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sanzioni ici su fabbricati ex rurali
Salve a tutti,
ho letto che tempo fa avevate trattato l argomento della non applicazione di sanzioni per ici su fabbricati ex rurali, poi accatastati, ma della sola imposta più interessi, vista la nebulosità della normativa.
Chiedevo se siete a conoscenza dell'esistenza di giurisprudenza in tal senso.
Grazie.
ho letto che tempo fa avevate trattato l argomento della non applicazione di sanzioni per ici su fabbricati ex rurali, poi accatastati, ma della sola imposta più interessi, vista la nebulosità della normativa.
Chiedevo se siete a conoscenza dell'esistenza di giurisprudenza in tal senso.
Grazie.
stefania zanichelli- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 13.09.12
Re: sanzioni ici su fabbricati ex rurali
qualora venga accertato che un immobile ha perso i requisiti di ruralità è tenuto al pagamento dell'imposta nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali
l'ufficio può emettere quindi avviso di accertamento fino a 5 annualità + 1 in caso di omessa denuncia e omesso versamento (ne ho accertati oltre 3500 in 5 anni senza alcun ricorso)
spesso la data della perdita dei requisiti viene dichiarata dal proprietario e dal tecnico nella relazione tecnica della pratica docfa che ti consiglio pertanto di verificare
per la verifica dei requisiti di ruralità puoi scaricare il documento denominato :
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI
dal seguente link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
Qualora ti venga richiesto il riesame in autotutela per il fatto che un immobile è stato variato in cat. D/10 oppure perchè riportata annotazione di ruralità, con dichiarazione del possesso dei requisiti negli ultimi 5 anni, in maniera continuativa, evidenzio che l'attribuzione di rendita e l'annotazione di ruralità non possono avere valore retroattivo ai fini dell'imposta, come peraltro stabilito dalla CTR Lombardia, ma eventualmente con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza in catasto
questo è un fac-simile di risposta per eventuali richieste di riesame o base di riferimento per eventuali ricorsi
FABBRICATI EX RURALI
(Imposta Comunale sugli Immobili)
FAC-SIMILE risposta ad eventuali richieste di riesame
Premesso che i proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Fabbricati entro il termine ultimo del 31.12.2001.
Tenuto Conto che la Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedono ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta, l’Amministrazione Comunale richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).
Dato Atto che per i fabbricati la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo non inserito della dichiarazione.
Considerato che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero l’avvenuta realizzazione, in epoca precedente all’11 marzo 1998 (entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze n.28 del 2.1.1998), di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto, nonché l’attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative
Evidenziato che le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il Servizio Tributi Comunale.
Atteso che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, come stabilito dall’art. 6 del DPR 403/98 e smi, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
Considerato pertanto che per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per chi possiede i requisiti di ruralità è condizione essenziale che per l’anno di imposta risulti depositata agli atti Comunali, nei termini di legge, apposita dichiarazione sostitutiva e/o dichiarazione ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;
Tenuto Conto che il termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni ICI equivale anche alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ;
Ritenuto pertanto che le dichiarazioni presentate entro il 30.09.2011 all’Agenzia del Territorio, in allegato alle richieste di variazione della categoria catastale in A/6 e D/10, nelle quali il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile previsti per legge, sono da considerarsi esclusivamente valide ai fini della eventuale convalida della richiesta di variazione catastale e non possono in nessun modo ritenersi valide ai fini ICI, non essendo state rispettate le norme e disposizioni di dettaglio che regolano l’eventuale esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili ;
Preso Atto che per le unità immobiliari oggetto di accertamento non risultano depositate agli atti Comunali, per gli anni d’imposta trattati, dichiarazioni sostitutive e/o dichiarazione ICI, attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;
Per tali motivazioni si comunica che la richiesta di riesame e/o di rimborso non può essere accolta e si conferma che la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
………………………………, lì …………………….
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI
(………………………………….)
l'ufficio può emettere quindi avviso di accertamento fino a 5 annualità + 1 in caso di omessa denuncia e omesso versamento (ne ho accertati oltre 3500 in 5 anni senza alcun ricorso)
spesso la data della perdita dei requisiti viene dichiarata dal proprietario e dal tecnico nella relazione tecnica della pratica docfa che ti consiglio pertanto di verificare
per la verifica dei requisiti di ruralità puoi scaricare il documento denominato :
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI
dal seguente link http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
Qualora ti venga richiesto il riesame in autotutela per il fatto che un immobile è stato variato in cat. D/10 oppure perchè riportata annotazione di ruralità, con dichiarazione del possesso dei requisiti negli ultimi 5 anni, in maniera continuativa, evidenzio che l'attribuzione di rendita e l'annotazione di ruralità non possono avere valore retroattivo ai fini dell'imposta, come peraltro stabilito dalla CTR Lombardia, ma eventualmente con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza in catasto
questo è un fac-simile di risposta per eventuali richieste di riesame o base di riferimento per eventuali ricorsi
FABBRICATI EX RURALI
(Imposta Comunale sugli Immobili)
FAC-SIMILE risposta ad eventuali richieste di riesame
Premesso che i proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Fabbricati entro il termine ultimo del 31.12.2001.
Tenuto Conto che la Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedono ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta, l’Amministrazione Comunale richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).
Dato Atto che per i fabbricati la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo non inserito della dichiarazione.
Considerato che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero l’avvenuta realizzazione, in epoca precedente all’11 marzo 1998 (entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze n.28 del 2.1.1998), di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto, nonché l’attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative
Evidenziato che le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il Servizio Tributi Comunale.
Atteso che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, come stabilito dall’art. 6 del DPR 403/98 e smi, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
Considerato pertanto che per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per chi possiede i requisiti di ruralità è condizione essenziale che per l’anno di imposta risulti depositata agli atti Comunali, nei termini di legge, apposita dichiarazione sostitutiva e/o dichiarazione ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;
Tenuto Conto che il termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni ICI equivale anche alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ;
Ritenuto pertanto che le dichiarazioni presentate entro il 30.09.2011 all’Agenzia del Territorio, in allegato alle richieste di variazione della categoria catastale in A/6 e D/10, nelle quali il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile previsti per legge, sono da considerarsi esclusivamente valide ai fini della eventuale convalida della richiesta di variazione catastale e non possono in nessun modo ritenersi valide ai fini ICI, non essendo state rispettate le norme e disposizioni di dettaglio che regolano l’eventuale esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili ;
Preso Atto che per le unità immobiliari oggetto di accertamento non risultano depositate agli atti Comunali, per gli anni d’imposta trattati, dichiarazioni sostitutive e/o dichiarazione ICI, attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;
Per tali motivazioni si comunica che la richiesta di riesame e/o di rimborso non può essere accolta e si conferma che la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
………………………………, lì …………………….
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI
(………………………………….)
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