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interpretazione art.91 comma 4 del tuel
Ciao a tutti
Vorrei porre una questione pratica circa l'utilizzo delle graduatorie.
Nel 2008 l'Ente locale in cui lavoro ha bandito un concorso per l'assunzione di 2 educatori di asilo nido e di 3 collaboratori amm.vi cat. B3. I posti in dotazione organica erano rispettivamente 12 (di cui 4 non coperti) e 7 (di cui 3 liberi) A seguito di varie modifiche della dotazione organica, senza incrementare la sua consistenza complessiva (che è costituita di 130 unità), il numero complessivo dei posti di educatori è stato incrementato a 14 e quello di collaboratori a 12(con relativa soppressione di altri profili ritenuti dall'amministrazione sacrificabili). Poichè ad oggi risultano vacanti 2 posti di educatore(dei 14 esistenti) ed 1di collaboratore B3 (dei12 previsti in dotazione) il responsabile del personale ritiene di poter attingere dalle graduatorie che risultano di fatto ancora vigenti a seguito della proroga prevista dalla normativa vigente. Il mio dubbio circa la legittimità di tale operazione nasce proprio dal contenuto del comma 4 dell'art 91 del tuel che sembrerebbe vietarlo in quanto posti istituiti dopo l'approvazione delle predette graduatorie. La mia interpretazione è sbagliata? È pur vero che ragionando a contrario significherebbe bandire nuove procedure concorsuali per la copertura di posti relativi a profili per i quali esiste giá una graduatoria in corso di validitá. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione. Grazie
Vorrei porre una questione pratica circa l'utilizzo delle graduatorie.
Nel 2008 l'Ente locale in cui lavoro ha bandito un concorso per l'assunzione di 2 educatori di asilo nido e di 3 collaboratori amm.vi cat. B3. I posti in dotazione organica erano rispettivamente 12 (di cui 4 non coperti) e 7 (di cui 3 liberi) A seguito di varie modifiche della dotazione organica, senza incrementare la sua consistenza complessiva (che è costituita di 130 unità), il numero complessivo dei posti di educatori è stato incrementato a 14 e quello di collaboratori a 12(con relativa soppressione di altri profili ritenuti dall'amministrazione sacrificabili). Poichè ad oggi risultano vacanti 2 posti di educatore(dei 14 esistenti) ed 1di collaboratore B3 (dei12 previsti in dotazione) il responsabile del personale ritiene di poter attingere dalle graduatorie che risultano di fatto ancora vigenti a seguito della proroga prevista dalla normativa vigente. Il mio dubbio circa la legittimità di tale operazione nasce proprio dal contenuto del comma 4 dell'art 91 del tuel che sembrerebbe vietarlo in quanto posti istituiti dopo l'approvazione delle predette graduatorie. La mia interpretazione è sbagliata? È pur vero che ragionando a contrario significherebbe bandire nuove procedure concorsuali per la copertura di posti relativi a profili per i quali esiste giá una graduatoria in corso di validitá. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione. Grazie
artmidea- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 03.10.11
Re: interpretazione art.91 comma 4 del tuel
La norma è molto chiara:
Nel caso illustrato quelle graduatorie non potevano essere usate per coprire il 13° e 14° posto di educatore, né per coprire i posti dall'8° al 12° di collaboratore amministrativo.
Quello che la norma vuole evitare è che dopo il concorso si istituiscano posti ad hoc per assumere Tizio o Caio che sono utilmente collocati in graduatoria tra gli idonei.4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Nel caso illustrato quelle graduatorie non potevano essere usate per coprire il 13° e 14° posto di educatore, né per coprire i posti dall'8° al 12° di collaboratore amministrativo.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
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