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francodan
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Messaggio  ivano Mar 3 Mag 2011 - 3:13

Che voi sappiate il rinnovo per una volta,ai sensi art 210 TUEL, è ancora possibile essendo stato affidato il servizio in scadenza al 31.12 con procedura ad evidenza pubblica ? E' meglio farsi fare condizioni migliorative o si può rinnovare alle stesse condizioni ?

ivano

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 RinnovoTesoreria Empty Contratto di tesoreria

Messaggio  Paolo Gros Mar 3 Mag 2011 - 3:21

Ancorche' l'art.210 Tuel detti " Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto"
A mio avviso le condizioni di legge sono : gara deserta per due volte.
Inoltre l’articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000 ritengo non sia più applicabile a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sulla base delle seguenti considerazioni.
L’art. 23 della legge n. 62/2005 incide sulla normativa relativa al rinnovo dei contratti con enti ed organismi pubblici introducendo una norma a carattere strutturale (comma 1) e due indicazioni di diritto transitorio (commi 2 e 3). In particolare:
- il comma 1 dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che così recitava: “Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.”
- il comma 2 disciplina la proroga dei contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi, stabilendo che: “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge [12 maggio 2005] , possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [10 agosto 2005] .”
- il comma 3 disciplina la proroga dei contratti per l’affidamento dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, stabilendo che “I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [12 novembre 2005], possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.”

Benché le disposizioni transitorie contenute ai commi 2 e 3 non trovino applicazione nel caso del contratto di tesoreria che, nella generalità dei casi, viene affidato in coincidenza di inizio esercizio finanziario (1° gennaio), e non già in corso d’anno come richiede la norma in esame, si ritiene opportuno evidenziare come le stesse dispongano una sorta di “proroga tecnica ex lege” per consentire, in determinate condizioni e per un limitato periodo di tempo, un eccezionale regime di proroga di contratti non rinnovabili per assenza dei presupposti necessari. Ne consegue che per altre tipologie di servizi e forniture gli enti avrebbero potuto ricorrere a tali modalità di proroga dei contratti, ovviamente ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle disposizioni di legge.
A livello nazionale, nell’interpretare l’articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, si è discusso in particolare se tale norma sia da considerarsi norma speciale non intaccata dall’intervento abrogativo dell’articolo 23 della legge n. 62/2005, ovvero, per la sua dipendenza dall’articolo 6 della legge n. 537/1993, sia da considerarsi implicitamente abrogata.
Alcuni sostengono che tale disposizione costituisce lex specialis, pertanto non intaccabile dalla norma di carattere generale contenuta nell’articolo 23 della legge n. 62/2005, e che l’abolizione implicita delle norme contenute nel T.U.E.L. non è ammissibile per contrasto con la “clausola di rafforzamento” contenuta nell’articolo 1, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che recita “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”
Altri ritengono, invece, che la suddetta clausola di rafforzamento, essendo posta da una legge ordinaria (D.Lgs. n. 267/2000), non può avere natura cogente nei confronti di altre leggi di pari grado in virtù del brocardo per cui “lex posterior derogat legi priori”. Sostengono, di conseguenza, che sia venuto meno il disposto di cui all’art. 210 del T.U.E.L., in primo luogo per il fatto che non può qualificarsi lex specialis, ed in secondo luogo perché lo stesso articolo subordina la possibilità del rinnovo dei contratti di tesoreria al ricorrere delle “condizioni di legge”, disciplinate in generale dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 537/1993 (cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2002, n. 726), con il quale si è introdotto nell’ordinamento una clausola derogatoria al principio dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica. Fanno osservare, inoltre, che l’art. 210 T.U.E.L., consentendo solo una possibilità di rinnovo, si presentava, prima dell’intervento legislativo di cui alla legge n. 62/2005, come una norma restrittiva rispetto alla norma generale sulla quale si fondava. Pertanto, venendo a mancare le disposizioni di legge che disciplinano in termini generali il rinnovo, l’art. 210 del T.U.E.L., nella parte in cui consente il rinnovo, è da considerare inoperante.
Considerato che la seconda tesi pare essere prevalente, si ritiene, in conclusione, che il contratto di tesoreria in scadenza non possa più essere rinnovato neanche nell’ipotesi in cui si tratti di primo rinnovo. Di conseguenza l’Amministrazione dovrà attivarsi tempestivamente per affidare il servizio di tesoreria con gara ad evidenza pubblica.

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Messaggio  francodan Mar 3 Mag 2011 - 3:46

vi sono due orientamenti al riguardo ,alcuni ritengono la norma speciale e quindi ammissibile il rinnovo ,altri invece ritengono il divieto di rinnovo generale e valido anche per la tesoreria....personalmente se si tratta di piccolo comune ricorrerei al rinnovo attese le difficoltà di trovare istituti interessati alla gestione tesoreria...in generale ricorrerei al rinnovo se le condizioni in atto non sono migliorabili...
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Messaggio  mary Mar 3 Mag 2011 - 3:55

Ricordo che anche l’Anci, in un parere ad un quesito del 26.02.2010, stante l’incertezza normativa, ed invocando il principio della prudenza, si espresse affermando che “allo stato attuale, sembra che sia prevalente l’ipotesi di non potere procedere al rinnovo del contratto senza avere svolto una nuova gara.

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Messaggio  ivano Mar 3 Mag 2011 - 4:02

Purtroppo ho visto adesso una delibera dell'AVCP del 9.2.2011 che conferma quanto riportato da Paolo, che ringrazio.
A fine 2010 ho visto sul web che comunque tantissimi Comuni hanno deliberato il rinnovo, probabilmente ignorando la legge n.62 oppure semplicemente per "comodità"...

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Messaggio  francodan Mar 3 Mag 2011 - 5:04

in realtà al momento non esistono specifiche sentenze almeno di primo grado (tar) che dichiarino non corretto il rinnovo del contratto di tesoreria ...
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Messaggio  ivano Mar 3 Mag 2011 - 8:37

Se ci fosse un minimo di certezza giuridica per poter fare il rinnovo ......

Comunque la procedura ad evidenza pubblica si fa applicando la procedura ristretta o negoziata con preventiva pubb. bando ? art 55 o 56 del 163 ?
Mi pare che cinque anni fa pubblicammo l'avviso in G.Uff.

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Messaggio  Paolo Gros Mar 3 Mag 2011 - 11:13

l’art.57 del Decreto Lgs. 163/06 e s.m.i. che ai commi 1° e 2° lett. c) così recita:
comma 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. comma 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Direi quindi una procedura ristretta con pubblicazione bando..
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Messaggio  francodan Gio 5 Mag 2011 - 2:05

In realtà potrebbero anche attuarsi forme semplificate di pubblicità (previste per le concessioni di servizi)perchè il contratto di tesoreria non è un vero appalto di servizi ma un contratto atipico o meglio come dicono Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8113 del 3 aprile 2009 contratto di tesoreria tra un privato ed un Ente locale deve essere qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi.
L’ oggetto è infatti la gestione del servizio di tesoreria comunale che implica il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico ed il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento nonchè sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio.

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Messaggio  ivano Lun 11 Lug 2011 - 9:14

Scusate se torno brevemente sull'argomento per una considerazione ed uno sfogo .
Oggi ho aperto la deagostini leggi d'italia e vedo che l'art 210 primo comma è ancora in vigore....(ovviamente lo sapevo). Vedo che ogni 15 giorni, da alcuni anni ,modificano il 267 per qualsiasi caz.....Perchè io devo credere all'abrogazione tacita del 210 ? La legge comunitaria che impedirebbe il rinnovo pare sia del 2004 .In sette anni quante modifiche hanno gia fatto al TUEL ? Ed il 210 e ancora lì ,uguale a prima.Perchè io dovrei andarmi a leggere (cosa che ovviamente ho dovuto fare)pareri,risoluzioni,pronunce,interpretazioni,orientamenti,posizioni dottrinali,giurisprudenza,consulenza, ....e, nell'"incertezza normativa" il 210 è ancora li ???
Morale della favola : mi sa che proporrò al Sindaco di fare un atto di indirizzo del Consiglio per il rinnovo, motivandolo con il fatto che il 210 ,primo comma ,ultimo periodo è ancora lì ,scolpito nel tuel, in attesa di .... pronuncia giurisprudenziale di abrogazione tacita....

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Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Lug 2011 - 11:12

Caro collega , sic est Crying or Very sad
Anche se rammento che la forma di gara non e' indirizzo del CC , ma scelta gestionale del dirigente.
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Messaggio  ivano Lun 11 Lug 2011 - 12:41

Grazie per aver recepito il mio sfogo. La mia ipotesi era comunque quella di NON fare la gara ma il rinnovo ed, in tal senso, penso che un atto di indirizzo del c.com.le al resp.del servizio penso sia indispensabile ,anche se, come parrebbe ,illegittimo....
Il C.Com. ritiene quindi in vigore l'art 210 ed invita il resp.del servizio a chiedere all'attuale ist. di credito nuove condizioni, magari migliorative, per il rinnovo ed a procedere.
Ovviamente così facendo ci si espone ad eventuali ricorsi.
Ho visto una procedura analoga stamattina, fatta da un piccolo comune di 1000 abitanti che conosco bene e da lì è scaturito il mio intervento.
Comunque un grandisimo grazie a Paolo per questo straordinario sito !

ivano

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Messaggio  giorgi.bruno Lun 11 Lug 2011 - 12:54

ivano ha scritto:Grazie per aver recepito il mio sfogo. La mia ipotesi era comunque quella di NON fare la gara ma il rinnovo ed, in tal senso, penso che un atto di indirizzo del c.com.le al resp.del servizio penso sia indispensabile ,anche se, come parrebbe ,illegittimo....
Il C.Com. ritiene quindi in vigore l'art 210 ed invita il resp.del servizio a chiedere all'attuale ist. di credito nuove condizioni, magari migliorative, per il rinnovo ed a procedere.
Ovviamente così facendo ci si espone ad eventuali ricorsi.
Ho visto una procedura analoga stamattina, fatta da un piccolo comune di 1000 abitanti che conosco bene e da lì è scaturito il mio intervento.
Comunque un grandisimo grazie a Paolo per questo straordinario sito !
Consiglierei di evitare questa procedura perchè discriminante per la libera concorrenza e quindi facilmente annullabile.
Tra l'altro se il Consiglio Comunale produrrebbe un atto di indirizzo del genere non sarei affatto tranquillo anche perchè le responsabilità sono maggiori, per non dire esclusive, a mio avviso, per il Responsabile del Servizio Finanziario trattandosi di mero atto gestionale.
Perchè non procedi alla pubblicazione di un nuovo bando di gara inserendoci, se proprio ritieni che ciò consenta la partecipazione di qualche concorrente, le condizioni magari migliorative di cui parli ?
Se l'importo non è elevato e la gara va poi deserta puoi procedere con l'affidamento diretto ex articolo 125 del Codice dei Contratti.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Lug 2011 - 13:07

La soluzione prospettata da Bruno e' davvero di buon senso ed osservante le norme in materia , che ne dica il CC le reponsabilita' ci sono e rimangono in capo al responsabile.
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Messaggio  francodan Mar 12 Lug 2011 - 0:16

il discorso è ormai si sostiene in giurisprudenza che il divieto di rinnovo dei contratti d'appaltoè assoluto anche in relazione ai principi comunitari...nel contempo però ad oggi salvo una sospensiva incidentale non risulta nessuna sentenza ,neanche di primo grado,che dica chiaramente che il rinnovo non è possibile per la tesoreria....tra l'altro lo stesso contratto di tesoreria in alcune sentenze non viene neanche configurato come vero appalto in quanto manca il corrispettivo ma come contratto atipico o concessione di servizi.
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Messaggio  ivano Mar 12 Lug 2011 - 1:00

Vedo che non solo il solo che continua ad avere delle perplessità sull'argomento...

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Messaggio  Fenice Lun 12 Set 2011 - 7:47

A seguito di gara deserta, la responsabile del servizio ha ritenuto di prorogare per alcuni mesi il servizio alla medesima banca, per lì'imminente inizio del nuovo esercizio per non interrompere l'attività. Durante l'esercizio nel periodo di proroga è stato prorogato fino alla fine dell'anno per consentire al medesimo tesoriere di gestire un anno intero.
La domanda che si pone è: dopo che la gara è andata deserta, il responsabile può fare l'affidamento diretto semplicemente invitando le banche locali, sulla base del bando di gara e della bozza di convenzione approvata dal CC, o può semplicemnte invitare la medesima banca gestore vigente del servizio?
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Messaggio  Paolo Gros Lun 12 Set 2011 - 8:53

In realta' la gara se anfata deserta andrebbe ripetuta.
Non nascondo che , a seconda delle realta' locali , in tali casi si proceda all'affidamento diretto alla banca in proroga.
ome detto in materia non vi e' nulla di assolutamente certo.
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Messaggio  francodan Lun 12 Set 2011 - 13:20

alle concessioni si applicano i principi generali degli appalti.....e fra queste vi sono i principi dell'affido diretto in caso di diserzione di gara e dell'affido diretto in caso in cui vi sia la probabilità che la gara vada deserta....
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Messaggio  Monica Mer 14 Set 2011 - 11:35

Vedo che non sono l'unica alle prese con la scadenza del contratto di Tesoreria.

Secondo voi si potrebbe fare l'avviso pubblicandolo solo agli albi comunali (e sul sito dell'ente) oppure è necessario usare la costosa G.U. ?

Monica

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Messaggio  francodan Mer 14 Set 2011 - 13:44

e configura la convenzione di tesoreria come concessione di servizi vanno assicurati i principi di pubblicità della gara ma non necessariamente la pubblicazione sulla g.u......
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