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Paolo Gros
Sante
6 partecipanti
assunzione ex art. 110 TUEL
Egr. dott. Paolo Gros, gradirei avere il giudizio Suo e del FORUIM, in merito al seguente quesito:
Premesso
- Che il Ns Comune (2000 abitanti x 15 dipendenti) in atto risulta privo di Responsabile dei Servizi Finanziari per il collocamento in pensione dello stesso (temporaneamente l’incarico è assolto dal Resp. dei Serv. Amm.vi – Istruttore Direttivo D/6);
- Che già nel 2010 l’Amm.ne ha conferito incarico per 24 ore settimanali ad un Ingegnere (ex art. 110 tuel) per la dirigenza dei servizi tecnici (causa presunta carenza di professionalità interna), figura a tutt’oggi presente nell’Ente;
- Che l’Amm.ne, in attesa di accordo con qualcuno dei Comuni viciniori per la gestione associata dei servizi (in rapporto alle ultime disposizioni normative), è in procinto di conferire incarico temporaneo, con le stesse modalità, anche per il Responsabile dei Servizi Finanziari, per la durata di 12 ore settimanali, (in questo caso per certa carenza di professionalità interna, in quanto non vi è alcuna figura di categ. “D” munita del titolo di ragioniere, o equipollente);
Alla luce delle vigenti disposizioni normative è legittimo operare in tal senso?
Premesso
- Che il Ns Comune (2000 abitanti x 15 dipendenti) in atto risulta privo di Responsabile dei Servizi Finanziari per il collocamento in pensione dello stesso (temporaneamente l’incarico è assolto dal Resp. dei Serv. Amm.vi – Istruttore Direttivo D/6);
- Che già nel 2010 l’Amm.ne ha conferito incarico per 24 ore settimanali ad un Ingegnere (ex art. 110 tuel) per la dirigenza dei servizi tecnici (causa presunta carenza di professionalità interna), figura a tutt’oggi presente nell’Ente;
- Che l’Amm.ne, in attesa di accordo con qualcuno dei Comuni viciniori per la gestione associata dei servizi (in rapporto alle ultime disposizioni normative), è in procinto di conferire incarico temporaneo, con le stesse modalità, anche per il Responsabile dei Servizi Finanziari, per la durata di 12 ore settimanali, (in questo caso per certa carenza di professionalità interna, in quanto non vi è alcuna figura di categ. “D” munita del titolo di ragioniere, o equipollente);
Alla luce delle vigenti disposizioni normative è legittimo operare in tal senso?
Sante- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 01.04.11
PO
Si con un 110 Tuel no se si tratta di applicazione del comma 557 della lex 311 ( parli di 12 ore )
assunzione ex art. 110 TUEL
Grazie Paolo.... sei stato chiarissimo.
Sante- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 01.04.11
assunzione art.110
Presso il mio Ente l'anno scorso è stato assunto per 12 ore settimanali un dipendente di un altro ente(ATO) con l'incarico di posizione organizzativa e responsabile del servizio finanziario. Il predetto ha percepito per tutto questo periodo lo stipendio di categoria D1 e la retribuzione di posizione. Ora abbiamo contestato allo stesso, non più in servizio, la retribuzione di posizione non dovuta ai sensi dell'art.11 CCNL 2001 in quanto inferiore al 50% delle ore. Lo stesso ci risponde attraverso un legale patrocinante davanti le giurisdizioni superiori (ci vuole spaventare!!!!!) il quale rappresenta che l'incarico del suo assistito non ha nessun riferimento al CCNL , ma gli è stato attribuito un incarico di altra professionalità a soggetto esterno quale è il suo assistito, e la disposizione da noi richiamata vale solo nell'ipotesi di attribuzione di posizione apicale al personale già dipendente al fine di valorizzare le alte professionalità tramite il conferimento di incarichi e che l'insieme delle disposizioni contenute negli artt. 9, 10 e 11 del CCNL in questione sia riferito al personale già dipendente. Al suo assistito non essendo dipendente del Comune non può essere applicata la disciplina contenuta nell'art.11. E sottolinea che anche la corte dei conti ribadisce la distinzione tra l'incarico di alta specializzazione e le collaborazioni in qualità di ordinari dipendenti. Quindi il suo assistito ha ricevuto l'incarico di alta specializzazione prevista dall'art.110 del tuel e che nessun riferimento è contenuto nella predetta normativa circa l'applicabilità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi agli incarichi di alta specializzazione e che probabilmente ci ha indotto nell'errore il comma 3 dell'art.110 ove è previsto che i trattamenti economici dovuti in relazione a tali incarichi siano da corrispondere in misura equivalente a quanto previsto nella contrattazione collettiva.
Paolo e altri se potete darmi una mano per rispondere a questo onniscente.........!!!!!
Paolo e altri se potete darmi una mano per rispondere a questo onniscente.........!!!!!
JOSEPHA- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 17.02.12
110
Molto onestamente mi pare abbia ragione il legale se realmente si tratta di incarico di altra professionalità a soggetto esterno
assunzione ex art. 110 TUEL
Paolo… scusami… il quesito di JOSEPHA, in particolare l’obbiezione del legale, il quale sostiene che in realtà trattasi di incarico di alta professionalità conferita a soggetto esterno, e quindi non soggetta alle regole del CCNL (su cui Tu concordi), mi da lo spunto per una ulteriore riflessione:
Nel mio caso, per le suddette ragioni, all’Ingegnere, oltre a conferire l’indennità di posizione è stata attribuita direttamente la categoria economica D/6, e ritengo che ciò accadrà anche per il Responsabile dei Servizi Finanziari. Cosa ne pensi?.
Nel mio caso, per le suddette ragioni, all’Ingegnere, oltre a conferire l’indennità di posizione è stata attribuita direttamente la categoria economica D/6, e ritengo che ciò accadrà anche per il Responsabile dei Servizi Finanziari. Cosa ne pensi?.
Sante- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 01.04.11
alte professionalita'
Gli incarichi di alta professionalità sono conferiti a termine e costituiscono una specie degli incarichi di posizione organizzativa. In particolare essi costituiscono una applicazione di quanto previsto dalle lettere b) e c) dell’articolo 8, comma 1, del CCNL sull’ordinamento professionale, siglato il 31.3.1999. Essi servono, in primo luogo, a valorizzare competenze particolarmente elevate. Tali competenze sono quelle correlate al possesso di lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca etc ovvero alle abilitazioni od alla iscrizione ad albi professionali. In secondo luogo, servono a valorizzare le responsabilità di particolare rilievo attribuite nei settori della ricerca, della analisi e delle iniziative propositive.
Gli atti organizzativi relativi sono degli atti di diritto comune, quindi non compresi nel novero dei provvedimenti amministrativi.
Siamo dinanzi ad una opportunità di flessibilità, che appare essere adatta agli enti di maggiore dimensione, intendendo come tali quelli in cui sono presenti i dirigenti. Sul punto segnaliamo che l’Anci ritiene l’istituto applicabile solo negli enti con i dirigenti, mentre le organizzazioni sindacali confederali ritengono l’istituto applicabile in tutti gli enti locali.
Molto significative sono anche le specifiche modalità di finanziamento previste per la istituzione di queste figure: si introduce una maggiorazione dello 0,20% delle spese per il personale destinata a finanziare le risorse decentrate con un vincolo di destinazione.
Gli atti organizzativi relativi sono degli atti di diritto comune, quindi non compresi nel novero dei provvedimenti amministrativi.
Siamo dinanzi ad una opportunità di flessibilità, che appare essere adatta agli enti di maggiore dimensione, intendendo come tali quelli in cui sono presenti i dirigenti. Sul punto segnaliamo che l’Anci ritiene l’istituto applicabile solo negli enti con i dirigenti, mentre le organizzazioni sindacali confederali ritengono l’istituto applicabile in tutti gli enti locali.
Molto significative sono anche le specifiche modalità di finanziamento previste per la istituzione di queste figure: si introduce una maggiorazione dello 0,20% delle spese per il personale destinata a finanziare le risorse decentrate con un vincolo di destinazione.
assunzione ex art. 110 TUEL
Ho capito… quindi alla luce di quanto da Te asserito trova giustificazione la collocazione direttamente in D/6.
Sante- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: assunzione ex art. 110 TUEL
Che indirettamente conferma la tesi ARAN secondo la quale le alte professionalità possono esserci solamente negli enti con dirigenza, visto che negli enti senza dirigenza la retribuzione di posizione e di risultato delle p.o. grava sul bilancio e non sul fondo.Paolo Gros ha scritto:Molto significative sono anche le specifiche modalità di finanziamento previste per la istituzione di queste figure: si introduce una maggiorazione dello 0,20% delle spese per il personale destinata a finanziare le risorse decentrate con un vincolo di destinazione.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: assunzione ex art. 110 TUEL
L'assunzione a tempo determinato non può che avvenire nella posizione economica iniziale della categoria.Sante ha scritto:Ho capito… quindi alla luce di quanto da Te asserito trova giustificazione la collocazione direttamente in D/6.
Al limite, ove previsto, si può fare ricorso all'assegno ad personam:
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
assunzione ex art. 110 TUEL
quindi, se ho capito bene, nel caso prospettato, il massimo della categoria economica attribuibile è D/3…!?
Sante- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 01.04.11
assunzione art.110
Scusatemi, ma sono stata impegnatissima
a proposito del mio posto precedente sul precedente responsabile assunto ai sensi dell'art.110 del tuel e sulla erogazione della indennità di posizione e di risultato allo stesso faccio ulteriori riflessioni:
1) questo incarico è stato conferito ad un dipendente della società ATO Sp.A. con capitale pubblico;
2) l'incarico era limitato a 12 ore settimanali perchè lo stesso prestava le 36 ore presso la società
quindi è possibile ritenere in questo caso l'incarico ex art.110 o è stato semplicemente una sorta di finzione ma che in realtà era uno scavalco?
l'incaricato ex art.110 può svolgere le sue funzioni in così poche ore? perchè non è stato collocato in aspettativa presso il suo ente? e il conflitto di interesse? (la società è formata dai Comuni compreso il nostro)
c'è qualcosa che non mi convince!!!!!!!!!!!!!!!!
a proposito del mio posto precedente sul precedente responsabile assunto ai sensi dell'art.110 del tuel e sulla erogazione della indennità di posizione e di risultato allo stesso faccio ulteriori riflessioni:
1) questo incarico è stato conferito ad un dipendente della società ATO Sp.A. con capitale pubblico;
2) l'incarico era limitato a 12 ore settimanali perchè lo stesso prestava le 36 ore presso la società
quindi è possibile ritenere in questo caso l'incarico ex art.110 o è stato semplicemente una sorta di finzione ma che in realtà era uno scavalco?
l'incaricato ex art.110 può svolgere le sue funzioni in così poche ore? perchè non è stato collocato in aspettativa presso il suo ente? e il conflitto di interesse? (la società è formata dai Comuni compreso il nostro)
c'è qualcosa che non mi convince!!!!!!!!!!!!!!!!
JOSEPHA- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 17.02.12
assunzione
Da come scrivi e' procedura errata ed inesistente , ....perchè non è stato collocato in aspettativa presso il suo ente... e tanto non e' in assoluto possibile e comunque illegittimo.
Peraltro poiche' dipendente <ATO e non ente locale non poteva neppure esere applicato un comma 557 della legge 311
Peraltro poiche' dipendente <ATO e non ente locale non poteva neppure esere applicato un comma 557 della legge 311
EX ART.110
Scusa Paolo ma non capisco, puoi spiegarmelo meglio?
ho necessità di avere chiara la questione perchè devo rispondere al suo legale....
ho necessità di avere chiara la questione perchè devo rispondere al suo legale....
JOSEPHA- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 17.02.12
110
Un incarico di tal fatta presuppone che il soggetto si dimetta dal contratto in essere.
110 comma 5
Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto
con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del
comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifi ca, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
110 comma 5
Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto
con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del
comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del
posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifi ca, la riassunzione del dipendente
qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
art 110 tuel e revisori dei conti
Egr. Paolo,
in merito alle dibattute assunzioni ex art. 110 tuel, gradirei un breve riepilogo.
In sintesi per assumere una ctg. D con l'art. 110, se ho ben capito, vi sono essenzialmente tre limiti
1) devono essere entro il 50% della dotazione organica prevista per le P.O. ( se ho 6 settori max 3 art. 110)
2) si deve rispettare il limite di spesa del 50% di quanto impegnato per i contratti a tempo determinato nel 2009
3) comunque la spesa complessiva del personale deve rispettare i parametri del patto di stabilità
Ma ciò di cui non trovo riscontro è se il collegio dei Revisori deve esprimere un parere preventivo in merito alle assunzioni ex art 110 e la relativa fonte normativa.
Grazie e buona domenica sera
in merito alle dibattute assunzioni ex art. 110 tuel, gradirei un breve riepilogo.
In sintesi per assumere una ctg. D con l'art. 110, se ho ben capito, vi sono essenzialmente tre limiti
1) devono essere entro il 50% della dotazione organica prevista per le P.O. ( se ho 6 settori max 3 art. 110)
2) si deve rispettare il limite di spesa del 50% di quanto impegnato per i contratti a tempo determinato nel 2009
3) comunque la spesa complessiva del personale deve rispettare i parametri del patto di stabilità
Ma ciò di cui non trovo riscontro è se il collegio dei Revisori deve esprimere un parere preventivo in merito alle assunzioni ex art 110 e la relativa fonte normativa.
Grazie e buona domenica sera
massimoprimo- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : fort apache - prov. di caserta
Re: assunzione ex art. 110 TUEL
L'assunzione deve essere prevista dal piano triennale del fabbisogno del personale, sul quale si deve avere il parere favorevole dell'organo di revisione.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: assunzione ex art. 110 TUEL
Il riferimento del 50% della dotazione organica delle P.O. è un fatto nuovo, per le alte professionalità in dotazione organica non dirigenziali non vi è nussun limite. L'unico limite è il 50% della spesa del personale a t.d., cococo e con convenzioni relativa alla spesa impegnata nel 2009. E' evidente che la spesa del personale anno 2013 non può essere superiore a quella dell'anno precedente e che vi sia il rispetto del rapporto spesa del personale spesa corrente inferiore al 50%. Nella programmazione del fabbisogno del personale dovranno essere evidenziati i citati limiti.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
Re: assunzione ex art. 110 TUEL
ok ma il piano triennale deve contemplare solo i 110 comma 2, cioè extra dotazione organica, perchè i 110 comma 1, utilizzati per coprire posti momentaneamente vacanti nella dotazione organica, sono già previsti come posto e come spesa nel piano triennale, solo che momentaneamente li copro con un 110 in attesa del concorso o mobilità
massimoprimo- Messaggi : 26
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : fort apache - prov. di caserta
Re: assunzione ex art. 110 TUEL
In tanto l'assunzione ex art.110 comma 2 può avvenire esclusivamente se il posto da coprire non risulta inserito nella dotazione organica e ciò pare in contrasto con la copertura citata. Secondo la copertura di posti in dotazione organica, anche in attesa di assunzioni o mobilità, va obbligatoriamente inserito nella programmazione triennale in quanto rappresenta una diversa provvista di personale. Il discorso dell'attesa può essere realizzato qualora trattasi di mansioni superiori (categoria C con i requisiti che prende il posto di una categoria D) nei limiti di sei mesi con possibilità in attesa del concorso di arrivare fino a 12 mesi.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
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