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http://www.irpef.info/trattenimento in servizio dopo 65 anni con 37 anni e 4 mesi
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trattenimento in servizio dopo 65 anni con 37 anni e 4 mesi
Un dipendente di ente locale con i requisiti dell'oggetto può fare domanda per il trattenimento in servizio per altri due anni in modo da raggiungere i 40 anni di contributi?
Al momento attuale l'Amministrazione ha utilizzato la "finestra mobile" e quindi invece di andare in pensione a luglio 2001( con 65 anni di età e 37 anni e 4 mesi di contributi), la pensione decorrerà dal 1° agosto 2012 e la dipendente avrà 38 anni e 5 mesi.
Citare possibilmente le norme.
Grazie per la disponibilità e l'attenzione.
Cordiali saluti
Aurelio Merlino
Al momento attuale l'Amministrazione ha utilizzato la "finestra mobile" e quindi invece di andare in pensione a luglio 2001( con 65 anni di età e 37 anni e 4 mesi di contributi), la pensione decorrerà dal 1° agosto 2012 e la dipendente avrà 38 anni e 5 mesi.
Citare possibilmente le norme.
Grazie per la disponibilità e l'attenzione.
Cordiali saluti
Aurelio Merlino
aurelio- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 05.05.11
Trattenimento in servizio
E' sicuramente possibile ed a tal fine ti riporto un articolo di Arturo Bianco proprio in riferimento ad un quesito analogo:
Nuove regole per il collocamento in quiescenza
Circolare 10/2008 della Funzione pubblica: opportuno adottare regolamenti
interni per applicare le regole della manovra estiva 2008
10/02/2009
È opportuno che gli enti locali, al pari di tutte le altre pubbliche amministrazioni, si diano norme regolamentari per disciplinare le autorizzazioni al trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno raggiunto il limite massimo di età e l’eventuale collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.
Nell’esercizio di tali strumenti, gli enti devono evitare comportamenti contraddittori che possono essere censurati da parte dei giudici del lavoro. Sono queste gli elementi di maggiore rilievo contenuti nel testo definitivo della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10/2008, “D.l. 112/2008 − disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria − articolo 72 − personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”.
Le norme
L’art. 72 del d.l. n. 112/2008 detta tre disposizioni per il personale pubblico prossimo al collocamento in quiescenza. L’adozione di queste previsioni legislative è motivata dal progressivo aumento dell’età media dei dipendenti pubblici, che si è manifestato negli ultimi anni. Fenomeno che viene giudicato negativamente per gli effetti di irrigidimento che può determinare nella attività delle p.a. Da ricordare che tale fenomeno è determinato, oltre che dall’aumento dell’età a partire dalla quale si può essere collocati in pensione, soprattutto, dalla introduzione di forti limiti alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, limitazioni che sono come è noto dettate per contenere la spesa pubblica.
Le previsioni dettate dall’articolo, che si spera possano raggiungere effetti di svecchiamento dei dipendenti pubblici, sono tre:
1. possibilità di esonerare dal servizio il personale dipendente dalle amministrazioni statali negli ultimi 5 anni prima della pensione, prevedendo per essi un trattamento economico ridotto e lasciando inalterato il maturare dei benefici pensionistici. Tale possibilità è attualmente prevista, riteniamo in via sperimentale, solo per i dipendenti dello Stato; quindi non può essere utilizzata dai dipendenti del comparto regioni ed enti locali;
2. trasformazione da vincolo, come era in precedenza, a possibilità del trattenimento in servizio, per il periodo massimo di un biennio, dei dipendenti pubblici che hanno raggiunto i 65 anni di età, cioè l’età massima per essere collocati in pensione. Tale norma si applica ai dipendenti di tutte le p.a., quindi anche a quelli del comparto regioni ed enti locali;
3. possibilità per tutte le pubbliche amministrazioni di collocare in pensione i propri dipendenti che hanno raggiunto il tetto di 40 anni di anzianità contributiva. Questa norma, che si applica anche al personale del comparto regioni ed enti locali, concede una possibilità che prima gli enti pubblici non avevano. Nei provvedimenti collegati al d.l. 112/2008 che il Governo sta esaminando, questa norma sarà raccordata a quella contrattuale sui benefici che possono essere concessi ai dirigenti che risolvono, d’intesa con gli enti, il proprio rapporto di lavoro.
Il bienno di trattenimento
in servizio
Il restare in servizio per un biennio dopo il raggiungimento dei limiti di età per essere collocati in pensione si trasforma da diritto potestativo dei dipendenti a procedimento ad istanza, sulla quale le pubbliche amministrazioni si devono pronunciare discrezionalmente, potendo anche adottare provvedimenti di diniego. Le disposizioni di legge, art. 72, commi 7, 8, 9 e 10 del d.l. 112/2008, legano la discrezionalità alle seguenti motivazioni:
1. valutazione delle “proprie esigenze organizzative e funzionali”;
2. “particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”;
3. “efficiente andamento dei servizi”.
Siamo dinanzi a scelte che non hanno un carattere automatico, ma per le quali la discrezionalità è limitata nell’ambito della presenza di “condizioni oggettive”. Da qui il suggerimento-invito della circolare: darsi preventivamente criteri di carattere generale.
La norma prevede la durata massima biennale: da qui la conseguenza che l’autorizzazione può essere concessa anche per un periodo più breve.
Da ricordare, infine, che occorre anche regolamentare il periodo transitorio (la norma è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2009).
I criteri e le relazioni
Tanto per la risposta alla richiesta di trattenimento in servizio, quanto per il collocamento in quiescenza al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva, è necessario che le amministrazioni si diano preventivamente criteri generali. Siamo in presenza di norme che hanno natura regolamentare, quindi competenti alla loro adozione sono gli organi politici. Tra i criteri, in particolare per il collocamento in quiescenza al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, la circolare ricorda l’opportunità di attuare progetti innovativi, la necessità di fronteggiare situazioni di esubero di personale dipendenti dalla razionalizzazione della struttura organizzativa. Nel caso degli enti locali, essendo in presenza di scelte di natura organizzativa, la competenza appartiene alla giunta, attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La Funzione pubblica suggerisce che questi criteri possano essere contenuti anche nella programmazione del fabbisogno del personale.
La concessione dell’autorizzazione a restare in servizio e la utilizzazione della possibilità di collocare in quiescenza il personale che ha raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva devono essere tra loro raccordate: l’eventuale contraddittorietà delle scelte effettuate (per esempio consentire il trattenimento in servizio e poi, durante tale periodo, collocare in pensione lo stesso dipendente al momento in cui ha raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva) può determinare, in quanto violazione dei principi della correttezza e della buona fede, l’eventuale censura in sede di contenzioso dinanzi al giudice del lavoro. E così l’utilizzazione di questi strumenti durante il periodo in cui è stato assegnato al dirigente un incarico.
La circolare ci ricorda che è obbligatorio concedere l’autorizzazione a restare in servizio al personale che non ha ancora raggiunto il diritto alla pensione.
Il collocamento in quiescenza
al compimento di 40 anni
di anzianità contributiva
L’art. 72 del d.l. 112/2008, comma 11, concede alle pubbliche amministrazioni la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che matura 40 anni di anzianità contributiva. L’esercizio di tale facoltà è consentita nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi. Ricordiamo che, prima di questa disposizione, il collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici al raggiungimento del tetto della anzianità contributiva era precluso alle p.a.
La norma si applica dalla data di entrata in vigore del d.l., cioè dal 25 giugno 2008, e può da tale data, fermo restando il rispetto del vincolo del preavviso di almeno 6 mesi, essere utilizzata sia nei confronti dei dipendenti che hanno già maturato i 40 anni di anzianità che di quelli che devono maturarli.
Nuove regole per il collocamento in quiescenza
Circolare 10/2008 della Funzione pubblica: opportuno adottare regolamenti
interni per applicare le regole della manovra estiva 2008
10/02/2009
È opportuno che gli enti locali, al pari di tutte le altre pubbliche amministrazioni, si diano norme regolamentari per disciplinare le autorizzazioni al trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno raggiunto il limite massimo di età e l’eventuale collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva.
Nell’esercizio di tali strumenti, gli enti devono evitare comportamenti contraddittori che possono essere censurati da parte dei giudici del lavoro. Sono queste gli elementi di maggiore rilievo contenuti nel testo definitivo della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 10/2008, “D.l. 112/2008 − disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria − articolo 72 − personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”.
Le norme
L’art. 72 del d.l. n. 112/2008 detta tre disposizioni per il personale pubblico prossimo al collocamento in quiescenza. L’adozione di queste previsioni legislative è motivata dal progressivo aumento dell’età media dei dipendenti pubblici, che si è manifestato negli ultimi anni. Fenomeno che viene giudicato negativamente per gli effetti di irrigidimento che può determinare nella attività delle p.a. Da ricordare che tale fenomeno è determinato, oltre che dall’aumento dell’età a partire dalla quale si può essere collocati in pensione, soprattutto, dalla introduzione di forti limiti alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, limitazioni che sono come è noto dettate per contenere la spesa pubblica.
Le previsioni dettate dall’articolo, che si spera possano raggiungere effetti di svecchiamento dei dipendenti pubblici, sono tre:
1. possibilità di esonerare dal servizio il personale dipendente dalle amministrazioni statali negli ultimi 5 anni prima della pensione, prevedendo per essi un trattamento economico ridotto e lasciando inalterato il maturare dei benefici pensionistici. Tale possibilità è attualmente prevista, riteniamo in via sperimentale, solo per i dipendenti dello Stato; quindi non può essere utilizzata dai dipendenti del comparto regioni ed enti locali;
2. trasformazione da vincolo, come era in precedenza, a possibilità del trattenimento in servizio, per il periodo massimo di un biennio, dei dipendenti pubblici che hanno raggiunto i 65 anni di età, cioè l’età massima per essere collocati in pensione. Tale norma si applica ai dipendenti di tutte le p.a., quindi anche a quelli del comparto regioni ed enti locali;
3. possibilità per tutte le pubbliche amministrazioni di collocare in pensione i propri dipendenti che hanno raggiunto il tetto di 40 anni di anzianità contributiva. Questa norma, che si applica anche al personale del comparto regioni ed enti locali, concede una possibilità che prima gli enti pubblici non avevano. Nei provvedimenti collegati al d.l. 112/2008 che il Governo sta esaminando, questa norma sarà raccordata a quella contrattuale sui benefici che possono essere concessi ai dirigenti che risolvono, d’intesa con gli enti, il proprio rapporto di lavoro.
Il bienno di trattenimento
in servizio
Il restare in servizio per un biennio dopo il raggiungimento dei limiti di età per essere collocati in pensione si trasforma da diritto potestativo dei dipendenti a procedimento ad istanza, sulla quale le pubbliche amministrazioni si devono pronunciare discrezionalmente, potendo anche adottare provvedimenti di diniego. Le disposizioni di legge, art. 72, commi 7, 8, 9 e 10 del d.l. 112/2008, legano la discrezionalità alle seguenti motivazioni:
1. valutazione delle “proprie esigenze organizzative e funzionali”;
2. “particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti”;
3. “efficiente andamento dei servizi”.
Siamo dinanzi a scelte che non hanno un carattere automatico, ma per le quali la discrezionalità è limitata nell’ambito della presenza di “condizioni oggettive”. Da qui il suggerimento-invito della circolare: darsi preventivamente criteri di carattere generale.
La norma prevede la durata massima biennale: da qui la conseguenza che l’autorizzazione può essere concessa anche per un periodo più breve.
Da ricordare, infine, che occorre anche regolamentare il periodo transitorio (la norma è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2009).
I criteri e le relazioni
Tanto per la risposta alla richiesta di trattenimento in servizio, quanto per il collocamento in quiescenza al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva, è necessario che le amministrazioni si diano preventivamente criteri generali. Siamo in presenza di norme che hanno natura regolamentare, quindi competenti alla loro adozione sono gli organi politici. Tra i criteri, in particolare per il collocamento in quiescenza al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, la circolare ricorda l’opportunità di attuare progetti innovativi, la necessità di fronteggiare situazioni di esubero di personale dipendenti dalla razionalizzazione della struttura organizzativa. Nel caso degli enti locali, essendo in presenza di scelte di natura organizzativa, la competenza appartiene alla giunta, attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La Funzione pubblica suggerisce che questi criteri possano essere contenuti anche nella programmazione del fabbisogno del personale.
La concessione dell’autorizzazione a restare in servizio e la utilizzazione della possibilità di collocare in quiescenza il personale che ha raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva devono essere tra loro raccordate: l’eventuale contraddittorietà delle scelte effettuate (per esempio consentire il trattenimento in servizio e poi, durante tale periodo, collocare in pensione lo stesso dipendente al momento in cui ha raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva) può determinare, in quanto violazione dei principi della correttezza e della buona fede, l’eventuale censura in sede di contenzioso dinanzi al giudice del lavoro. E così l’utilizzazione di questi strumenti durante il periodo in cui è stato assegnato al dirigente un incarico.
La circolare ci ricorda che è obbligatorio concedere l’autorizzazione a restare in servizio al personale che non ha ancora raggiunto il diritto alla pensione.
Il collocamento in quiescenza
al compimento di 40 anni
di anzianità contributiva
L’art. 72 del d.l. 112/2008, comma 11, concede alle pubbliche amministrazioni la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente che matura 40 anni di anzianità contributiva. L’esercizio di tale facoltà è consentita nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi. Ricordiamo che, prima di questa disposizione, il collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici al raggiungimento del tetto della anzianità contributiva era precluso alle p.a.
La norma si applica dalla data di entrata in vigore del d.l., cioè dal 25 giugno 2008, e può da tale data, fermo restando il rispetto del vincolo del preavviso di almeno 6 mesi, essere utilizzata sia nei confronti dei dipendenti che hanno già maturato i 40 anni di anzianità che di quelli che devono maturarli.
Trattenimento in servizio
Ti allego , qualora possaq esserti utile, una risposta che ho inviato ad un collega di un Comune a riguardo poco tempo or sono :
Atteso che “possono procedere ad assunzioni del personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.”
Riguarda in particolare la spesa rapportata ad anno dei cessati del 2010, tale spesa , in caso di trattenimento in servizio oltre i limiti di eta’ deve essere calcolata e poi ridotta in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento in servizio.
Nel concreto il trattenimento in servizio oltre i limiti non rientra nel turn over .
Il limite 20% non terra’ inoltre conto delle mobilita’ cosidette “neutrali” (perché possano essere ritenute neutrali e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche)
Confermo quindi che il trattenimento in servizio ha incidenza sulla sola determinazione del limite 20% della spesa in caso di nuove assunzioni escludendo mobilita’ come suesposto e turn over non essendo il mantenimento in servizio operazione di turn over.
Atteso che “possono procedere ad assunzioni del personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.”
Riguarda in particolare la spesa rapportata ad anno dei cessati del 2010, tale spesa , in caso di trattenimento in servizio oltre i limiti di eta’ deve essere calcolata e poi ridotta in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento in servizio.
Nel concreto il trattenimento in servizio oltre i limiti non rientra nel turn over .
Il limite 20% non terra’ inoltre conto delle mobilita’ cosidette “neutrali” (perché possano essere ritenute neutrali e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche)
Confermo quindi che il trattenimento in servizio ha incidenza sulla sola determinazione del limite 20% della spesa in caso di nuove assunzioni escludendo mobilita’ come suesposto e turn over non essendo il mantenimento in servizio operazione di turn over.
trattenimento in servizio biennio agente polizia municipale
un dipendente di questa amministrazione, agente di Polizia municipale, ha effettuato domanda di trattenimento in servizio, ai sensi del D.lgs 503/1992, per un biennio oltre i 65 anni di eta'.
La domanda è stata effettuata il 14/09/2009 nei termini previsti dei 24 mesi.
la giunta comunale si era espressa nel 2010 per il trattenimento in servizio. Il dipendente in questione ha gia' maturato piu' di 30 anni di servizio.
Dovendo predisporre la determina di dirigenziale mi chiedevo se alla luce delle nuove disposizioni normative è sempre possibile la permanenza in servizio. Mi sembrerebbe che per i vigili l'importante è che venga rispettato il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35%.
Questo Ente ha rispettato il patto di stabilita' ma non puo' effettuare assunzioni perchè non ha avuto cessazioni l'anno passato (limite del 20%).
grazie a tutti per l'attenzione
La domanda è stata effettuata il 14/09/2009 nei termini previsti dei 24 mesi.
la giunta comunale si era espressa nel 2010 per il trattenimento in servizio. Il dipendente in questione ha gia' maturato piu' di 30 anni di servizio.
Dovendo predisporre la determina di dirigenziale mi chiedevo se alla luce delle nuove disposizioni normative è sempre possibile la permanenza in servizio. Mi sembrerebbe che per i vigili l'importante è che venga rispettato il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35%.
Questo Ente ha rispettato il patto di stabilita' ma non puo' effettuare assunzioni perchè non ha avuto cessazioni l'anno passato (limite del 20%).
grazie a tutti per l'attenzione
MICHELE CERETELLI- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 05.01.11
Trattenimento
A parte che al posto suo scapperei di corsa .....e' comunque come scrivi el'unico vincolo e' che rispettato il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35% poiche' riferibile alla polizia locale.
Re: trattenimento in servizio dopo 65 anni con 37 anni e 4 mesi
scusate
si parla di trattenimento in servizo (e quindi calcolo 20 % spesa cessati)
solo nel caso di "superamento" limiti di età
o anche nel caso superamento periodo contributi minimo?
mi spiego
se una dipendente (che ora ha 59 anni) nel 2011 ha maturato 40 anni di contributi
e ha chiesto collocamento riposo in 2012 (12 mesi dopo raggiung. 40 anni)
se Comune la trattiene in servizio dopo data rch. di pensionamento
per alcuni mesi ... al fine di organizzazione .....
devo far rientrare tale spesa "aggiuntiva" entro il 20 % dei cessati ?
grazie
si parla di trattenimento in servizo (e quindi calcolo 20 % spesa cessati)
solo nel caso di "superamento" limiti di età
o anche nel caso superamento periodo contributi minimo?
mi spiego
se una dipendente (che ora ha 59 anni) nel 2011 ha maturato 40 anni di contributi
e ha chiesto collocamento riposo in 2012 (12 mesi dopo raggiung. 40 anni)
se Comune la trattiene in servizio dopo data rch. di pensionamento
per alcuni mesi ... al fine di organizzazione .....
devo far rientrare tale spesa "aggiuntiva" entro il 20 % dei cessati ?
grazie
MarcoD- Messaggi : 135
Data d'iscrizione : 11.03.11
Trattenimento in servizio
La spesa per cessati e' un concetto di competenza annuale e non di cassa riferibile ai mesi.
permanenza in servizio
Vorrei segnalare che è stato pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la circolare n. 2 del 08.03.2012 che tratta finalmente ed esaurientemente la permanenza in servizio dopo la riforma delle pensioni. Saluti mario.
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
permanenza in servizio.
io l'ho letta stamattina, non mi ero accorto che l'avevate già letta. Saluti.
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
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