ai pareri delle varie corti die conti a riguardo.
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https://entilocali.forumattivo.it

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Ancora tagli art. 6 DL 78/2010 Empty Re: Ancora tagli art. 6 DL 78/2010

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