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Paolo Gros
lella
6 partecipanti
Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
Desidererei avere la vostra opinione in relazione alla seguente situazione:
Dipendente Ente Locale ( agente polizia locale) si dimette dopo aver vinto concorso per vigili del fuoco. Nella lettera di dimissione chiede il diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 14 bis CCNL 6/7/95. Il periodo di prova avrà la durata di 12 mesi. Il contratto prevede questo diritto nel caso l'ente di diverso comparto preveda analoga disciplina. Da quello che sono riuscita a trovare il contratto dei Vigili del fuoco non prevede questa possibilità nel caso di dimissioni verso comparti diversi. C'è qualcuno che ha delle notizie certe al riguardo ? L' Ente locale da una parte vorrebbe tutelare il dipendente ma visto il periodo di prova così lungo teme di perdere la possibilità di poterlo sostituire visto che la deroga del 20% delle assunzioni prevista proprio per i vigili vale solo per l'anno 2011 (?). Vi ringrazio anticipatamente.
Dipendente Ente Locale ( agente polizia locale) si dimette dopo aver vinto concorso per vigili del fuoco. Nella lettera di dimissione chiede il diritto alla conservazione del posto ai sensi dell'art. 14 bis CCNL 6/7/95. Il periodo di prova avrà la durata di 12 mesi. Il contratto prevede questo diritto nel caso l'ente di diverso comparto preveda analoga disciplina. Da quello che sono riuscita a trovare il contratto dei Vigili del fuoco non prevede questa possibilità nel caso di dimissioni verso comparti diversi. C'è qualcuno che ha delle notizie certe al riguardo ? L' Ente locale da una parte vorrebbe tutelare il dipendente ma visto il periodo di prova così lungo teme di perdere la possibilità di poterlo sostituire visto che la deroga del 20% delle assunzioni prevista proprio per i vigili vale solo per l'anno 2011 (?). Vi ringrazio anticipatamente.
lella- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 20.04.11
Periodo di prova
La conservazione del posto ai sensi dell'art. 14 bis CCNL 6/7/95 nella casistica specifica non e' applicabile per diversa durata del periodo stesso tra diversi comparti di contrattazione.
Andasse tutto male l'amministrazione puo' coprire il posto a TD per 12 mesi ed il soggetto potra' comunque fare domanda di riammissione in servizio che verra' assicurata nel rispetto del limite del 20% se ente soggetto al patto .
Non vedo altre vie per la tutela del lavoratore ( che ha comunque liberamente scelto )
Andasse tutto male l'amministrazione puo' coprire il posto a TD per 12 mesi ed il soggetto potra' comunque fare domanda di riammissione in servizio che verra' assicurata nel rispetto del limite del 20% se ente soggetto al patto .
Non vedo altre vie per la tutela del lavoratore ( che ha comunque liberamente scelto )
PERIODO DI PROVA
Grazie Paolo della sollecita risposta.
E' comunque un bel problema. Se non posso applicare l'art. 14 bis come giustifico una assunzione a TD su un posto vacante ( con la possibilità di deroga del limite del 20% per il 2011) con il problema della carenza di personale nell'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente (soggetto al patto)? Applico lo stesso l'art. 14 bis (????) solo per sei mesi, poi se l'ex dipendente non rientra procedo con la sostituzione ( sperando di riuscire a fare il tutto entro dicembre 2011)? Scusa, ma sto cercando da una parte di tutelare il collega e dall'altra di non incorrere nelle ire dell'Amministrazione ! Buon pomeriggio.
E' comunque un bel problema. Se non posso applicare l'art. 14 bis come giustifico una assunzione a TD su un posto vacante ( con la possibilità di deroga del limite del 20% per il 2011) con il problema della carenza di personale nell'Ufficio di Polizia Locale dell'Ente (soggetto al patto)? Applico lo stesso l'art. 14 bis (????) solo per sei mesi, poi se l'ex dipendente non rientra procedo con la sostituzione ( sperando di riuscire a fare il tutto entro dicembre 2011)? Scusa, ma sto cercando da una parte di tutelare il collega e dall'altra di non incorrere nelle ire dell'Amministrazione ! Buon pomeriggio.
lella- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 20.04.11
Periodo di prova
Ritengo l'assunzione di un TD per 12 mesi affatto scandalosa giustificandola eventualmente con l'urgenza della sostituzione del dimissionario in pendenza dell'espletamento di un pubblico concorso.
Cosi' facendo puoi anche eludere il problema 20% e non e' poco .
Onestamente non vedo altre soluzioni.
Cosi' facendo puoi anche eludere il problema 20% e non e' poco .
Onestamente non vedo altre soluzioni.
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
E' proprio inapplicabile l'art. 14 bis ccnl 95, modificato dall'art. 20 ccnl 2000?
Per quanto riguarda la conservazione del posto non prevede limiti temporali.
Anche il contratto dei vigili - dpr 7.5.2008, art. 22 c. 11 - prevede la conservazione del posto, attraverso il collocamento in aspettativa, e anche tale disposizione è applicabile nei confronti di enti di diverso comparto; l'unica differenza è il limite di sei mesi.
A mio parere, l'analogia invocata dall'art. 14 è quella che sia prevista in entrambe le contrattazioni una tutela sulla conservazione del posto, indipendentemente da modalità e tempistiche.
Al limite, un problema ci sarebbe se un VdF passasse al comune e si trovasse una prova di 12 mesi, visto che il suo ente di provenienza limiterebbe la conserv. del posto a soli 6 mesi.
Buona serata
Per quanto riguarda la conservazione del posto non prevede limiti temporali.
Anche il contratto dei vigili - dpr 7.5.2008, art. 22 c. 11 - prevede la conservazione del posto, attraverso il collocamento in aspettativa, e anche tale disposizione è applicabile nei confronti di enti di diverso comparto; l'unica differenza è il limite di sei mesi.
A mio parere, l'analogia invocata dall'art. 14 è quella che sia prevista in entrambe le contrattazioni una tutela sulla conservazione del posto, indipendentemente da modalità e tempistiche.
Al limite, un problema ci sarebbe se un VdF passasse al comune e si trovasse una prova di 12 mesi, visto che il suo ente di provenienza limiterebbe la conserv. del posto a soli 6 mesi.
Buona serata
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
Secondo me l'art. 14 bis parla sempre di periodo di prova di 6 mesi e quindi mi sembrava implicito che la conservazione del posto fosse per 6 mesi. Il problema è che il collega, presso i VdF, deve fare un periodo di prova di 9+3 mesi quindi un totale di 12 mesi. Per quanto riguarda l'aspettativa, sempre che io abbia interpretato correttamente il CCNL Enti locali, non è prevista per la situazione che ho presentato, mentre giustamente come dici è prevista nel CCNL dei VdF. Ecco perchè nel mio precedente post ipotizzavo la possibilità della conservazione del posto almeno per i primi 6 mesi, ma naturalemente devo giustificare il tutto.
Buona serata.
Buona serata.
lella- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 20.04.11
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
Io non lo darei tanto per scontato; i sei mesi sono il massimo per la prova da esperire , ai sensi del comma 1 del 14 bis.
Per quanto riguarda la conservazione del posto, io guardo il c. 9 e leggo che la presente disposizione (c. 9, conservazione posto) si applica anche ai ccnl che prevedano disposizione analoga alla presente (conservazione posto). A parte l'esposizione ridondante, questo mi basta per stabilire se posso disporre la tutela per il dipendente dimissionario.
Teniamo conto che l'esposizione stessa del comma 9 è di per sè piuttosto infelice, come ammette anche la stessa Aran (quesito 795-14bisE6), soprattutto dopo le modifiche del 2000.
Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, ...
Alla lettera conferirebbe - all'ente che assume - un diritto (la conservazione del posto) in un rapporto di lavoro sul quale non può assolutamente disporre, cioè quello nell'ente di provenienza.
Aggiungo inoltre che, qualora un comune dovesse assumere un VF in aspettativa ex art. 22 c 11 del loro contratto e non dovessimo ritenere valida la disposizione sulla conservazione del posto del contratto VVFF perchè diversa (non analoga) rispetto al 14 bis che non prevede l'aspettativa, a questo punto potremmo anche ritenere illegittima l'assunzione stessa in quanto afferente una posizione incompatibile con le disposizioni sul divieto di cumulo di impieghi pubblici, non essendo stato risolto il preesistente rapporto di lavoro, ma semplicemente sospeso.
Se invece nel caso sopra diamo rilievo alla disposizione del cnl altrui e valutiamo ammissibile l'assunzione, allora avvaloriamo l'analisi della proprietà transitiva operata dall'aran nel quesito citato e possiamo considerare - finalmente - analoghe le disposizioni dei due comparti finalizzate alla conservazione del posto, con la conseguenza che è possibile riconoscerla al tuo collega anche per 12 mesi.
Per l'eventuale assunzione a TD in sostituzione non mi esprimo oltre, ma credo che sarebbe comunque possibile.
Spero di non avere tediato troppo. Non voglio convincere nessuno delle mie idee, sto solo "pensando ad alta voce".
Per quanto riguarda la conservazione del posto, io guardo il c. 9 e leggo che la presente disposizione (c. 9, conservazione posto) si applica anche ai ccnl che prevedano disposizione analoga alla presente (conservazione posto). A parte l'esposizione ridondante, questo mi basta per stabilire se posso disporre la tutela per il dipendente dimissionario.
Teniamo conto che l'esposizione stessa del comma 9 è di per sè piuttosto infelice, come ammette anche la stessa Aran (quesito 795-14bisE6), soprattutto dopo le modifiche del 2000.
Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, ...
Alla lettera conferirebbe - all'ente che assume - un diritto (la conservazione del posto) in un rapporto di lavoro sul quale non può assolutamente disporre, cioè quello nell'ente di provenienza.
Aggiungo inoltre che, qualora un comune dovesse assumere un VF in aspettativa ex art. 22 c 11 del loro contratto e non dovessimo ritenere valida la disposizione sulla conservazione del posto del contratto VVFF perchè diversa (non analoga) rispetto al 14 bis che non prevede l'aspettativa, a questo punto potremmo anche ritenere illegittima l'assunzione stessa in quanto afferente una posizione incompatibile con le disposizioni sul divieto di cumulo di impieghi pubblici, non essendo stato risolto il preesistente rapporto di lavoro, ma semplicemente sospeso.
Se invece nel caso sopra diamo rilievo alla disposizione del cnl altrui e valutiamo ammissibile l'assunzione, allora avvaloriamo l'analisi della proprietà transitiva operata dall'aran nel quesito citato e possiamo considerare - finalmente - analoghe le disposizioni dei due comparti finalizzate alla conservazione del posto, con la conseguenza che è possibile riconoscerla al tuo collega anche per 12 mesi.
Per l'eventuale assunzione a TD in sostituzione non mi esprimo oltre, ma credo che sarebbe comunque possibile.
Spero di non avere tediato troppo. Non voglio convincere nessuno delle mie idee, sto solo "pensando ad alta voce".
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
Conservazione del posto
L'excursus della collega e' molto interessante e la ringrazio poiche' utile a noi tutti.
Ritengo, a mio personal avviso, le due norme contrattuali non applicabili per analogia poiche' diverse e non conciliabili .
La teoria di Tyla e' pero' interessante e mi ripropongo di esaminarla piu' attentamente e criticamente.
E' comunque davvero un utile scambio di opinioni .
Ritengo, a mio personal avviso, le due norme contrattuali non applicabili per analogia poiche' diverse e non conciliabili .
La teoria di Tyla e' pero' interessante e mi ripropongo di esaminarla piu' attentamente e criticamente.
E' comunque davvero un utile scambio di opinioni .
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
Paolo Gros ha scritto:L'excursus della collega e' molto interessante e la ringrazio poiche' utile a noi tutti.
Nonostante l'ambiguità del nick, preciso che sono un maschietto (tra l'altro, tuo omonimo).
Lieto di partecipare positivamente alle discussioni in un forum [piaggeria mode on]
giovane e che conosco da poco, ma che ritengo molto interessante per il contributo di utenti assai competenti
[piaggeria mode off].
Saluti
Paolo
P.S.
Undertaker incute davvero
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
Conservazione posto
Chiedo scusa al collega Paolo ma il nick mi aveva tratto in inganno.
( Undertaker e' sempre stato un mio mito )
( Undertaker e' sempre stato un mio mito )
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
Il dipendente, avendo rassegnato le dimissioni, dovrebbe essere già tutelato dall'art. 26 del ccnl 14/09/2000, nel testo modificato dall'art. 17 del ccnl 05/10/2001.
Può chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, sempre che vi sia disponibilità del relativo posto nella dotazione organica dell'ente.
Può chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, sempre che vi sia disponibilità del relativo posto nella dotazione organica dell'ente.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
Anch'io vorrei dei chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto della conservazione del posto di lavoro ex art. 20 del ccnl Regioni -EELL.
l'Ente locale, presso cui presto servizio e da cui vorrei dimettermi (conservando il posto di lavoro) perchè ho vinto un concorso presso un ministero, mi ha detto che sì, posso avvalermi dell'art. 20 ma la eventuale riassunzione è subordinata al rispetto dei vincoli previsti dai recenti interventi normativi che prevedono l'assunzione entro il limite dle 20% del personale cessato e il 40% delle spese di personale. Visto come stanno le cose non sono in grado di garantirmi l'applicazione dell'art. 20 - conservazione al posto di lavoro.
Mi chiedo se esiste altro istituto di cui ci si possa avvalere, tipo una aspetttativa corrispondente al periodo di prova. grazie per la preziosa collaborazione
fedemode- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 11.11.11
Periodo di prova
La riassunzione durante il periodo di prova presso altro ente e' qualificabile quale nuova assunzione esclusivasmente al termine del periodo di prova conseguendone che le dimissioni costituiscono cessazione solo dopo il periodo di prova presso l'altro ente derivandone in ultimo che nel perdurare del periodo di prova non e' applicabile la norma del 20% dei cessati , poiche' non legittimamente cessato ma in attesa di espletamento di istituto contrattuale assicurato dall'art.20.
A sostegno ci si domanda per quale motivo fino alla fine del periodo di prova l'ente non possa assumere a tempo determinato.
Quanto sostenuto non e' sensato e meno ancora il limite 40% che se vi era in pendenza di contratto deve persistere anche successivamente.
A sostegno ci si domanda per quale motivo fino alla fine del periodo di prova l'ente non possa assumere a tempo determinato.
Quanto sostenuto non e' sensato e meno ancora il limite 40% che se vi era in pendenza di contratto deve persistere anche successivamente.
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
ringrazio per la risposta delle 14.34.
Se ho capito bene, quindi, durante il periodo di prova nel nuovo ente e prima del termine dello stesso posso chiedere la riassunzione nel vecchio ente senza che vengano considerati i parametri del 20% e del 40% come se si trattasse di nuova assunzione perchè non è considerata nuova assunzione, giusto?
Mi è però stato detto che la richiesta di riassunzione ex art. 20 per conservazione al posto in realtà equivale a nuova assunzione : ci sarebbe una sentenza delle sezioni unite della corte dei conti in cui si preciserebbe questo concetto.....Ammetto che la devo ancora cercare, poi faccio sapere.
Non mi è chiaro quanto esposto nel penunltimo e nell'ultimo passaggio della risposta relativamente all'assunzione a t. determinato e al rispetto del 40% potrebbe rispiegarmelo?
grazie
Se ho capito bene, quindi, durante il periodo di prova nel nuovo ente e prima del termine dello stesso posso chiedere la riassunzione nel vecchio ente senza che vengano considerati i parametri del 20% e del 40% come se si trattasse di nuova assunzione perchè non è considerata nuova assunzione, giusto?
Mi è però stato detto che la richiesta di riassunzione ex art. 20 per conservazione al posto in realtà equivale a nuova assunzione : ci sarebbe una sentenza delle sezioni unite della corte dei conti in cui si preciserebbe questo concetto.....Ammetto che la devo ancora cercare, poi faccio sapere.
Non mi è chiaro quanto esposto nel penunltimo e nell'ultimo passaggio della risposta relativamente all'assunzione a t. determinato e al rispetto del 40% potrebbe rispiegarmelo?
grazie
fedemode- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 11.11.11
Periodo di prova
...ci sarebbe una sentenza delle sezioni unite della corte dei conti ... onestamente mai sentita ma poiche' sono talmente tante e' possibile e sarebbe interessante leggerla.( se esiste )
In sintesi si ha l'effettiva cessazione del soggetto al termine del periodo di prova e nuova assunzione dopo il periodo di prova.
Del resto durante tale periodo l'ente non puo' ricoprire detto posto in modo indeterminato e "conservare il posto " conseguendone che alcuna cessazione avvenga.
Se eserciti tale diritto entro sei mesi l'ente e' obbligato a reinserire in organico il dipendente conseguendone che il soggetto non e' mai cessato e non e' mai stato riassunto.
Se poi a bilancio il soggetto era , come era necessario, finanziato per l'intero anno e si dimette per aver vinto un concorso ebbene le somme residuali erano gia' nel computo del 40% della spesa , se il soggetto viene riammesso durante il periodo di prova la % di spesa non cambia.
Evidentemente durante tale periodo si puo' ricoprire il posto a TD ma occorre , proprio nel momento dell'assunzione del TD verificare i limiti di spesa ovvero calcolare un importo ulteriore di spesa per il TD e non utilizzare le risorse a bilancio per il soggetto dimissionario il quale come noto durante il periodo di prova puo' essere riammesso.
In sintesi si ha l'effettiva cessazione del soggetto al termine del periodo di prova e nuova assunzione dopo il periodo di prova.
Del resto durante tale periodo l'ente non puo' ricoprire detto posto in modo indeterminato e "conservare il posto " conseguendone che alcuna cessazione avvenga.
Se eserciti tale diritto entro sei mesi l'ente e' obbligato a reinserire in organico il dipendente conseguendone che il soggetto non e' mai cessato e non e' mai stato riassunto.
Se poi a bilancio il soggetto era , come era necessario, finanziato per l'intero anno e si dimette per aver vinto un concorso ebbene le somme residuali erano gia' nel computo del 40% della spesa , se il soggetto viene riammesso durante il periodo di prova la % di spesa non cambia.
Evidentemente durante tale periodo si puo' ricoprire il posto a TD ma occorre , proprio nel momento dell'assunzione del TD verificare i limiti di spesa ovvero calcolare un importo ulteriore di spesa per il TD e non utilizzare le risorse a bilancio per il soggetto dimissionario il quale come noto durante il periodo di prova puo' essere riammesso.
forse una banalità
mi domandavo, se un dipendente vince un altro concorso, chiede la conservazione del posto, dopo i sei mesi si conclude il rapporto di lavoro con l'ente di provenienza, gli viene pagato il trattamento di fine rapporto?
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
TFR
I TFR spetta in pagamento se tra i due raporti di lavoro esiste almeno un giorno di interruzione .
Se il soggetto si dimette e cessa ad esempio il 10 gennaio ed inizia presso l'altro ente il giorno successivo allora il TFR non spetta in liquidazione mentre a contrario se inizia presso il nuovo ente il 12 gennaio spetta la liquidazione del TFR
Se il soggetto si dimette e cessa ad esempio il 10 gennaio ed inizia presso l'altro ente il giorno successivo allora il TFR non spetta in liquidazione mentre a contrario se inizia presso il nuovo ente il 12 gennaio spetta la liquidazione del TFR
Re: Periodo di prova e diritto alla conservazione del posto
però se c'è un "giorno di vuoto" tra un rapporto di lavoro e l'altro non si ha diritto alla conservazione del posto, giusto?
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
Conservazione
Tanto no e' previsto poiche' quanto agli effetti del beneficio sul rapporto di lavoro e disciplina del preavviso, questa Agenzia, già nel verbale del tavolo tecnico di coordinamento del 25.7.1996 si è espressa nel senso di ritenere che in caso di applicazione dell'art.14bis, comma 9 del CCNL del 6.7.1995 "il rapporto con la precedente amministrazione si estingue e qualora il dipendente, non avendo superato il periodo di prova, chiede di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza si deve aprire un nuovo rapporto". Si tratta, in sostanza, di una sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il periodo nel quale è prevista la sua conservazione.
Questo orientamento è ancora valido perché le modifiche successivamente intervenute sul testo dell'art.14bis non hanno inciso su tale particolare aspetto.
Questo orientamento è ancora valido perché le modifiche successivamente intervenute sul testo dell'art.14bis non hanno inciso su tale particolare aspetto.
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