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aspettativa retribuita

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aspettativa retribuita Empty aspettativa retribuita

Messaggio  leo.g Mar 14 Ago 2012 - 11:05

salve mia moglie, figlia unica, ha usufruito di permessi , L.104, per assistenza alla madre, 85 anni,con invalidità 100% molto grave . Adesso per motivi di salute, non invalidante, ma inizio di ernie e altro, per le quali i dottori consultati le consigliano di evitare sforzi e sovraccarichi di lavoro, ha richiesto la revoca dell'assistenza per poterla chiedere io (marito).
mia insegna nel suo comune di residenza,
io insegno attualmente in altra regione, in attesa di futuro trasferimento.
mia suocera , vedova, è domiciliata a casa nostra.
come genero posso chiedere l'aspettativa retribuita ? .

leo.g

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aspettativa retribuita Empty legge 104

Messaggio  Paolo Gros Mer 15 Ago 2012 - 23:40

L’art. 24 della legge 183/2010 ridefinisce criteri e modalità per la concessione dei benefici.

In base al previgente dettato normativo, infatti, avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado.

Il nuovo disposto normativo prevede, invece, il diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l’attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da patologia invalidante. Ai fini di una corretta individuazione dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la fruizione dei benefici in argomento, si è ritenuto opportuno allegare i testi degli articoli 74 e 78 del codice civile (all. 3) che recano la definizione dei rapporti di parentela ed affinità.

La normativa novellata prevede, quindi, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano “mancanti”. Al riguardo, si chiarisce che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché nella norma viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva (“qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”).

Per quanto concerne le patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell’individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).

Quindi, nell’ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l’assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

La legge n. 183/2010 interviene sull’articolo 33, comma 3, della legge 104/92 eliminando le parole “successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile” e a seguito di tale modifica, viene introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili. Detta possibilità riguarda anche i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).
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Messaggio  lolascarse Sab 10 Nov 2012 - 15:11

Nel mio Comune, di appena 800 abitanti, l'unica dipendente di ruolo preposta alla segreteria (affari generali) ha chiesto l'aspettativa retribuita ai sensi della "104";
il resto dell'organico è composta da un Segretario in convenzione con sette comuni , una ragioniera in convenzione per 12 ore settimanali e due dipendenti "autisti scuolabus e N.U.
iL Sindaco mi ha chiesto cosa si deve fare, ( io sarei la rag. in convenzione per 12 ore) visto che sostituire la dipendente significa aumentare la spesa del personale.
la dipendente che va in aspettativa per quanto tempo potrà avere l'intera retribuzione?
in questi casi , cosa si fà ? si va in gestione associata? è l'unica soluzione che posso consigliare, ma dai calcoli che ho fatto si sfora, anche se di poco, il tetto del 2004 e aumenta la spesa corrente .
saluti lola

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Messaggio  Paolo Gros Sab 10 Nov 2012 - 23:07

Lì'associazionismo obbligatorio si rivolge proprio a situazioni del genere che sono peraltro paradossali.
Onetamente non vedo altra soluzione poiche' non mi pare un ente che possa sostenere un apparato burocratico con le sole proprie forze.
Verificate anciora a tampone la possibilita' di utilizzo del comma 557 della lex 311
Paolo Gros
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Messaggio  lolascarse Mar 13 Nov 2012 - 7:54

grazie paolo! ma non mi hai risposto in merito alla retribuzione "aspettativa art. 104" -
lo stipendio va dato per intero?
per quante mensilità?
ovviamente nessun ente previdenziale rimborsa nulla per i dip. pubblici!!
saluti

lolascarse

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