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Tracciabilita' flussi Enti e Associazioni Parere Anci
Riporto il parere ANCI sull'obbligatorieta' del conto dedicato e del CUP anche per le associazioni di volontariato:
La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" prevede tra l'altro all'art. 3, comma 1, che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva". Lo stesso art. 3, al comma 2, prosegue disponendo che "i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1" e il comma 3 dell'art. 3 prevede che "i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa". Inoltre il comma 5 dello stesso art. 3 prevede che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il Cup, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante". La legge n. 136/2010 è entrata in vigore a decorrere dal 7 settembre 2010. Tuttavia, dal momento che le modalità di attuazione di tale normativa sono piuttosto controverse e si è sviluppato, a tale proposito, un nutrito dibattito sulla sua interpretazione, è stata annunciata l'emanazione di linee guida esplicative per l'applicazione della legge per assicurare uniformità di comportamenti. Frattanto si osserva che, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, la norma dell'art. 3 della legge n. 136/2010 si applica a tutti gli appalti pubblici di opere, servizi e forniture e pertanto a tutti gli appaltatori, subappaltatori, fornitori di beni e servizi ed in genere subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonché a coloro che, sempre nell'ambito di questi settori, hanno ottenuto finanziamenti pubblici. A tale proposito è necessario richiedere ai soggetti di cui al comma 1 (appaltatori, subappaltatori, subcontraente e concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture) di comunicare il conto corrente bancario o postale "dedicato" (su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Secondo quanto chiarito dal Ministero degli Interni con nota 13001/118 del 9 settembre 2010, la legge n. 136/2010 trova applicazione dal momento della sua entrata in vigore (7 settembre 2010) e la richiesta del conto corrente "dedicato" riguarda pertanto i soli contratti sottoscritti successivamente a tale data. Da quella stessa data è, inoltre, necessario inserire nei contratti, come disposto dal comma 8 del citato art. 3, specifiche clausole di nullità assoluta degli stessi in caso di inadempimento delle norme predette. L'art. 6 della legge n. 136/2010 prevede specifiche sanzioni per i mancati adempimenti. Per le suddette considerazioni si riscontra il quesito posto da codesta Amministrazione nel senso che sono sottoposte alla suddetta disciplina anche le convenzioni di affidamento dei servizi sociali ad Associazioni di volontariato.
La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" prevede tra l'altro all'art. 3, comma 1, che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva". Lo stesso art. 3, al comma 2, prosegue disponendo che "i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1" e il comma 3 dell'art. 3 prevede che "i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa". Inoltre il comma 5 dello stesso art. 3 prevede che "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il Cup, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante". La legge n. 136/2010 è entrata in vigore a decorrere dal 7 settembre 2010. Tuttavia, dal momento che le modalità di attuazione di tale normativa sono piuttosto controverse e si è sviluppato, a tale proposito, un nutrito dibattito sulla sua interpretazione, è stata annunciata l'emanazione di linee guida esplicative per l'applicazione della legge per assicurare uniformità di comportamenti. Frattanto si osserva che, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, la norma dell'art. 3 della legge n. 136/2010 si applica a tutti gli appalti pubblici di opere, servizi e forniture e pertanto a tutti gli appaltatori, subappaltatori, fornitori di beni e servizi ed in genere subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonché a coloro che, sempre nell'ambito di questi settori, hanno ottenuto finanziamenti pubblici. A tale proposito è necessario richiedere ai soggetti di cui al comma 1 (appaltatori, subappaltatori, subcontraente e concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture) di comunicare il conto corrente bancario o postale "dedicato" (su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Secondo quanto chiarito dal Ministero degli Interni con nota 13001/118 del 9 settembre 2010, la legge n. 136/2010 trova applicazione dal momento della sua entrata in vigore (7 settembre 2010) e la richiesta del conto corrente "dedicato" riguarda pertanto i soli contratti sottoscritti successivamente a tale data. Da quella stessa data è, inoltre, necessario inserire nei contratti, come disposto dal comma 8 del citato art. 3, specifiche clausole di nullità assoluta degli stessi in caso di inadempimento delle norme predette. L'art. 6 della legge n. 136/2010 prevede specifiche sanzioni per i mancati adempimenti. Per le suddette considerazioni si riscontra il quesito posto da codesta Amministrazione nel senso che sono sottoposte alla suddetta disciplina anche le convenzioni di affidamento dei servizi sociali ad Associazioni di volontariato.
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