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Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
Nella sentenza n. 15534 del 30 giugno 2010 la Corte di Cassazione ha chiarito che il Comune ha pieno potere, nell'ambito della propria attività di accertamento ICI, di applicare una rendita presunta, calcolata dall'ente, all'immobile non dichiarato dal contribuente e privo di rendita catastale; nella stessa sentenza la Cassazione ha espresso il principio secondo cui i giudici non possono limitarsi a valutare la legittimità dell'accertamento, affermando che spetta al contribuente l'obbligo di rivolgere istanza all'Agenzia del Territorio per ottenere il classamento del fabbricato, con ciò portando a definizione anche la pretesa tributaria, bensì il giudice tributario ha il potere e il dovere di determinare l'entità dell'ICI alla luce della esatta e definitiva determinazione delle rendite catastali che deve emergere nel corso nel giudizio
Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
Dalla lettura della sentenza il problema e' piu' circoscritto ed il tutto appare meno inconsueto rispetto alle notizie di stampa " di applicare una rendita presunta, calcolata dall'ente, all'immobile non dichiarato dal contribuente e privo di rendita catastale"
In realta' si tratta di una presunzione effettuata da un comune su un immobile non iscritto a catasto ma appartenente od ascrivibile al gruppo D per cui la norma era esistente "operata da Comune, che aveva applicato il D.Lgs. n.
504 del 1992, art. 5, comma 3, riguardante gli immobili "classificabili nel gruppo
catastale (OMISSIS), non iscritti in catasto"
Nulla quindi cambia sul divieto di presunzione catastale effettuato dal Comune per le altre categorie (A,B etc etc )
In realta' si tratta di una presunzione effettuata da un comune su un immobile non iscritto a catasto ma appartenente od ascrivibile al gruppo D per cui la norma era esistente "operata da Comune, che aveva applicato il D.Lgs. n.
504 del 1992, art. 5, comma 3, riguardante gli immobili "classificabili nel gruppo
catastale (OMISSIS), non iscritti in catasto"
Nulla quindi cambia sul divieto di presunzione catastale effettuato dal Comune per le altre categorie (A,B etc etc )
Re: Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
Nel nostro Comune abbiamo alcuni casi di fabbricati con i lavori regolarmente ultimati ma non denunciati ai fini ICI (ne come area fabbricabile ne come immobile) e soprattutto non accatastati! Poichè non possiamo usare una rendita presunta per procedere ad un accertamento d'ufficio, come vi state comportando in casi simili?
Pola- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 15.01.11
Presunzione di rendita
Intanto il soggetto dovrebbe comunque pagare come area edificabile( nel caso procedete ad avviso di accertamento ) e nel contempo dalla data di fine lavori o di occupazione procedete alla notificazione ex comma 336 della legge 311 avviando la procedura telematica presso l'UTE per accatastamento di ufficio.
Ti allego copia della contestazione da inviare ( poi occorre scaricare il programma 336 dal sito Agenzia territorio)
Ti allego copia della contestazione da inviare ( poi occorre scaricare il programma 336 dal sito Agenzia territorio)
Re: Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
Come ci si deve comportare nel caso in cui un soggetto presenti la dichiarazione IMU 2013 indicando le coordinate catastali di un'area edificabile per dire che si tratta della sua abitazione principale, precisandone il valore (in base a rendita presunta non indicata)? In sostanza sembra di capire che su quell'area ci sia un'abitazione in cui il dichiarante risiede e per cui non paga l'IMU in quanto per lui è abitazione principale.
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
come già indicato da paolo, per i fabbricati non censiti al catasto fabbricati ma cmq presenti sul territorio (verifica da foto satellitari, ortofoto, ctr - effettuato tipo mappale senza successivo accatastamento - E.U.)
- il comune può accertare l'immobile sulla base del valore dell'area se in zona edificabile oppure area di sedime se in zona agricola
- il contribuente è tenuto a regolarizzare catastalmente la posizione accertata con attribuzione di rendita, che avrà effetto anche per gli anni precedenti se nello stesso periodo non sono stati effettuati degli interventi edilizi regolarmente autorizzati che ne possano aver mutato il classamento
- l'immobile oggetto di regolarizzazione catastale potrebbe risultare anche abitazione principale del dichiarante (verificare pratica edilizia e residenza anagrafica) restando quindi l'irregolarità esclusivamente ai fini catastali di immobile non dichiarato oppure di immobile per il quale è stato redatto il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento
- il comune può accertare l'immobile sulla base del valore dell'area se in zona edificabile oppure area di sedime se in zona agricola
- il contribuente è tenuto a regolarizzare catastalmente la posizione accertata con attribuzione di rendita, che avrà effetto anche per gli anni precedenti se nello stesso periodo non sono stati effettuati degli interventi edilizi regolarmente autorizzati che ne possano aver mutato il classamento
- l'immobile oggetto di regolarizzazione catastale potrebbe risultare anche abitazione principale del dichiarante (verificare pratica edilizia e residenza anagrafica) restando quindi l'irregolarità esclusivamente ai fini catastali di immobile non dichiarato oppure di immobile per il quale è stato redatto il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento
Re: Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
in sostanza se è vero che quel fabbricato può essere considerato abitazione principale è anche vero che a tal fine è necessario che lo stesso venga accatastato ai fini dell'attribuzione della rendita non essendo ammissibile una valutazione presuntiva
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: Inconsueta sentenza sulla presunzione di rendita
restando quindi l'irregolarità esclusivamente ai fini catastali di immobile non dichiarato oppure di immobile per il quale è stato redatto il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento
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