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Malattia del figlio adottato
Una dipendente ha adottato una bambina di 4 anni. Ha usufruito dei 5 mesi di astenzione obbligatoria e di un mese di congedo perentale, poi è rientrata in servizio. E' passato più di un anno dall'entrata in famiglia della bambina e si pone il problema delle assenze della dipendente per malattia della piccola.
Mi confermate che fino a sei anni può assentarsi illimitatamente però senza retribuzione ed i giorni di assenza non maturano tredicesima né ferie, mentre sono validi ai fini dell'anzianità di servizio con contribuzione figurativa?
Nel primo anno di entrata in famiglia invece, dopo l'astenzione obbligatoria e facoltativa, aveva diritto ai giorni di assenza per malattia come previsto dalla normativa del primo anno di vita dei bambini, ovvero retribuiti?
Vi ringrazio anticipatamente.
Mi confermate che fino a sei anni può assentarsi illimitatamente però senza retribuzione ed i giorni di assenza non maturano tredicesima né ferie, mentre sono validi ai fini dell'anzianità di servizio con contribuzione figurativa?
Nel primo anno di entrata in famiglia invece, dopo l'astenzione obbligatoria e facoltativa, aveva diritto ai giorni di assenza per malattia come previsto dalla normativa del primo anno di vita dei bambini, ovvero retribuiti?
Vi ringrazio anticipatamente.
margo- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 22.08.11
figlio
I genitori adottivi e affidatari godono degli stessi diritti di quelli naturali e cioè del diritto a periodi continuativi o frazionati di astensione facoltativa dal lavoro entro il limite di dieci mesi complessivamente tra i due genitori e del diritto ai permessi per malattia del bambino.
La Legge n. 53/2000 prevede che, se al momento dell’adozione il minore ha tra i 6 e i 12 anni, i periodi di astensione possono essere fruiti nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Come previsto dall'art. 13 della Legge n. 53/2000 tali diritti sono stati estesi anche al lavoratore padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, con pari modalità e trattamento economico e normativo.
La Legge n. 53/2000 prevede che, se al momento dell’adozione il minore ha tra i 6 e i 12 anni, i periodi di astensione possono essere fruiti nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Come previsto dall'art. 13 della Legge n. 53/2000 tali diritti sono stati estesi anche al lavoratore padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, con pari modalità e trattamento economico e normativo.
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