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Termini procedimento disciplinare
A seguito di contestazione di addebito (data 25.05.2012), un dipendente, convocato per il contradditorio per la difesa con regolare preavviso di 10 gg., presenta le proprie memorie difensive dalle quali risulta in modo chiaro l'inesistenza della violazione (addirittura nella contestazione dell'addebito il dirigente citava, sbagliando grossolanamente, una violazione completamente errata). Il dirigente, non condividendo le memorie difensive e dopo una breve attività istruttoria, emette l'atto (07.08.2012, dopo 74 gg.dalla contestazione) irrogando la sanzione al dipendente, nella forma della censura.
Ma sbaglio o ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2 del DLgs. 150/09 i termini per concludere un procedimento disciplinare, archiviandolo o irrogando la sanzione, sono SESSANTA GIORNI dalla contestazione???? ...violando i termini l'amministrazione, rappresentata dal dirigente, decade dall'azione disciplinare....quindi cosa deve fare il dipendente, dato che agli atti (protocollo, fascicolo personale...) esiste un atto emesso in violazione dei temini???
Come può un dirigente nonchè segretario comunale nonchè direttore generale, commettere una tale svista????
Come deve procedere il dipendente?
Ma sbaglio o ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2 del DLgs. 150/09 i termini per concludere un procedimento disciplinare, archiviandolo o irrogando la sanzione, sono SESSANTA GIORNI dalla contestazione???? ...violando i termini l'amministrazione, rappresentata dal dirigente, decade dall'azione disciplinare....quindi cosa deve fare il dipendente, dato che agli atti (protocollo, fascicolo personale...) esiste un atto emesso in violazione dei temini???
Come può un dirigente nonchè segretario comunale nonchè direttore generale, commettere una tale svista????
Come deve procedere il dipendente?
Fenice- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 23.01.11
Termine
ai sensi del vigente codice disciplinare si deve ricordare che
per la conclusione del procedimento disciplinare è stabilito il termine insuperabile di
120 giorni dalla sua apertura; tale termine è superabile solo nel caso di procedimento
penale aperto per lo stesso fatto per il quale è avviato il procedimento disciplinare. In
questo caso il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla conclusione
definitiva del procedimento penale e da quel momento deve essere riavviato e
concluso entro i 120 giorni successivi. Anche in questo caso il termine è imperativo e
la sua violazione determina la illegittimità dell’ intero procedimento e della eventuale
sanzione.
Il provvedimento deve essere adottato dal dirigente della struttura presso cui il
dipendente presta la sua attività nel caso di rimprovero verbale o scritto o dal
dirigente dell’ ufficio per i procedimenti disciplinari per le sanzioni più gravi.
per la conclusione del procedimento disciplinare è stabilito il termine insuperabile di
120 giorni dalla sua apertura; tale termine è superabile solo nel caso di procedimento
penale aperto per lo stesso fatto per il quale è avviato il procedimento disciplinare. In
questo caso il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla conclusione
definitiva del procedimento penale e da quel momento deve essere riavviato e
concluso entro i 120 giorni successivi. Anche in questo caso il termine è imperativo e
la sua violazione determina la illegittimità dell’ intero procedimento e della eventuale
sanzione.
Il provvedimento deve essere adottato dal dirigente della struttura presso cui il
dipendente presta la sua attività nel caso di rimprovero verbale o scritto o dal
dirigente dell’ ufficio per i procedimenti disciplinari per le sanzioni più gravi.
Re: Termini procedimento disciplinare
Paolo non mi risulta il termine dei 120 gg. ti riporto l'art. 55bis DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 :Paolo Gros ha scritto:ai sensi del vigente codice disciplinare si deve ricordare che
per la conclusione del procedimento disciplinare è stabilito il termine insuperabile di
120 giorni dalla sua apertura; tale termine è superabile solo nel caso di procedimento
penale aperto per lo stesso fatto per il quale è avviato il procedimento disciplinare. In
questo caso il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla conclusione
definitiva del procedimento penale e da quel momento deve essere riavviato e
concluso entro i 120 giorni successivi. Anche in questo caso il termine è imperativo e
la sua violazione determina la illegittimità dell’ intero procedimento e della eventuale
sanzione.
Il provvedimento deve essere adottato dal dirigente della struttura presso cui il
dipendente presta la sua attività nel caso di rimprovero verbale o scritto o dal
dirigente dell’ ufficio per i procedimenti disciplinari per le sanzioni più gravi.
Art. 55-bis
(( (Forme e termini del procedimento disciplinare).
1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
I 120 gg. sono forse previsti per infrazioni di maggiore gravità.
Che ne dici?
Fenice- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 23.01.11
codice
al link
http://www.comune.francavilla.ch.it/immagini/documenti/CODICE_DISCIPLINARE.pdf
il codice con i richiami
http://www.comune.francavilla.ch.it/immagini/documenti/CODICE_DISCIPLINARE.pdf
il codice con i richiami
termini procedimento disciplinare
A mio parere ha ragione Fenice, se la mancanza è nell'ambito di quelle di minore gravità, il termine è 60 giorni, a meno che non gli sia stato contestato un fatto più grave.
darcy- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 09.06.11
Re: Termini procedimento disciplinare
Quanto dice Fenice è giusto. E' Il codice disciplinare del Comune di Francavilla che non è aggiornato, ingannando Paolo, l'art.55bis del D.Lgs 165/2001 è stato introdotto dall'articolo 69 del D.Lgs. 150/2009 (difatti il codice citato riporta la data di pubblicazione o di stesura dell'11 aprile 2008).
Pertanto la sanzione disciplinare decade in quanto non rientra nei termini, perentori, previsti dalla norma, ovviamente il tutto va notificato al Dirigente che deve provvedere all'annullamento della stessa in forma scritta.
Nella mia amministrazione è pubblicato ancora il codice disciplinare con la vecchia normativa nonostante i vari solleciti di adeguamento. Dovrò sanzionare il Dirigente.
Pertanto la sanzione disciplinare decade in quanto non rientra nei termini, perentori, previsti dalla norma, ovviamente il tutto va notificato al Dirigente che deve provvedere all'annullamento della stessa in forma scritta.
Nella mia amministrazione è pubblicato ancora il codice disciplinare con la vecchia normativa nonostante i vari solleciti di adeguamento. Dovrò sanzionare il Dirigente.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Termini procedimento disciplinare
il termine normale è di 60 giorni che diventano 120 in caso di particolare gravità della infrazione o di complessità dell'indagine
in ogni caso ,deve ricorrere al giudice del lavoro in quanto la sanzione per quanto si ritenga da parte del dipendente irregolare ,si consolida senza impugnazione
in ogni caso ,deve ricorrere al giudice del lavoro in quanto la sanzione per quanto si ritenga da parte del dipendente irregolare ,si consolida senza impugnazione
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Termini procedimento disciplinare
Giusto è quanto prevede la norma.francodan ha scritto:... OMISSIS in ogni caso ,deve ricorrere al giudice del lavoro in quanto la sanzione per quanto si ritenga da parte del dipendente irregolare ,si consolida senza impugnazione
Nella fattispecie colgo l'occasione per avere un confronto di pensiero con i colleghi del forum.
Di fronte a decisioni unilaterali del dirigente, giuste o sbagliate che siano, non vi sembra eccessivo ricorrere al giudice del lavoro con ulteriore aggravio di spese del dipendente quale parte debole nel procedimento? Mi sembra che in tale procedimento manchi quel peso e contrappeso che bilanci la posizione di entrambi le parti in causa, mettendoli sullo stesso piano, al fine di evitare in ogni caso di ricorrere al giudice del lavoro (mi riferisco alle soppresse commissioni disciplina ed ai tentavi di conciliazione presso la DPL che bene o male assicuravano nella loro funzione decisoria una terzietà ed imparzialità). Nel caso specifico, l'amministrazione accertata l'inadempienza del dirigente responsabile ha l'obbligo di sanzionarlo come previsto dall'art.55 sexies comma 3.
Avete mai visto provvedimenti del genere? Manca l'imparzialità non vi pare?
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Termini procedimento disciplinare
Sono d'accordo con dibben. E sono convinta che se il dirigente è un segretario comunale non si vedrà MAI, e non si è mai vista, una sanzione per inadempienza!!dibben ha scritto:Giusto è quanto prevede la norma.francodan ha scritto:... OMISSIS in ogni caso ,deve ricorrere al giudice del lavoro in quanto la sanzione per quanto si ritenga da parte del dipendente irregolare ,si consolida senza impugnazione
Nella fattispecie colgo l'occasione per avere un confronto di pensiero con i colleghi del forum.
Di fronte a decisioni unilaterali del dirigente, giuste o sbagliate che siano, non vi sembra eccessivo ricorrere al giudice del lavoro con ulteriore aggravio di spese del dipendente quale parte debole nel procedimento? Mi sembra che in tale procedimento manchi quel peso e contrappeso che bilanci la posizione di entrambi le parti in causa, mettendoli sullo stesso piano, al fine di evitare in ogni caso di ricorrere al giudice del lavoro (mi riferisco alle soppresse commissioni disciplina ed ai tentavi di conciliazione presso la DPL che bene o male assicuravano nella loro funzione decisoria una terzietà ed imparzialità). Nel caso specifico, l'amministrazione accertata l'inadempienza del dirigente responsabile ha l'obbligo di sanzionarlo come previsto dall'art.55 sexies comma 3.
Avete mai visto provvedimenti del genere? Manca l'imparzialità non vi pare?
Fenice- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 23.01.11
Re: Termini procedimento disciplinare
Una richiesta da parte del dipendente, supportato dal sindacato, al segretario di ritirare l'atto sarebbe inutile quindi...?francodan ha scritto:il termine normale è di 60 giorni che diventano 120 in caso di particolare gravità della infrazione o di complessità dell'indagine
in ogni caso ,deve ricorrere al giudice del lavoro in quanto la sanzione per quanto si ritenga da parte del dipendente irregolare ,si consolida senza impugnazione
Fenice- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 23.01.11
Re: Termini procedimento disciplinare
Io ci proverei... di fronte all'evidenza la miglior risposta è il buon senso.Fenice ha scritto:Una richiesta da parte del dipendente, supportato dal sindacato, al segretario di ritirare l'atto sarebbe inutile quindi...?francodan ha scritto:il termine normale è di 60 giorni che diventano 120 in caso di particolare gravità della infrazione o di complessità dell'indagine
in ogni caso ,deve ricorrere al giudice del lavoro in quanto la sanzione per quanto si ritenga da parte del dipendente irregolare ,si consolida senza impugnazione
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Termini procedimento disciplinare
va fatta una richiesta motivata da parte del dipendente ,eventualmente controfirmata dalle ooss ,volta ad avviare una procedura di revoca in autotutela del provvedimento sanzionatorio emesso
ove la procedura in autotutela non venga attivata occorre rivolgersi al giudice del lavoro
ove la procedura in autotutela non venga attivata occorre rivolgersi al giudice del lavoro
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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