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ssalva
personale
Paolo Gros
marina
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spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Per il calcolo dell’ incidenza della spesa di personale sulle spese correnti si prende come riferimento l’intervento 1 oppure la spesa di personale calcolata in base all’art. 1, comma 557 e ss. mm. e la Circolare 9 ?
marina- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 02.02.11
Spesa di personale
C o r t e d e i C o n t i Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza Deliberazione n. 21/2011/PAR Parere n. 6/2011
"Si consideri, inoltre, che l’ampiezza dell’estensione semantica del concetto di personale (comprendente rapporti derivati da “… qualsiasi titolo” e da “… qualsivoglia tipologia contrattuale”) utilizzato per circostanziare la conseguenza (e cioè il divieto di assunzione), non legittima l’utilizzo di una diversa e più ristretta estensione del medesimo concetto, quando è utilizzato per individuare il presupposto (e cioè la sua incidenza sul complesso delle spese correnti). Ogni decurtazione di voci dal numeratore (spese di personale) dovrebbe, peraltro, per fini di omogeneità, determinare una corrispondente decurtazione dal denominatore (spese correnti) del rapporto considerato"
"Recentemente, le Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva hanno evidenziato “… che, tenuto conto del citato principio di onnicomprensività delle voci di spesa per qualsivoglia tipologia di personale alle dipendenze dell'ente locale, le spese di personale, per calcolarne l'incidenza percentuale sulle spese correnti, devono essere considerate comprendendo anche gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali” (parere n. 62/2010 dep. il 14 dicembre 2010).
Ciò che rileva, ai fini della sua inclusione, è che la spesa sia sostenuta dall’ente locale e a lui imputabile a fronte di ogni prestazione lavorativa svolta in suo favore, indipendentemente dal soggetto erogatore e dalla fonte della provvista finanziaria utilizzata"
Potenza Deliberazione n. 21/2011/PAR Parere n. 6/2011
"Si consideri, inoltre, che l’ampiezza dell’estensione semantica del concetto di personale (comprendente rapporti derivati da “… qualsiasi titolo” e da “… qualsivoglia tipologia contrattuale”) utilizzato per circostanziare la conseguenza (e cioè il divieto di assunzione), non legittima l’utilizzo di una diversa e più ristretta estensione del medesimo concetto, quando è utilizzato per individuare il presupposto (e cioè la sua incidenza sul complesso delle spese correnti). Ogni decurtazione di voci dal numeratore (spese di personale) dovrebbe, peraltro, per fini di omogeneità, determinare una corrispondente decurtazione dal denominatore (spese correnti) del rapporto considerato"
"Recentemente, le Sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva hanno evidenziato “… che, tenuto conto del citato principio di onnicomprensività delle voci di spesa per qualsivoglia tipologia di personale alle dipendenze dell'ente locale, le spese di personale, per calcolarne l'incidenza percentuale sulle spese correnti, devono essere considerate comprendendo anche gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali” (parere n. 62/2010 dep. il 14 dicembre 2010).
Ciò che rileva, ai fini della sua inclusione, è che la spesa sia sostenuta dall’ente locale e a lui imputabile a fronte di ogni prestazione lavorativa svolta in suo favore, indipendentemente dal soggetto erogatore e dalla fonte della provvista finanziaria utilizzata"
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Come sempre tempestivo. Grazie!!
marina- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 02.02.11
sp. personale e calcolo incidenza su sp. correnti
mi inserisco nell'argomento perchè vorrei capirne di più...nel calcolo della spesa del personale non ho mai considerato quelle sostenute per gli aumenti contrattuali...
esempio: sp. personale titolo 1° = 1000 di cui 100 dall'intervento 1
in 100 è contenuto 10 per rinnovi contattuali
perciò la mia spesa è 90
alla quale aggiungo 50 da intervento 3 prest servizi per i cococo
alla quale aggiungo 20 da intervento 7 per irap
tot. spesa ai sensi del c. 557 =160 (90+50+20)
incidenza la ottengo così: 160/1000 (1000 è il totale del titolo 1 i)
è corretto il mio operato?
grazie
esempio: sp. personale titolo 1° = 1000 di cui 100 dall'intervento 1
in 100 è contenuto 10 per rinnovi contattuali
perciò la mia spesa è 90
alla quale aggiungo 50 da intervento 3 prest servizi per i cococo
alla quale aggiungo 20 da intervento 7 per irap
tot. spesa ai sensi del c. 557 =160 (90+50+20)
incidenza la ottengo così: 160/1000 (1000 è il totale del titolo 1 i)
è corretto il mio operato?
grazie
personale- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 16.02.11
Calcolo spesa
Come detto dalla Corte Basilicata ( vedi post precedente ):
per calcolarne l'incidenza percentuale sulle spese correnti, devono essere considerate comprendendo anche gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali” (parere n. 62/2010 dep. il 14 dicembre 2010"
per calcolarne l'incidenza percentuale sulle spese correnti, devono essere considerate comprendendo anche gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali” (parere n. 62/2010 dep. il 14 dicembre 2010"
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Ma a questo punto , ai fini del calcolo dell'incidenza vanno calcolati non soli gli aumenti contrattuali ma anche le altre componenti escluse (come ad es.i diritti di rogito che sono compresi nell'intervento 1)
marina- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 02.02.11
Calcolo
Come affermato dalla Corte : da qualsiasi titolo” e da “… qualsivoglia tipologia contrattuale
...e' fin troppo chiaro , ahime'
...e' fin troppo chiaro , ahime'
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Segnalo che la Corte dei Conti Sezioni Riunite (delibera 27/2011) ha confermato la posizione della Corte dei Conti Basilicata citata da Paolo per quanto concerne la spesa di personale da prendere comne riferimento per il calcolo dell'incidenza, sostenendo che deve essere quella lorda!!!
marina- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 02.02.11
incidenza sp di personale
il quesito viene posto ai fini della compilazione del prospetto per i revisori "consuntivo al bilancio 2010 a pag. 32?
secondo me l'importante è compilare bene il prospetto a pag. 30;
alla luce di quanto espresso dai diversi pareri delle corte dei conti si evince chiaramente che è il lordo; il rigo "altre spese escluse" deve sommarsi ai righi precedenti ed il totale complessivo va riportato alla pag. 32 per avere l'incidenza della spesa.
- se non condividete o se non sono stata chiara datemi un riscontro grazie
secondo me l'importante è compilare bene il prospetto a pag. 30;
alla luce di quanto espresso dai diversi pareri delle corte dei conti si evince chiaramente che è il lordo; il rigo "altre spese escluse" deve sommarsi ai righi precedenti ed il totale complessivo va riportato alla pag. 32 per avere l'incidenza della spesa.
- se non condividete o se non sono stata chiara datemi un riscontro grazie
personale- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 16.02.11
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
LA spesa del personale ai fini del calcolo della riduzione negli anni è fatta sulla spesa effettivamente sostenuta (impegnata e pagata seppur nell'anno successivo) o sulla base di quello che era la programmazione ad inizio anno? Faccio un esempio Nel 2010 era stato prevista una spesa del personale per 100 euro mentre effettivamente è stata sostenuta (impegnata ) 80 euro perchè non sono state effettuate le assunzioni previste. La spesa che devo considerare per il 2011 è quella sostenuta (80 euro) oppure quella che era stata prevista?
ssalva- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 29.03.11
Spese personale
Direi ne' quella pagata ( concetto di cassa) e neppure quella programmata ( concetto previsionale) ma quella effettivamente impegnata ( concetto di competenza )
La Corte dei Conti a sezioni unite con N. 27/CONTR/11 conclude :
In conclusione, al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di
personale e la spesa corrente, l’aggregato spese di personale può essere direttamente
riferito a quello già impiegato per l’applicazione del comma 557, come descritto nelle
linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo,per ristabilire l’equilibrio del confronto con l’insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell’aggregato “spesa del personale” le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557.
Per le considerazioni che precedono si ritiene di dover far riferimento al dato degli
impegni, in quanto esso deriva dalla effettiva gestione del bilancio e quindi non risulta frutto di stime, ma è suscettibile di riscontro (dato adottato anche nei decreti ministeriali relativi ai parametri di deficitarietà ex art. 242 del d.lgs. n. 267 del 2000).
La Corte dei Conti a sezioni unite con N. 27/CONTR/11 conclude :
In conclusione, al fine di verificare il rispetto dei parametri d’incidenza tra le spese di
personale e la spesa corrente, l’aggregato spese di personale può essere direttamente
riferito a quello già impiegato per l’applicazione del comma 557, come descritto nelle
linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo,per ristabilire l’equilibrio del confronto con l’insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell’aggregato “spesa del personale” le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557.
Per le considerazioni che precedono si ritiene di dover far riferimento al dato degli
impegni, in quanto esso deriva dalla effettiva gestione del bilancio e quindi non risulta frutto di stime, ma è suscettibile di riscontro (dato adottato anche nei decreti ministeriali relativi ai parametri di deficitarietà ex art. 242 del d.lgs. n. 267 del 2000).
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Giusto per chiarire, ma voi impegnata a bilancio approvato tutta la spesa del personale (trattamento economico tabellare già attribuito) prevista nel bilancio (quindi anche quella per i posti da occupare previsti) oppure solo quella per il personale effettivamente in servizio?
ssalva- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 29.03.11
Spesa personale
A parte come ciascuno agisca e' pero' chiaro che la corte ragiona in base al principio che si intendono automaticamente impegnate le somme per il pagamento del trattamento econonmico del personale in sede di approvazione del bilancio.
Onestamente poi impegno man mano che pago mensilmente .
Onestamente poi impegno man mano che pago mensilmente .
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
io faccio nello stesso modo. Per cui ai fini dell'andamento della spesa nel corso degli anni prendo in considerazione la spesa effettivamente impegnata per il personale che è effettivamente in servizio. Sbaglio in qualcosa?
PINOLO- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 23.05.11
Spesa personale
E' assolutamente corretto , del resto a fine anno ( se avessi impegnato in toto gli interventi ) ridetermino gli impegni all'effettivo pagato e conservo a residuo con impegno solo le somme che effettivamente paghero' l'anno successivo ( risultato, produttivita'. ultimo periodo straordinario etc )
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
lombardia 347 2011 solleva questione interpretativa
L’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
La norma richiamata, pur confermando le rigide prescrizioni in materia di contenimento di spesa per il personale, consente agli enti di effettuare nuove assunzioni entro un limite che ha come riferimento una percentuale di spesa sostenuta per il personale che sia cessato dal servizio nell’anno precedente.
Sulla riferibilità delle ridette cessazioni a tutte le tipologie di rapporti di lavoro (sia a termine che a tempo indeterminato) si è espressa questa Sezione con parere n. 167 del 31 marzo 2011. In tale occasione si è osservato che l’inciso contenuto nel comma in esame “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” si riferisce alle assunzioni di personale vietate agli enti che abbiano un’incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti e non è riproposto nella seconda parte della disposizione, che è riferita alla possibilità di assunzioni per gli enti che non rientrino in tale divieto.
La richiamata ratio della norma, di generale contenimento della spesa per il personale, ha quindi portato a ritenere che il riferimento al titolo e della tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della norma (di divieto), debba valere anche per la disposizione della seconda parte (di deroga) e riguardi, pertanto, tanto i rapporti di lavoro a termine, quanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale conclusione è stata anche avvalorata dall’inserimento, tra le componenti da considerare per il calcolo del parametro di riferimento per l’applicazione del predetto divieto di assunzione, delle retribuzioni lorde al personale dipendente, sia avente contratto a tempo indeterminato, sia avente contratto a tempo determinato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale (cfr. Sez. Reg. Contr. Toscana, parere n.111/2010 del 4 ottobre 2010).
Sembra a questa Sezione che già la stessa lettera della disposizione di cui al novellato comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 non consenta interpretazioni differenzianti tra la prima e la seconda parte del comma. La limitazione riguarda, infatti, in ogni caso la spesa che, a parere della Sezione, ove non si facciano ulteriori precisazioni, deve essere univoca tra le due parti.
Sembra, infatti, inutile ripetere nella stessa frase nella seconda parte l’inciso “assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” posto che il limite riguarda comunque sempre la spesa, anche se riferito a diverso parametro.
D’altro canto un’interpretazione della seconda parte della disposizione in senso limitativo delle componenti di spesa renderebbe, di fatto, scarsamente significativa la norma, che ha il fine di contenere la spesa di personale in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica e sicuramente non di incisione delle modalità organizzative dell’ente.
Ove si consentisse all’ente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato senza l’osservanza di limite ulteriore a quello del 40%, si potrebbe consentire la sostanziale elusione della seconda parte del comma in esame, dal momento che l’ente stesso potrebbe, attraverso il susseguirsi di una pluralità di contratti a tempo determinato, ottenere lo stesso effetto dell’assunzione a tempo indeterminato, senza ottenere alcun contenimento della spesa, che è l’effetto voluto dal Legislatore.
Inoltre, la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9 ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.
Successivamente alla riportata pronuncia interpretativa di questa Sezione è intervenuto il parere n. 246 del 27 aprile 2011 della Sezione di controllo per la Campania, richiamato nel quesito in esame, in cui si sostiene che “la regola del “turn over”, introdotta quale limite legislativo alle assunzioni comportanti un consolidamento della spesa, deve, ragionevolmente, comprendere in via esclusiva il regime di assunzioni a tempo indeterminato”.
Tale conclusione fa riferimento ad un inciso contenuto nella deliberazione 20/CONTR/11 del 4 aprile 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in cui è affermato che “è da ritenere - alle condizioni di seguito indicate, comprovate dall’eccezionalità della situazione in esame - che il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, di cui al combinato disposto delle disposizioni in esame, si riferisca esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione”.
Tuttavia, la richiamata eccezionalità della situazione alla quale ha dato soluzione la citata deliberazione delle Sezioni Riunite, si riferisce ad un ente locale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ha ad oggetto l’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma nel caso che non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente (in particolare, nella fattispecie rileva la distinzione dell’istituto della “assunzione” a tempo determinato o indeterminato di un lavoratore dipendente da quello della “instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma” mediante conferimento di un incarico professionale ad un soggetto estraneo alla P.A.).
Peraltro, a conforto della tesi sostenuta da questa Sezione nel parere n. 167/2011, in particolare sull’individuazione delle componenti da considerare per il calcolo dei tetti di spesa, può anche invocarsi la successiva deliberazione n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 delle stesse Sezioni Riunite, in cui è esplicitato che “per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. Anche in tale pronuncia, pertanto, per l’individuazione dell’ammontare della spesa per il personale non si rileva una differenziazione tra spesa per il personale di ruolo e spesa per il personale assunto a termine. Pertanto, in modo analogo deve valere la regola dell’onnicomprensività delle voci di spesa per il personale relativamente alla “spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente” di cui alla seconda parte della disposizione normativa in esame.
Dirimente per la risoluzione della questione sottoposta alla Sezione dal Comune di Cava Manara, ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è pertanto la corretta interpretazione dell’art.14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nella parte in cui, ferme restando il rispetto degli ulteriori parametri di spesa, consente la possibilità di assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Infatti, l’ente non ha avuto cessazioni nel corso del 2010 per cui, se si prescindesse dal limite di cui al predetto art.14, comma 9, per poter procedere ad assunzioni tempo determinato nel corso del 2011 l’ente soggiacerebbe soltanto alle altre regole per l’assunzione di personale per i comuni sopra i 5.000 abitanti (oltre che il rispetto dei parametri esplicitati nel quesito, per quanto nel medesimo non sia specificato, si dà per acquisita l’osservanza anche delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 della legge finanziaria per il 2007, ossia: riduzione delle spese di personale volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali).
Con la conseguenza che, se si dovesse ritenere inapplicabile la disposizione di cui all’art.14, comma 9 ai rapporti a tempo determinato, nel caso in esame sarebbe consentito all’ente, oltre all’assunzione a termine di un dipendente per colmare l’orario di lavoro che rimarrà scoperto a seguito del congedo parentale al 30% della dipendente di ruolo, anche un numero imprecisato di assunzioni per la realizzazione di “specifici progetti” (sul punto il quesito specifica mediante assunzioni in organico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e non con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) fino al limite di incidenza delle spese di personale pari al 40% delle spese correnti.
Sul punto, la deliberazione 20/CONTR/11 delle Sezioni Riunite invocata dalla Sezione Campania nel parere n. 246 del 27 aprile 2011 non risulta affatto risolutiva della questione specifica; né appare persuasiva la soluzione espressa in quest’ultimo parere (in materia di assunzioni di dirigenti a contratto) fondata su un inciso della deliberazione 20/CONTR/11 che si riferisce a tutt’altra fattispecie (instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma).
Rilevando che sull’argomento diversa Sezione di questa Corte si è espressa in maniera difforme (parere Sezione Campania n. 246 del 27 aprile 2011) il Collegio ritiene che il quesito in esame possa rivestire carattere di questione di massima di particolare rilevanza alla luce delle diverse interpretazioni.
P.Q.M.
la Sezione sospende la pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Cava Manara (PV) e delibera di proporre al Signor Presidente della Corte dei conti di volere deferire alle Sezioni Riunite la questione di massima ai sensi dell’art. 17 comma 31, del D.lgs. 78/09 convertito in L. 102/2009.
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all’ufficio di Presidenza della Corte dei conti.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il ¬¬¬¬7 giugno 2011
Il Direttore della Segreteria
L’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
La norma richiamata, pur confermando le rigide prescrizioni in materia di contenimento di spesa per il personale, consente agli enti di effettuare nuove assunzioni entro un limite che ha come riferimento una percentuale di spesa sostenuta per il personale che sia cessato dal servizio nell’anno precedente.
Sulla riferibilità delle ridette cessazioni a tutte le tipologie di rapporti di lavoro (sia a termine che a tempo indeterminato) si è espressa questa Sezione con parere n. 167 del 31 marzo 2011. In tale occasione si è osservato che l’inciso contenuto nel comma in esame “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” si riferisce alle assunzioni di personale vietate agli enti che abbiano un’incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti e non è riproposto nella seconda parte della disposizione, che è riferita alla possibilità di assunzioni per gli enti che non rientrino in tale divieto.
La richiamata ratio della norma, di generale contenimento della spesa per il personale, ha quindi portato a ritenere che il riferimento al titolo e della tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della norma (di divieto), debba valere anche per la disposizione della seconda parte (di deroga) e riguardi, pertanto, tanto i rapporti di lavoro a termine, quanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tale conclusione è stata anche avvalorata dall’inserimento, tra le componenti da considerare per il calcolo del parametro di riferimento per l’applicazione del predetto divieto di assunzione, delle retribuzioni lorde al personale dipendente, sia avente contratto a tempo indeterminato, sia avente contratto a tempo determinato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale (cfr. Sez. Reg. Contr. Toscana, parere n.111/2010 del 4 ottobre 2010).
Sembra a questa Sezione che già la stessa lettera della disposizione di cui al novellato comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 non consenta interpretazioni differenzianti tra la prima e la seconda parte del comma. La limitazione riguarda, infatti, in ogni caso la spesa che, a parere della Sezione, ove non si facciano ulteriori precisazioni, deve essere univoca tra le due parti.
Sembra, infatti, inutile ripetere nella stessa frase nella seconda parte l’inciso “assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” posto che il limite riguarda comunque sempre la spesa, anche se riferito a diverso parametro.
D’altro canto un’interpretazione della seconda parte della disposizione in senso limitativo delle componenti di spesa renderebbe, di fatto, scarsamente significativa la norma, che ha il fine di contenere la spesa di personale in un’ottica di coordinamento della finanza pubblica e sicuramente non di incisione delle modalità organizzative dell’ente.
Ove si consentisse all’ente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato senza l’osservanza di limite ulteriore a quello del 40%, si potrebbe consentire la sostanziale elusione della seconda parte del comma in esame, dal momento che l’ente stesso potrebbe, attraverso il susseguirsi di una pluralità di contratti a tempo determinato, ottenere lo stesso effetto dell’assunzione a tempo indeterminato, senza ottenere alcun contenimento della spesa, che è l’effetto voluto dal Legislatore.
Inoltre, la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9 ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.
Successivamente alla riportata pronuncia interpretativa di questa Sezione è intervenuto il parere n. 246 del 27 aprile 2011 della Sezione di controllo per la Campania, richiamato nel quesito in esame, in cui si sostiene che “la regola del “turn over”, introdotta quale limite legislativo alle assunzioni comportanti un consolidamento della spesa, deve, ragionevolmente, comprendere in via esclusiva il regime di assunzioni a tempo indeterminato”.
Tale conclusione fa riferimento ad un inciso contenuto nella deliberazione 20/CONTR/11 del 4 aprile 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in cui è affermato che “è da ritenere - alle condizioni di seguito indicate, comprovate dall’eccezionalità della situazione in esame - che il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, di cui al combinato disposto delle disposizioni in esame, si riferisca esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione”.
Tuttavia, la richiamata eccezionalità della situazione alla quale ha dato soluzione la citata deliberazione delle Sezioni Riunite, si riferisce ad un ente locale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ha ad oggetto l’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma nel caso che non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente (in particolare, nella fattispecie rileva la distinzione dell’istituto della “assunzione” a tempo determinato o indeterminato di un lavoratore dipendente da quello della “instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma” mediante conferimento di un incarico professionale ad un soggetto estraneo alla P.A.).
Peraltro, a conforto della tesi sostenuta da questa Sezione nel parere n. 167/2011, in particolare sull’individuazione delle componenti da considerare per il calcolo dei tetti di spesa, può anche invocarsi la successiva deliberazione n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 delle stesse Sezioni Riunite, in cui è esplicitato che “per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. Anche in tale pronuncia, pertanto, per l’individuazione dell’ammontare della spesa per il personale non si rileva una differenziazione tra spesa per il personale di ruolo e spesa per il personale assunto a termine. Pertanto, in modo analogo deve valere la regola dell’onnicomprensività delle voci di spesa per il personale relativamente alla “spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente” di cui alla seconda parte della disposizione normativa in esame.
Dirimente per la risoluzione della questione sottoposta alla Sezione dal Comune di Cava Manara, ente con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è pertanto la corretta interpretazione dell’art.14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nella parte in cui, ferme restando il rispetto degli ulteriori parametri di spesa, consente la possibilità di assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Infatti, l’ente non ha avuto cessazioni nel corso del 2010 per cui, se si prescindesse dal limite di cui al predetto art.14, comma 9, per poter procedere ad assunzioni tempo determinato nel corso del 2011 l’ente soggiacerebbe soltanto alle altre regole per l’assunzione di personale per i comuni sopra i 5.000 abitanti (oltre che il rispetto dei parametri esplicitati nel quesito, per quanto nel medesimo non sia specificato, si dà per acquisita l’osservanza anche delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 della legge finanziaria per il 2007, ossia: riduzione delle spese di personale volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali).
Con la conseguenza che, se si dovesse ritenere inapplicabile la disposizione di cui all’art.14, comma 9 ai rapporti a tempo determinato, nel caso in esame sarebbe consentito all’ente, oltre all’assunzione a termine di un dipendente per colmare l’orario di lavoro che rimarrà scoperto a seguito del congedo parentale al 30% della dipendente di ruolo, anche un numero imprecisato di assunzioni per la realizzazione di “specifici progetti” (sul punto il quesito specifica mediante assunzioni in organico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e non con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) fino al limite di incidenza delle spese di personale pari al 40% delle spese correnti.
Sul punto, la deliberazione 20/CONTR/11 delle Sezioni Riunite invocata dalla Sezione Campania nel parere n. 246 del 27 aprile 2011 non risulta affatto risolutiva della questione specifica; né appare persuasiva la soluzione espressa in quest’ultimo parere (in materia di assunzioni di dirigenti a contratto) fondata su un inciso della deliberazione 20/CONTR/11 che si riferisce a tutt’altra fattispecie (instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma).
Rilevando che sull’argomento diversa Sezione di questa Corte si è espressa in maniera difforme (parere Sezione Campania n. 246 del 27 aprile 2011) il Collegio ritiene che il quesito in esame possa rivestire carattere di questione di massima di particolare rilevanza alla luce delle diverse interpretazioni.
P.Q.M.
la Sezione sospende la pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Cava Manara (PV) e delibera di proporre al Signor Presidente della Corte dei conti di volere deferire alle Sezioni Riunite la questione di massima ai sensi dell’art. 17 comma 31, del D.lgs. 78/09 convertito in L. 102/2009.
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, all’ufficio di Presidenza della Corte dei conti.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il ¬¬¬¬7 giugno 2011
Il Direttore della Segreteria
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Mi introduco nel discorso personale per porvi una questione.
Schematizzo.
Nel 2009 la somma stanziata in bilancio per il personale e' pari a 100 e quella effettivamente sostenuta per il personale in servizio e' stata pari a 100 euro.
Nel 2010 la somma stanziata in bilancio per il personale e' pari 99 euro. Vanno in pensione due unita' ma non vengono sostituite e la spesa effettivamente sostenuta scende a 90 euro.
Ora nel 2011 quale somma posso prevedere in bilancio?
I 99 euro meno un centesimo in riduzione rispetto allo stanziato 2010 oppure i 90 euro meno un centesimo in riduzione rispetto alla spesa effettivamente sostenuta come indicato nel comma 557 art. 1 296/06?
Schematizzo.
Nel 2009 la somma stanziata in bilancio per il personale e' pari a 100 e quella effettivamente sostenuta per il personale in servizio e' stata pari a 100 euro.
Nel 2010 la somma stanziata in bilancio per il personale e' pari 99 euro. Vanno in pensione due unita' ma non vengono sostituite e la spesa effettivamente sostenuta scende a 90 euro.
Ora nel 2011 quale somma posso prevedere in bilancio?
I 99 euro meno un centesimo in riduzione rispetto allo stanziato 2010 oppure i 90 euro meno un centesimo in riduzione rispetto alla spesa effettivamente sostenuta come indicato nel comma 557 art. 1 296/06?
Pittero- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 09.06.11
Spesa personale
Per spesa sostenuta si intende quella impegnata per cui se il tuo impegno fu di 90 come scrivi la somma 2001 sara' 90- 1 centesimo.
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Nel calcolare la spesa ai sensi del comma 557 art. 1 296/06 il calcolo va effettuato sulla spesa effettivamente impegnata per il personale in servizio?
Fosse cosi' l'importo dell'anno precedente rappresenterebbe quindi il limite oltre il quale la programmazione del personale non potrebbe andare.
Da ciò deriverebbe che le uniche somme sul quale si potrebbe fare affidamento per eventuali assunzioni sono quelle derivanti da risparmi derivanti da pensionamenti, decessi e cessazioni rapporti, e pertanto per tenere alta la spesa del personale sarebbe opportuno assumere appena il pensionamento avviene.
Fosse cosi' l'importo dell'anno precedente rappresenterebbe quindi il limite oltre il quale la programmazione del personale non potrebbe andare.
Da ciò deriverebbe che le uniche somme sul quale si potrebbe fare affidamento per eventuali assunzioni sono quelle derivanti da risparmi derivanti da pensionamenti, decessi e cessazioni rapporti, e pertanto per tenere alta la spesa del personale sarebbe opportuno assumere appena il pensionamento avviene.
Pittero- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 09.06.11
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
Scusatemi se Vi tedio ulteriormente, e chiedo scusa in particolar modo a Paolo, ma avrei bisogno di delucidazioni in merito alla spesa del personale.
Nel 2010 abbiamo impegnato per il personale in servizio la somma di 900.000 di euro a fronte di uno stanziamento programmato e previsto nel bilancio di previsione 2010 pari ad euro 1.000.000.Il risparmi di 100.000 euro è dovuto al fatto che nel 2010 non sono stati espletati alcuni concorsi.
Nel programmare la spesa 2011 vi sono due correnti di pensiero.
La prima dice che l'importo che si deve stanziare nel 2011 deve essere pari a quello stanziata nel 2010 (importo programmato) ridotta di un euro, ossia 1.000.000 meno un euro.
La seconda, invece, aggancia lo stanziamento della spesa per il personale per l'anno 2011 all'impegnato effettivo (ossia al personale in servizio) ossia ad euro 900.000 meno un euro.
Secondo Voi quale è la tesi giusta (sempre che non ce ne sia una terza).
Per quanto mi riguarda, mi appoggerei piuttosto alla seconda tesi in virtù del fatto che alla fine la spesa del personale effettivamente da sostenersi nell'anno 2001 deve essere inferiore auqella sostenuta nel 2010 (giusto quanto previsto dal c.557 art. 1 L296/2006).
In più, vi chiedo è possibile non approvare il Programma del fabbisogno del personale rpima del bilancio? Sulla base di quale documento inserisco i dati in bilancio?Vabbe' che comunque lo shcema è approvato dalla Giusnta e quindi anche sulla spesa si sta pronunciando la Giunta ma non è obbligatorio approvare il Programma ed il piano annuale?
Illuminatemi che qui è buio.
Nel 2010 abbiamo impegnato per il personale in servizio la somma di 900.000 di euro a fronte di uno stanziamento programmato e previsto nel bilancio di previsione 2010 pari ad euro 1.000.000.Il risparmi di 100.000 euro è dovuto al fatto che nel 2010 non sono stati espletati alcuni concorsi.
Nel programmare la spesa 2011 vi sono due correnti di pensiero.
La prima dice che l'importo che si deve stanziare nel 2011 deve essere pari a quello stanziata nel 2010 (importo programmato) ridotta di un euro, ossia 1.000.000 meno un euro.
La seconda, invece, aggancia lo stanziamento della spesa per il personale per l'anno 2011 all'impegnato effettivo (ossia al personale in servizio) ossia ad euro 900.000 meno un euro.
Secondo Voi quale è la tesi giusta (sempre che non ce ne sia una terza).
Per quanto mi riguarda, mi appoggerei piuttosto alla seconda tesi in virtù del fatto che alla fine la spesa del personale effettivamente da sostenersi nell'anno 2001 deve essere inferiore auqella sostenuta nel 2010 (giusto quanto previsto dal c.557 art. 1 L296/2006).
In più, vi chiedo è possibile non approvare il Programma del fabbisogno del personale rpima del bilancio? Sulla base di quale documento inserisco i dati in bilancio?Vabbe' che comunque lo shcema è approvato dalla Giusnta e quindi anche sulla spesa si sta pronunciando la Giunta ma non è obbligatorio approvare il Programma ed il piano annuale?
Illuminatemi che qui è buio.
Pittero- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 09.06.11
Spesa personale
Come detto ( e peraltro piu' volte affermato dalle corti dei conti ) la spesa a cui rapportarsi non e':
- la spesa programmata poiche' previsionale
-la spesa di cassa perche' legata a fattori contingenti
ma la spesa effettivamente impegnata nell'esercizio .( ha una sua ratio piu' che essere una corrente di pensiero).
Il fabbisogno di personale ha valenza triennale ed i casi possono essere due:
- e' ancora vigente e su quello occorre riferirsi
- e' scaduto e non rinnovato per cui rimane valido l'ultimo atto legittimamente approvato.
Certo che sara' difficile approvarlo successivamente al bilancio poiche' quasi sicuramente occorrera' variare il bilancio in via preventiva alla sua approvazione.
In ultimis non stai tediando nessuno , anzi stai attivamente partecipando e sollevando dubbi piu' che legittimi per cui non hai proprio nulla di cui scusarti anzi, grazie della fattiva partecipazione.
- la spesa programmata poiche' previsionale
-la spesa di cassa perche' legata a fattori contingenti
ma la spesa effettivamente impegnata nell'esercizio .( ha una sua ratio piu' che essere una corrente di pensiero).
Il fabbisogno di personale ha valenza triennale ed i casi possono essere due:
- e' ancora vigente e su quello occorre riferirsi
- e' scaduto e non rinnovato per cui rimane valido l'ultimo atto legittimamente approvato.
Certo che sara' difficile approvarlo successivamente al bilancio poiche' quasi sicuramente occorrera' variare il bilancio in via preventiva alla sua approvazione.
In ultimis non stai tediando nessuno , anzi stai attivamente partecipando e sollevando dubbi piu' che legittimi per cui non hai proprio nulla di cui scusarti anzi, grazie della fattiva partecipazione.
spesa personale
ciao a tutti
ho dei dubbi circa gli arretrati oneri contrattuali
nella relazione del revisore 2008 ,
escule gli arretrati oneri contrattuali dal contratto 01.01.2003
nel 2009 si è riportata la stessa somma
nel 2010 il revisore la voleva eliminare
mi puoi spiegare perchè includerla
e come viene calcolata
sono un pò confusa su questo argomento ?
grazie
ho dei dubbi circa gli arretrati oneri contrattuali
nella relazione del revisore 2008 ,
escule gli arretrati oneri contrattuali dal contratto 01.01.2003
nel 2009 si è riportata la stessa somma
nel 2010 il revisore la voleva eliminare
mi puoi spiegare perchè includerla
e come viene calcolata
sono un pò confusa su questo argomento ?
grazie
nunzia martino- Messaggi : 259
Data d'iscrizione : 03.03.11
Spesa personale
L'esclusione degli oneri per aumenti contrattuali in sede di questionario del revisore opera esclusivamente per gli enti non soeggtti al patto di stabilita' che ovviamente debbono raffrontare la spesa anni successivi a quella del 2004 paramentrandola a quella del 2004 escludendovi ovviamenti gli aumenti per oneri contrattuali.
Il rapporto spesa 2004 non opera per gli enti soggetti al patto per cui tale spese debbonoi essere incluse per la verifica della diminuzione spese di personale in rapporto al'anno precedente.
Il rapporto spesa 2004 non opera per gli enti soggetti al patto per cui tale spese debbonoi essere incluse per la verifica della diminuzione spese di personale in rapporto al'anno precedente.
Re: spesa di personale e calcolo incidenza con spese correnti
In merito al discorso che facevo precedentemente circa quale dato prendere in considerazione per il calcolo della spesa del personale 2011 ho trovato questo parere reso dalla corte dei conti Puglia
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pareri/2010/delibera_49_2010_par.pdf
che credo avvalori effettivamente la secanda corrente di pensiero.
Cosa ne pensate?
Potreste indicarmi altre pronunce?
GRazie
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pareri/2010/delibera_49_2010_par.pdf
che credo avvalori effettivamente la secanda corrente di pensiero.
Cosa ne pensate?
Potreste indicarmi altre pronunce?
GRazie
Pittero- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 09.06.11
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