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http://www.irpef.info/Segretario direttore riduzione indennita' del 10% dal 2011
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Segretario direttore riduzione indennita' del 10% dal 2011
al link
https://entilocali.forumattivo.it/t1451-la-riduzione-del-10-si-applica-anche-al-direttore-generale
si evidenzano le conclusi della Corte dei Conti Toscana da cui si evince che i direttori generali , nominati ex art.108 Tuel, soggiacciono alla riduzione del 10% della indennita' di direzione.
La Corte non effettua distinzioni o limitazioni all'interno dell'art.108 Tuel per cui rimane ricompreso anche il comma 4 che parla della residuale possibilita' di incarico di direzione generale al segretario.
Ai segretari quindi, ancora titolari di indennita' di direzione, tale indennita'' deve essere ridotta del 10%.. ( in caso di superamento di € 90.000 annui )
https://entilocali.forumattivo.it/t1451-la-riduzione-del-10-si-applica-anche-al-direttore-generale
si evidenzano le conclusi della Corte dei Conti Toscana da cui si evince che i direttori generali , nominati ex art.108 Tuel, soggiacciono alla riduzione del 10% della indennita' di direzione.
La Corte non effettua distinzioni o limitazioni all'interno dell'art.108 Tuel per cui rimane ricompreso anche il comma 4 che parla della residuale possibilita' di incarico di direzione generale al segretario.
Ai segretari quindi, ancora titolari di indennita' di direzione, tale indennita'' deve essere ridotta del 10%.. ( in caso di superamento di € 90.000 annui )
Re: Segretario direttore riduzione indennita' del 10% dal 2011
anche lombardia 315 2011 del 27 maggio la quale tra l'altro ribadisce l'esaurimento degli incarichi in corso con la prima scadenza di mandato.
Preliminarmente, la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Carate Brianza (MB) è di esclusiva competenza dell’ente locale, rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità del Comune. Ovviamente, l’Amministrazione potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia.
La risposta al quesito presuppone la ricognizione sintetica del quadro normativo concernente la vigenza della figura del direttore generale, attualmente prevista solo per i comuni superiori a centomila abitanti.
Orbene, sulla scorta di quanto illustrato dalla giurisprudenza contabile (cfr. la delibera della Sezione n. 593/2010 e, in senso conforme, Sez. controllo Toscana n. 67/2011), il Collegio rammenta che la soppressione dell’incarico del direttore generale, tranne che per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, disposta dall’art. 2 comma 186 lett. d) della l. n. 191/2009, come modificata dalla l. n. 42/2010 di conversione del d.l. n. 2/2010, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale, cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108 comma 4 del TUEL.
L’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere il relativo compenso aggiuntivo al medesimo funzionario. Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze dei comuni interessati devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione ovvero al medesimo segretario comunale nell’ambito delle competenze di coordinamento ex art. 97 comma 4 del TUEL.
La disposizione soppressiva di cui all’art. 2 comma 186 lett. d), come modificato dalla l. n. 42/2010 di conversione del d.l. n. 2/2010, si applica dalla scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. E’ stato, dunque, espressamente risolto per via normativa il profilo del regime transitorio, disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico.
Giungendo più specificamente al quesito in oggetto, la Sezione è chiamata a pronunziarsi sull’applicazione al compenso del direttore generale della riduzione percentuale pari al 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010.
Come segnalato dalla stessa Amministrazione richiedente il parere, il legislatore ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Al riguardo, il Collegio valorizza un’interpretazione del testo di legge da ultimo indicato nel senso di una generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali, comprendendo in tale riduzione la remunerazione delle funzioni di direttore generale (anche laddove attribuite al Segretario generale), atteso l’espresso riferimento letterale ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Siffatta esegesi conferisce, altresì, in un’ottica teleologico – sistematica, effettività al disegno di contenimento dei costi dell’apparato amministrativo e, quindi, più in generale nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sez. controllo Toscana n. 67/2011).
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(Alessandro Napoli) (Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria
27 maggio 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)
Preliminarmente, la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco di Carate Brianza (MB) è di esclusiva competenza dell’ente locale, rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità del Comune. Ovviamente, l’Amministrazione potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia.
La risposta al quesito presuppone la ricognizione sintetica del quadro normativo concernente la vigenza della figura del direttore generale, attualmente prevista solo per i comuni superiori a centomila abitanti.
Orbene, sulla scorta di quanto illustrato dalla giurisprudenza contabile (cfr. la delibera della Sezione n. 593/2010 e, in senso conforme, Sez. controllo Toscana n. 67/2011), il Collegio rammenta che la soppressione dell’incarico del direttore generale, tranne che per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, disposta dall’art. 2 comma 186 lett. d) della l. n. 191/2009, come modificata dalla l. n. 42/2010 di conversione del d.l. n. 2/2010, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale, cui è impedito di rivestire il doppio incarico ai sensi dell’art. 108 comma 4 del TUEL.
L’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere il relativo compenso aggiuntivo al medesimo funzionario. Specifiche responsabilità gestorie per far fronte alle esigenze dei comuni interessati devono essere affidate ai dipendenti in servizio presso l’amministrazione ovvero al medesimo segretario comunale nell’ambito delle competenze di coordinamento ex art. 97 comma 4 del TUEL.
La disposizione soppressiva di cui all’art. 2 comma 186 lett. d), come modificato dalla l. n. 42/2010 di conversione del d.l. n. 2/2010, si applica dalla scadenza dei singoli incarichi dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. E’ stato, dunque, espressamente risolto per via normativa il profilo del regime transitorio, disciplinando la sorte della figura del direttore generale in essere all’entrata in vigore della legge, prevedendo l’esaurimento del ruolo sino alla scadenza del singolo incarico.
Giungendo più specificamente al quesito in oggetto, la Sezione è chiamata a pronunziarsi sull’applicazione al compenso del direttore generale della riduzione percentuale pari al 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del d.l. n. 78/2010.
Come segnalato dalla stessa Amministrazione richiedente il parere, il legislatore ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Al riguardo, il Collegio valorizza un’interpretazione del testo di legge da ultimo indicato nel senso di una generalizzata applicazione della decurtazione imposta dal legislatore nei confronti degli enti locali, comprendendo in tale riduzione la remunerazione delle funzioni di direttore generale (anche laddove attribuite al Segretario generale), atteso l’espresso riferimento letterale ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Siffatta esegesi conferisce, altresì, in un’ottica teleologico – sistematica, effettività al disegno di contenimento dei costi dell’apparato amministrativo e, quindi, più in generale nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa finalizzate al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sez. controllo Toscana n. 67/2011).
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(Alessandro Napoli) (Nicola Mastropasqua)
Depositato in Segreteria
27 maggio 2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)
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Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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