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imu coltivatore diretto affittuario
Un contribuente possessore di immobili ha dato in affitto un' abitazione e dei terreni ad un coltivatore diretto che li coltiva ed abita nell'abitazione.
Il mio comune è comune montano
quale trattamento agevolato - sia per l'abitazione che per i terreni - spetta eventualmente al possessore?
Il mio comune è comune montano
quale trattamento agevolato - sia per l'abitazione che per i terreni - spetta eventualmente al possessore?
comune di monterosso- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 27.01.12
Località : monterosso al mare - cinque terre - la spezia
Imu
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni
strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui
all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in
materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso
ne deriva quindi che l'abitazione poiche' non adibita alle funzionalita' cui alla lettera f) debba scontare l'aliquota ordinaria in quanto non strumentale.
Inoltre per il riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all’attivita’ agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
pertanto la qualifica di imprenditore agricolo e l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, deve essere posseduta già per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
Ne deriva che i fabbricati rurali abitativi che non sono abitazione principale, al pari delle altre abitazioni, alla base imponibile si applica l’aliquota ordinaria, ai fabbricati rurali abitativi si applicano le regole generali dell’Imu previste per la generalità delle abitazioni.
Per i terrreni il problema non si pone comunque poiche' come dici il comune e' motano e tali terreni sono ex se esenti Imu
strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui
all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole
nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in
materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso
ne deriva quindi che l'abitazione poiche' non adibita alle funzionalita' cui alla lettera f) debba scontare l'aliquota ordinaria in quanto non strumentale.
Inoltre per il riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all’attivita’ agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
pertanto la qualifica di imprenditore agricolo e l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, deve essere posseduta già per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa
Ne deriva che i fabbricati rurali abitativi che non sono abitazione principale, al pari delle altre abitazioni, alla base imponibile si applica l’aliquota ordinaria, ai fabbricati rurali abitativi si applicano le regole generali dell’Imu previste per la generalità delle abitazioni.
Per i terrreni il problema non si pone comunque poiche' come dici il comune e' motano e tali terreni sono ex se esenti Imu
Re: imu coltivatore diretto affittuario
il problema è che noi - almeno per ora - non esentiamo i terreni se non posseduti da coltivatori diretti......
comune di monterosso- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 27.01.12
Località : monterosso al mare - cinque terre - la spezia
Imu
Se siete nell'elenco dei comuni montani non potete fare altrimenti poiche' l'esenzione dei terreni agricoli in tal caso opera ex lege e non e' regolamentabile.
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